Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/05/1975 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Per l'emodialisi domiciliare si intende l'esecuzione del trattamento emodialitico da parte del paziente uremico cronico, senza la presenza di personale sanitario in locali idonei presso il [...] |
Art. 2. Autorizzazione all'Ente ospedaliero. |
Art. 3. Requisiti del servizio di emodialisi ospedaliero per poter gestire la dialisi a domicilio. |
Art. 4. Corsi di addestramento. |
Art. 5. Requisiti dei pazienti e dei coadiutori per partecipare ai corsi. |
Art. 6. Modalità per l'ammissione ai corsi di addestramento. |
Art. 7. Contenuto dei corsi. |
Art. 8. Docenti dei corsi. |
Art. 9. Ammissione alla dialisi a domicilio. |
Art. 10. Installazione, distribuzione ed uso delle apparecchiature e dei materiali. |
Art. 11. Requisiti delle apparecchiature. |
Art. 12. Modalità della dialisi domiciliare. |
Art. 13. Doveri dei pazienti. |
Art. 14. Revoca e sospensione della dialisi domiciliare. |
Art. 15. Centri extramurali. |
§ 5.1.4 - Regolamento Regionale 23 maggio 1975, n. 6. [1]
Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 10, contenente norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare.
(B.U. n. 23 del 28-5-1975).
Per l'emodialisi domiciliare si intende l'esecuzione del trattamento emodialitico da parte del paziente uremico cronico, senza la presenza di personale sanitario in locali idonei presso il domicilio del paziente o in altra sede extra ospedaliera, con l'aiuto di un coadiutore designato dal paziente stesso e riconosciuto idoneo al Servizio di emodialisi, di uno degli Ospedali di cui all'art 1 - comma primo - della
Per coadiutore del malato uremico cronico si intende il partner congiunto, familiare o terzo che lo assiste ai fini del trattamento emodialitico a domicilio.
Art. 2. Autorizzazione all'Ente ospedaliero.
Gli Enti ospedalieri che gestiscano servizi di emodialisi collegati con strutture nefrologiche universitarie o con divisioni di nefrologia e con strutture abilitate al trapianto di rene e che intendano attuare la dialisi domiciliare debbono farne motivata richiesta al Presidente della Giunta regionale dimostrando di essere in possesso dei requisiti voluti dal presente regolamento.
L'autorizzazione dell'attivazione del servizio di emodialisi a domicilio sarà rilasciata dal Consiglio regionale.
Art. 3. Requisiti del servizio di emodialisi ospedaliero per poter gestire la dialisi a domicilio.
I servizi ospedalieri di emodialisi per essere autorizzati all'esercizio della dialisi a domicilio devono possedere i seguenti requisiti:
1) disporre di uno o più numeri telefonici diretti, per assicurare il servizio di consulenza;
2) avere personale medico, infermieristico e tecnico proporzionato alle esigenze organizzative, didattiche ed assistenziali in ordine al programma di dialisi domiciliare;
3) essere dotato di una adeguata scorta di apparecchi di dialisi per il ricovero urgente di detti pazienti, in caso di complicazione cliniche o tecniche, si da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;
4) disporre di locali idonei per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo successivo.
Art. 4. Corsi di addestramento.
Gli Enti ospedalieri autorizzati ad attivare il servizio di emodialisi a domicilio, istituiscono corsi per addestrare i pazienti ed i loro coadiutori nelle tecniche e nelle modalità della dialisi.
I corsi hanno durata non inferiore a due mesi con non meno di 80 ore di lezione.
Il corso prevede un insegnamento teorico e pratico sui vari aspetti operativi dell'emodialisi, sulle sue possibili complicanze ed emergenze, sulla precisa terminologia medica che consenta di comunicare con il Centro e sulla lettura ed interpretazione di un manuale appositamente predisposto da lasciare in dotazione al paziente.
Art. 5. Requisiti dei pazienti e dei coadiutori per partecipare ai corsi.
Ai corsi di cui all'art. 3 sono ammessi i pazienti affetti da uremia cronica che:
1) necessitino di trattamento dialitico periodico;
2) godano di normale livello intellettivo e di sufficiente stabilità emotiva;
3) dispongano della collaborazione di un coadiutore (congiunto, familiare o eventualmente terzo) che accetti liberamente le norme del presente regolamento, controfirmando la domanda del paziente;
4) dispongano di un domicilio fisso, con un locale fornito dei servizi necessari per il trattamento (impianto idraulico, prese di corrente);
5) siano dotati di collegamento telefonico.
