Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 05/08/2011 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Nuove modalità di adeguamento all’articolo 6 recante disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. [...] |
Art. 2. Autonomia del Consiglio regionale |
Art. 3. Disposizioni di adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi |
Art. 4. Spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia |
Art. 5. Dichiarazione d’urgenza |
§ 6.2.148 - L.R. 5 agosto 2011, n. 15.
Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
(B.U. 9 agosto 2011, n. 59)
Art. 1. Nuove modalità di adeguamento all’articolo 6 recante disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi del
1. La riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista dall’articolo 6 del
Art. 2. Autonomia del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale del Veneto dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto, anche in funzione dell’adeguamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica definiti dall’articolo 6 del
Art. 3. Disposizioni di adeguamento del Consiglio regionale alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in esecuzione delle disposizioni di cui alla
Art. 4. Spese per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della Unità d’Italia [1]
1. Non sono computate fra le spese di cui all’articolo 6 del
a) euro 150.000,00 di cui alla
b) euro 240.000,00 per la partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali indette dal Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia.
Art. 5. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della