Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 24/12/1996 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Destinatari. |
Art. 2. Criteri e modalità di assegnazione dei contributi. |
Art. 3. Recupero delle anticipazioni degli Enti locali. |
Art. 4. Obblighi delle aziende assegnatarie dei contributi. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.3.38 - Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 41. [1]
Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 "Interventi urgenti in materia di trasporti".
(B.U. 27 dicembre 1996, n. 115).
Art. 1. Destinatari.
1. La Regione del Veneto individua, come soggetti destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 del
2. Nei confronti delle aziende che cessano di esercitare l'attività di trasporto pubblico locale in data anteriore al 31 dicembre 1997, salvi i casi di cessazione per revoca delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell'articolo 19 della
3. I contributi recuperati nei confronti delle aziende cessate sono ridestinati al finanziamento di interventi a sostengo del trasporto pubblico locale.
Art. 2. Criteri e modalità di assegnazione dei contributi.
1. La Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'assegnazione dei contributi, finalizzati alla copertura dei disavanzi 1987-1993, alle aziende di cui all'articolo 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve comunque assicurare il seguente ordine di priorità:
a) assegnazione a tutte le aziende di contributi non inferiori al sessanta per cento dei disavanzi rideterminati e certificati rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 del
b) assegnazione, alle aziende che non hanno goduto da parte degli enti locali delle anticipazioni previste dal
Art. 3. Recupero delle anticipazioni degli Enti locali.
1. Gli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio nei confronti delle aziende destinatarie dei contributi di cui all'articolo 1, possono attivarsi presso le aziende medesime per l'attuazione del comma 14 dell'articolo 1 del
Art. 4. Obblighi delle aziende assegnatarie dei contributi.
1. Le aziende assegnatarie dei contributi di cui alla presente legge, sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 1 del
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'iscrizione, in conseguenza dei relativi decreti ministeriali di assegnazione, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio, delle risorse attribuite alla Regione a valere sull'articolo 1 del
a) per quanto riguarda le annualità 1995-1996, con le procedure previste dall'articolo 20 della vigente legge regionale di contabilità (capitolo n. 1401 dell'entrata e capitolo n. 45783 della spesa);
b) utilizzando le rimanenti otto annualità, detratta la quota parte del contributo spettante alla Regione ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 del
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 1 della