Per il coadiutore è richiesta - oltre alla libera accettazione del programma - idoneità psico-fisica alle pratiche e tecniche dell'Emodialisi, valutata dai Sanitari del Centro.
E' possibile l'addestramento - in tempi diversi e a seconda della disponibilità del Centro - di un secondo coadiutore in modo da ridurre la frequenza dei rientri alla terapia di Centro da parte del paziente, in rapporto ad eventuali indisponibilità del primo coadiutore.
Art. 6. Modalità per l'ammissione ai corsi di addestramento.
Le domande di ammissione ai corsi debbono essere presentate agli Enti ospedalieri che li gestiscono.
Nelle domande devono essere indicate le generalità del paziente e del coadiutore ed il loro domicilio; deve inoltre essere dichiarato l'impegno del paziente - nel caso di conseguita idoneità - a curarsi volontariamente a domicilio, conscio dei vantaggi e della problematica che ciò comporta.
Le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dal coadiutore.
L'ammissione al corso è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici necessari da parte di una Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e composta dal Responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi che la presiede, da un medico del servizio di emodialisi, da una assistente sociale, da un esperto in psicologia e da un addetto alla manutenzione tecnica degli apparecchi.
L'inizio dell'addestramento sarà stabilito dal Responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi compatibilmente con le disponibilità di personale, apparecchiature e locali.
Art. 7. Contenuto dei corsi.
I corsi hanno carattere teorico-pratico e l'insegnamento relativo verte su:
- i principi basilari della emodialisi e della struttura delle apparecchiature;
- la tecnica della sterilizzazione ed eparinizzazione;
- la pulizia e cura dello «shunt»;
- l'incannulazione della fistola arterio-venosa;
- la connessione e lo stacco del dializzatore;
- assistenza durante la dialisi: ultrafiltrazione, somministrazione di soluzioni ed altri procedimenti relativi all'emodialisi;
- il controllo della pressione del sangue, del polso e della temperatura;
- l'identificazione dei principali farmaci eventualmente richiesti dal paziente uremico cronico;
- le misure di emergenza e le complicazioni post-dialitiche;
- una terminologia medica, che consenta di comunicare efficacemente con i sanitari del Centro;
- la lettura ed interpretazione di un manuale di emodialisi, destinato a rimanere in consultazione al paziente;
- e quanto altro ritenuto eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare dal corpo insegnante.
In ogni caso l'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di apparecchiature delle quali il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare.
Art. 8. Docenti dei corsi.
I corsi sono tenuti dal personale medico del servizio ospedaliero di emodialisi, esperto nelle discipline relative alle materie di insegnamento di cui agli articoli 4 e 5. Tale personale insegnante è incaricato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su proposta del Responsabile del servizio di emodialisi, d'intesa con il Direttore Sanitario, e attende ai propri compiti sotto la direzione tecnico-organizzativa del responsabile stesso.
Possono essere chiamati a collaborare all'insegnamento, per la parte pratica, infermieri, tecnici e personale di assistenza sociale, nell'ambito delle dotazioni del centro di emodialisi. L'incarico agli stessi è di competenza del Responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi.
Art. 9. Ammissione alla dialisi a domicilio.
Al termine del corso di addestramento, il personale insegnante verifica collegialmente l'idoneità del paziente e del coadiutore ad effettuare la dialisi domiciliare.
L'attestato - rilasciato dal Responsabile del servizio di emodialisi sulla base del giudizio espresso dalla Commissione di cui all'art. 6 - autorizza il paziente ed il suo coadiutore a dare esecuzione alla dialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 10. Installazione, distribuzione ed uso delle apparecchiature e dei materiali.
L'installazione delle apparecchiature per la dialisi e per il trattamento dell'acqua e gli allacciamenti necessari debbono essere effettuati con il controllo del personale tecnico del Centro.
Prima di iniziare la terapia dialitica domiciliare, l'apparecchiatura deve essere collaudata e dichiarata idonea da personale tecnico e sanitario del Centro, con dichiarazione firmata dal Responsabile del Centro medesimo.
