Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attività della Giunta regionale. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 4.3.25 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 47. [1]
Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).
Art. 1. Finalità.
1. Per la realizzazione degli interventi di potenziamento, adeguamento e ammodernamento della rete stradale del Veneto con priorità a quelli previsti nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione dell'ANAS di cui alla
Art. 2. Attività della Giunta regionale.
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'ANAS, individuando le progettazioni, i tempi, le modalità di realizzazione ed ogni altro adempimento connesso e le modalità di conferimento degli incarichi di progettazione secondo le normative vigenti in materia di incarichi professionali. La stessa convenzione deve prevedere gli eventuali rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione, ai sensi del
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere studi, analisi e attività di progettazione per la realizzazione di interventi viari di interesse regionale [2].
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 8,5 miliardi di lire per l'anno 1994.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 «Fondo globale per spese di investimento» partita n. 7, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 45278 denominato «Spese per la progettazione della rete stradale di interesse regionale» con lo stanziamento di 8,5 miliardi di lire per competenza e per cassa.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32/bis della
4. Le entrate derivanti dalle eventuali restituzioni delle somme anticipate dalla Regione così come previste all'articolo 2 della presente legge, sono introitate al capitolo n. 8317 istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 1994, denominato «Rimborsi da parte dell'ANAS delle spese di progettazione».
5. Tali somme potranno essere destinate ad integrare le disponibilità del sopranominato capitolo di spesa n. 45278 da effettuarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 8 della