Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/01/1989 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Provvidenze. |
Art. 3. Estinzioni anticipate. |
Art. 4. Criteri e modalità. |
Art. 5. Disposizioni finanziarie. |
§ 3.1.34 - Legge Regionale 14 gennaio 1989, n. 2. [1]
Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento.
(B.U. n. 4 del 27-1-1989).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Veneto con la presente legge, al fine di ricondurre a condizioni di minore onerosità i mutui di credito agrario di miglioramento assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, perfezionati nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 1981 al 31 agosto 1986, interviene per agevolare la concessione di nuovi mutui con ammortamento massimo quindicennale per il ripianamento di quelli precedentemente contratti.
2. Per i mutui oggetto del ripianamento verranno conseguentemente a cessare il concorso regionale negli interessi a decorrere dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo alla data del ripianamento stesso e contestualmente a cadere eventuali vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di estinzioni anticipate.
Art. 2. Provvidenze.
1. I mutui di ripianamento di cui al precedente articolo 1, da contrarsi ai sensi della
2. I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario istituito con l'articolo 36 della
Art. 3. Estinzioni anticipate.
1. In caso di estinzione anticipata dei mutui agrari di miglioramento assistiti dal concorso regionale negli interessi, e non fruenti del ripianamento di cui alla presente legge, il concorso è dovuto per tutta la durata originariamente prevista purché risulti accertato che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per gli scopi per i quali il mutuo fu concesso.
2. Sui mutui di ripianamento può venir concesso un contributo annuo costante fino alla concorrenza del concorso regionale già previsto per il mutuo estinto, al fine di contenere l'onere conseguente alla estinzione anticipata e posto a carico del beneficiario dall'Istituto mutuante.
3. La ditta mutuataria potrà pertanto convenire con l'Istituto di credito mutuante, all'atto dell'estinzione anticipata, qualora non siano intervenute cause di decadenza, l'attualizzazione del concorso regionale negli interessi, ferma comunque restando per la ditta mutuataria l'osservanza dei vincoli di destinazione stabiliti per la concessione delle relative provvidenze.
4. L'attualizzazione del concorso potrà aver luogo solo dopo che, trascorso un periodo di trenta giorni dalla preventiva comunicazione dell'Istituto di credito alla Giunta regionale, l'Istituto stesso non abbia ricevuto dalla medesima esplicito diniego; in tal caso il concorso regionale resta definitivamente acquisito dall'Istituto di credito.
5. Limitatamente ai mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice l'attualizzazione del concorso regionale negli interessi e comunque consentito solo dopo trascorso il prescritto decennio vincolativo.
Art. 4. Criteri e modalità.
1. Nei termini di quanto stabilito dai precedenti articoli la Giunta regionale provvede a stabilire criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge.
Art. 5. Disposizioni finanziarie.
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già autorizzati dal bilancio pluriennale 1988/1990 sui capitoli 11033 - 11034 - 11010 -11013 -11019 - 11512 -11514 - 11516 - 11523 - 11524 - 11230 - 11236 - 11505 - 11511 - 11531 - 11811.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 11522 «Contributi annui costanti per il contenimento degli oneri conseguenti alla estinzione di operazioni creditizie particolarmente onerose delle imprese agricole»;
- capitolo 11525 «Concorso negli interessi su mutui conseguenti alla estinzione di operazioni creditizie particolarmente onerose delle imprese agricole», il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 1989, è determinato in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, o dei provvedimenti di variazione al medesimo, mediante trasferimento di quota parte delle somme già iscritte sui capitoli di cui al primo comma del presente articolo.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della