§ 98.1.18605 - Legge 27 marzo 1984, n. 42.
Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra".


Settore:Normativa nazionale
Data:27/03/1984
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra", concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, è confermato per il quinquennio 1984-1988 e [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale [...]


§ 98.1.18605 - Legge 27 marzo 1984, n. 42.

Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra".

(G.U. 31 marzo 1984, n. 91)

 

     Art. 1.

     Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra", concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, è confermato per il quinquennio 1984-1988 e stabilito nella misura di lire 500 milioni per anno.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Associazione Italia Nostra per il quinquennio 1984-1988".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.