§ 5.1.2 - Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 10.
Norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/01/1974
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Presso i servizi di emodialisi istituiti negli ospedali collegati con strutture nefrologiche universitarie, oppure dotati di divisioni di nefrologia o di strutture abilitate al trapianto di [...]
Art. 2.      I pazienti e i partners riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento possono eseguire, senza fini di lucro, dialisi a domicilio dell'uremico applicando le tecniche apprese al corso [...]
Art. 3.      E' dato mandato alla Giunta regionale di presentare al Consiglio per l'approvazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento diretto a disciplinare [...]


§ 5.1.2 - Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 10. [1]

Norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare.

(B.U. n. 4 del 30-1-1974).

 

Art. 1.

     Presso i servizi di emodialisi istituiti negli ospedali collegati con strutture nefrologiche universitarie, oppure dotati di divisioni di nefrologia o di strutture abilitate al trapianto di rene, è conosciuta l'organizzazione di corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro partners, congiunti, familiari, terzi, per l'apprendimento delle tecniche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

     Successivamente detti corsi potranno essere istituiti anche negli ospedali dotati di servizio di emodialisi, che saranno indicati nel piano regionale ospedaliero.

 

     Art. 2.

     I pazienti e i partners riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento possono eseguire, senza fini di lucro, dialisi a domicilio dell'uremico applicando le tecniche apprese al corso stesso.

 

     Art. 3.

     E' dato mandato alla Giunta regionale di presentare al Consiglio per l'approvazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento diretto a disciplinare l'organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare nella Regione Veneta.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.