§ 4.2.33 - Circolare 30 agosto 1996, n. 9. [*]
Applicazione articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 01 febbraio 1995 n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/08/1996
Numero:9

§ 4.2.33 - Circolare 30 agosto 1996, n. 9. [*]

Applicazione articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 01 febbraio 1995 n. 6. Opere di edilizia ospedaliera. Circolare del Presidente della Regione (approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3235 in data 22.7.1996, esecutiva).

(B.U. 17 settembre 1996, n. 84).

 

     Con l'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 dell'1 febbraio 1995, è stato modificato ulteriormente l'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42, in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

     Il legislatore regionale nell'approvare la modifica, per un evidente errore formale, ha richiamato tuttavia il quarto comma anzichè il quinto comma dell'articolo 25.

     Appare infatti indubbio che la modifica è relativa al quinto comma in quanto viene conservata la stessa formulazione, consistendo l'unica modifica nella sostituzione delle parole "inferiore ai 500 milioni" con le parole "superiori a cinque miliardi".

     In particolare, poichè a seguito di alcune modifiche apportate all'articolo 25, la competenza per valore della Commissione Tecnica Regionale, sezione opere pubbliche, relativamente alle opere elencate al primo comma dello stesso articolo, era già stata elevata da 500 milioni a 1000 milioni e successivamente a 5000 milioni, si è reso necessario modificare anche la competenza per valore prevista relativamente alle opere di edilizia ospedaliera dal quinto comma dello stesso articolo 25, dove il riferimento era ancora al valore di 500 milioni.

     Pertanto con la modifica introdotta da ultimo dall'articolo 48 della legge finanziaria n. 6 del 1995, la C.T.R. esprime ora il proprio parere, nel caso di opere di edilizia ospedaliera, solo sui progetti di importo superiore a cinque miliardi.

     Peraltro, atteso che i progetti di importo inferiore a cinque miliardi non rientrano nemmeno nell'ambito della competenza delle commissioni consultive di cui all'articolo 29 della legge n. 42 del 1984, si deve ritenere che detti progetti non siano più soggetti al parere di alcun organo consultivo regionale.

     Va precisato, tuttavia, che entrambe le fattispecie progettuali, al fine dell'accertamento della loro conformità agli strumenti della programmazione regionale ed in particolare con il Piano socio-sanitario, sono comunque soggetto alla procedura di valutazione stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

 

 


[*] Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 22 luglio 1996, n. 3235.