§ 1.3.23 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.
Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:07/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 3.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 4.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 5.  Aggiunta dell’articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 6.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 7.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 8.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 9.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
Art. 10.  Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
Art. 11.  Riduzione dei costi degli organi di governo
Art. 12.  Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali
Art. 13.  Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali
Art. 14.  Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione
Art. 15.  Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio
Art. 16.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.3.23 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.

(B.U. 11 gennaio 2011, n. 3)

 

CAPO I

Riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. L’indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell’indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale.”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all’indennità lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:

a) trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;

c) diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.”.

 

3. Il comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come aggiunto dal comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

“Art. 3 - Diaria.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della corrispondente indennità spettante ai componenti del Parlamento nazionale.

2. L’importo della diaria è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 5 bis.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) [la lettera a) del comma 1 è così sostituita:

“a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attività istituzionali;”] [1];

 

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

“2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:

a) una parte del rimborso è liquidata forfetariamente su dodici presenze mensili;

b) la restante parte del rimborso è liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari;

c) definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 5 bis;

d) per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e gli altri membri della Giunta regionale, il rimborso va liquidato forfetariamente su venti presenze mensili, nel rispetto del tetto di cui alla lettera c).” ] [2];

 

c) [dopo il comma 2 così come introdotto dal presente articolo, sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell’espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo non eccedente il venticinque per cento dell’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 1 come risultante alla data del 30 settembre 2005 e fatte salve eventuali variazioni in aumento.

2 ter. L’importo del rimborso spese onnicomprensivo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 2 bis e del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 5 bis.”] [3].

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 [4]

[1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2”.]

 

     Art. 5. Aggiunta dell’articolo 5 bis alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 [5]

[1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5 bis. Limite di spesa per il trattamento indennitario.

1. Ai fini del contenimento della spesa della Regione per gli organi istituzionali e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica l’importo complessivo del trattamento indennitario del consigliere regionale non può eccedere l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 “Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento.”.

2. Agli effetti del comma 1 e in applicazione dell’articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.”, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, per trattamento indennitario complessivo del consigliere regionale si intende la somma delle indennità di cui all’articolo 1, della diaria di cui all’articolo 3 e dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 1 e di cui al comma 2 bis dell’articolo 4.

3. L’Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, determina l’importo dell’indennità massima di cui al comma 1.”.]

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. L’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

 

“Art. 6 - Trattamento di missione fuori dal territorio regionale.

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l’espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;

b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza e l’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;

c) le spese di taxi, nell’ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“1. La diaria di cui all’articolo 3, comma 1 è ridotta, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 [6]

[1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui all’articolo 6 comma 2” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 4, comma 2 bis”.]

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2 bis”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”

1. Sono abrogati i commi 3 e 3 bis dell’articolo 30 “Disposizioni in materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55.” della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

 

CAPO II

Disposizioni di adeguamento per la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi

 

     Art. 11. Riduzione dei costi degli organi di governo

1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.

 

     Art. 12. Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali

1. La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, delle spese per sponsorizzazioni, delle spese per missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione, provvede alla rideterminazione in riduzione degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 13. Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi regionali

1. La Regione del Veneto, aderisce, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di riduzione dei trattamenti economici, comunque denominati, dei componenti degli organi degli enti istituiti con legge regionale e di previsione del carattere onorifico della partecipazione agli altri organismi collegiali o che comunque ricevono contributi a carico del bilancio regionale.

 

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individua gli enti e gli organismi disciplinati dalle vigenti leggi regionali cui applicare la previsione di cui al comma 1.

 

     Art. 14. Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione

1. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo.

 

     Art. 15. Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio

1. La Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 in materia di spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni taxi, provvede alla rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno il 20 per cento, dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall’abitazione all’ufficio o luogo di lavoro e a tal fine adeguano i propri statuti o atti di ordinamento interno.

 

3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l’eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, previo parere della competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di utilizzo; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.

 

     Art. 16. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[2] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[3] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.