Il Centro distribuisce i materiali di dialisi e di farmacia ai singoli pazienti con frequenza, in luoghi, data ed orari da stabilirsi.
Ogni consegna di materiali al di fuori dello schema prefissato è da considerarsi eccezionale.
Il materiale rivelatosi difettoso dovrà essere riconsegnato al Centro con il relativo numero di matricola ed indicazione della ditta fornitrice in modo da ottenere la permuta.
Art. 11. Requisiti delle apparecchiature.
L'apparecchiatura di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:
a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;
b) sistema di allarme per rottura della membrana dializzante, collegato alla pompa-sangue, con blocco automatico di questa;
c) sistema di allarme, per le variazioni delle pressioni nel sistema ematico extra-corporeo e congegno di blocco automatico della pompa-sangue;
d) e di quanto altro utile alla sicurezza ed efficienza della apparecchiatura.
In caso di introduzione nella pratica clinica di apparecchiature di nuova concezione, la valutazione dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e di allarme spetta al personale medico e tecnico del Centro.
Art. 12. Modalità della dialisi domiciliare.
Il Responsabile preposto al Centro di emodialisi od un medico da lui delegato, stabilisce - sentiti gli interessati - i giorni e le ore in cui debbono essere effettuati i trattamenti dialitici domiciliari e dispone i loro eccezionali spostamenti.
Le sedute di dialisi debbono avvenire nei giorni e con gli orari concordati con il Centro. Qualsiasi inizio di dialisi che si discosti dall'orario stabilito deve essere preventivamente concordato, oppure in casi di emergenza - tempestivamente segnalato. Resta comunque inteso che tali spostamenti devono rivestire carattere di eccezionalità, da insindacabile giudizio del medico responsabile.
Il Centro mette a disposizione un servizio medico e tecnico di consulenza telefonica di copertura negli orari concordati per la dialisi.
Il paziente, presso il proprio domicilio, deve condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono concesse spontanee variazioni se non preventivamente concordate con il Centro.
Durante la consulenza telefonica, il medico di guardia consiglia la soluzione più opportuna, fino a decidere il ricovero di urgenza.
Il Centro, in caso di incidente, assicura l'accoglimento immediato per un trattamento d'emergenza.
Art. 13. Doveri dei pazienti.
E' fatto obbligo al paziente sottoposto al trattamento di dialisi domiciliare di sottostare, periodicamente e quando il Responsabile del servizio ne ravvisi la necessità, ad un esame medico da parte di un sanitario addetto al servizio di emodialisi dell'ospedale che ha rilasciato l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al paziente di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico» (telefonata di controllo periodica, in data ed orari prefissati; compilazioni di eventuali questionari di controllo; recapito di campioni di sangue; controlli radiologici e medico-laboratoristici).
E' rigorosamente vietata l'utilizzazione dei farmaci lasciati in dotazione al paziente per evenienze diverse e al di fuori della necessità del trattamento dialitico. L'uso dei farmaci deve essere annotato volta per volta in maniera chiara sulla scheda di dialisi, di cui ciascun paziente è fornito.
Art. 14. Revoca e sospensione della dialisi domiciliare.
L'autorizzazione alla dialisi domiciliare può essere revocata dal Responsabile del Centro:
a) nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dall'art. 5;
b) per motivi medici;
c) per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli precedenti con particolare riferimento al mancato rispetto delle modalità di esecuzione della dialisi e della cura delle apparecchiature assegnate;
d) nel caso in cui il paziente venga preso in cura da parte di un altro servizio di emodialisi.
In caso di complicazioni cliniche del paziente, di guasti delle apparecchiature o di forzosa e transitoria indisponibilità del coadiutore, il centro assicura il trattamento in ambiente ospedaliero per tutto il periodo di tempo necessario.
Art. 15. Centri extramurali.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 132 - 1968 l'Ente ospedaliero può istituire, «extra-moenia», e/o in ospedali viciniori che ne facciano richiesta, strutture per la esecuzione di emodialisi di tipo semi- assistito.
Questa modalità di dialisi comporta la diretta partecipazione del paziente all'esecuzione della dialisi, l'assistenza ridotta, rispetto a quella fornita dal Centro, del personale tecnico ed infermieristico e saltuaria da parte del personale medico.
[1] Abrogato dall'art. 1 della