§ 6.2.75 - Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6.
Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:28/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 44.658.235 milioni in termini di competenza e [...]
Art. 2.      1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 44.658.235 milioni in termini di competenza e in [...]
Art. 3.      1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 [...]
Art. 4.      1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 600.000 milioni e iscritto al capitolo n. 80030.
Art. 6.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a [...]
Art. 7.      1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della [...]
Art. 8.      1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite [...]
Art. 9.      1. Per far fronte alle esigenze di cassa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in attesa dei provvedimenti statali di cui alla Tabella A allegata al disegno di legge [...]
Art. 10.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si [...]
Art. 11.      1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un [...]
Art. 12.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2000 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è [...]
Art. 13.      1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2000 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1999 per l'ammontare di lire 2.107.774 milioni.
Art. 14.      1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2000, aventi [...]
Art. 15.      1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000, entro i [...]
Art. 16.      1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, [...]
Art. 17.      1. Per far fronte al finanziamento per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale previsti dalla legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzata la contrazione di un mutuo o altra [...]
Art. 18.      1. Per far fronte al disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la contrazione di mutui o prestiti, per la durata massima di [...]
Art. 19.      1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 20.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con [...]


§ 6.2.75 - Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.

(B.U. n. 11 del 1 febbraio 2000).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 44.658.235 milioni in termini di competenza e in lire 48.325.204 milioni in termini di cassa (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 2.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire 44.658.235 milioni in termini di competenza e in lire 48.325.204 milioni in termini di cassa (tabella 2).

     2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 4.

     1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 600.000 milioni e iscritto al capitolo n. 80030.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto secondo le procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 7.

     1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2000 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.

 

     Art. 8.

     1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 9.

     1. Per far fronte alle esigenze di cassa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in attesa dei provvedimenti statali di cui alla Tabella A allegata al disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", la Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni straordinarie di cassa alle medesime fino a lire 250.000 milioni e i relativi oneri faranno carico al capitolo n. 60011 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2000, sono determinati in lire 13.700 milioni per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 60.000 milioni per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230).

 

     Art. 11.

     1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 12.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2000 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

     2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2000 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1999 per l'ammontare di lire 2.107.774 milioni.

     2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a lire 1.534.744 milioni per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2000 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'allegato 1 alla presente legge;

     b) quanto a lire 500.000 milioni per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;

     c) quanto a lire 73.030 milioni per la copertura di specifici interventi regionali.

 

     Art. 14.

     1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2000, aventi riflessi sul bilancio della Regione e dei relativi decreti di attuazione, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella n. 1 alle relative disposizioni in essi contenute, nonché di quelli concernenti il trasferimento di risorse di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e le disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale di cui alla legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

     Art. 15.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, nell'esercizio 2000, per un importo complessivo di lire 566.511 milioni (capitolo n. 9610).

     2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

     4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2000, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2001.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 51.000 milioni a partire dall'esercizio 2001 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 (capitoli n. 86100 e n. 86600).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 16.

     1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, è autorizzata la contrazione di mutui, per l'esercizio 2000, per un importo massimo di lire 304.000 milioni (capitolo n. 9662).

     2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 11.900 milioni nell'esercizio 2000 ed in lire 47.000 milioni dall'esercizio 2001 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 (capitoli n. 86204 e n. 86604).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 17.

     1. Per far fronte al finanziamento per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale previsti dalla legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzata la contrazione di un mutuo o altra operazione finanziaria, per la durata massima di quindici anni, nell'esercizio 2000, per un importo pari al contributo concesso dallo Stato.

     2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione di pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2000, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è pari a lire 15.748 milioni nell'esercizio 2000 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 (capitoli n. 86212 e n. 86612).

     8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.

 

     Art. 18.

     1. Per far fronte al disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la contrazione di mutui o prestiti, per la durata massima di quindici anni, nell'esercizio 2000, per un importo di lire 100.000 milioni (capitolo n. 9639).

     2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione di pagamenti.

     5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2000, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.

     7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è pari a lire 5.700 milioni nell'esercizio 2000 ed in lire 9.500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 2001 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 (capitoli n. 86108 e n. 86618).

 

     Art. 19.

     1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1° gennaio 2000.

 

 

Allegati

(Omissis)