§ 3.5.4 - Regolamento Regionale 20 luglio 1989, n. 3.
Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca
Data:20/07/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Classificazione delle acque).
Art. 2.  (Acque principali).
Art. 3.  (Acque secondarie).
Art. 4.  (Acque marittime interne).
Art. 5.  (Misurazione della maglia delle reti).
Art. 6.  (Zone di divieto assoluto di pesca).
Art. 7.  (Uso di esche e pasture).
Art. 8.  (Quantità di catture consentite al pescatore dilettante- sportivo).
Art. 9.  (Uso degli attrezzi).
Art. 10.  (Uso del guadino).
Art. 11.  (Tipi di pesca vietati).
Art. 12.  (Determinazione delle acque ubicate in zona A).
Art. 13.  (Pesca dilettantistico-sportiva in zona A).
Art. 14.  (Pesca di professione in zona A).
Art. 15.  (Determinazione delle acque ubicate in zona B).
Art. 16.  (Pesca dilettantistico-sportiva in zona B).
Art. 17.  (Pesca di professione in zona B delle province di Treviso e Vicenza).
Art. 18.  (Pesca di professione in zona B della provincia di Verona).
Art. 19.  (Pesca di professione in zona B delle province di Padova e Venezia).
Art. 20.  (Pesca di professione in zona B della provincia di Rovigo).
Art. 21.  (Determinazione delle acque ubicate in zona C).
Art. 22.  (Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Venezia compresa nelle province di Padova e Venezia).
Art. 23.  (Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia).
Art. 24.  (Pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di zona C della provincia di Rovigo).
Art. 25.  (Pesca di professione nella zona C delle province di Padova e Venezia).
Art. 26.  (Disposizioni particolari per la pesca di professione nella laguna di Caorle e nel «bacino Lama del Morto» compreso nella provincia di Venezia).
Art. 27.  (Disposizioni particolari per la pesca di molluschi e crostacei nelle acque della zona C compresa nelle province di Padova e Venezia).
Art. 28.  (Pesca di professione in zona C della provincia di Rovigo).
Art. 29.  (Disposizioni particolari per la pesca di molluschi nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo).
Art. 30.  (Lunghezze minime dei pesci).
Art. 30 bis.  Disposizioni particolari in materia di utilizzo di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi.
Art. 31.  (Novellame).
Art. 32.  (Anellidi e corbole).
Art. 33.  (Pesca subacquea).
Art. 34.  (Gare e raduni di pesca sportiva).
Art. 35.  (Abrogazione).


§ 3.5.4 - Regolamento Regionale 20 luglio 1989, n. 3.

Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso

il lago di Garda), previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50. [*]

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Classificazione delle acque).

     1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Veneto, con esclusione di quelle del Lago di Garda, ricomprese nelle zone A, B e C ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 modificata con legge regionale 15 novembre 1988, n. 60, sono classificate:

     a) acque principali;

     b) acque secondarie;

     c) acque marittime interne.

     2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi a grande cattura.

     3. Sono secondarie tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne.

     4. Sono acque marittime interne quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti più foranei nei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno, così come delimitato all'articolo 1, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, richiamato dall'articolo 100, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Acque principali).

     1. Le acque principali sono individuate, per provincia, nel modo seguente:

1) Provincia di Belluno:

     a) nessuna;

2) Provincia di Padova:

     a) il fiume Adige;

     b) il fiume Bacchiglione;

     c) il fiume Brenta, dal ponte di Campo San Martino a valle;

     d) il fiume Frassine;

     e) il fiume Fratta;

     f) il fiume Gorzone;

     g) il fiume Nuovissimo;

     h) il canale Battaglia con le sue varie denominazioni: canale d'Este, Monselice e canale Bisatto, fino al confine con la provincia di Vicenza;

     i) il canale Cagnola compreso il tratto del canale medesimo denominato Vigenzone;

     l) il canale Brancaglia;

     m) il canale Brentelle;

     n) il canale Fossa Monselesana;

     o) il canale denominato Fossa Paltana e Altopiano;

     p) il canale Piovego;

     q) il canale Scolo di Lozzo;

3) Provincia di Rovigo:

     a) il fiume Po e tutte le sue diramazioni;

     b) il fiume Adige;

     c) il fiume Tartaro;

     d) il fiume Canal Bianco e Po di Levante;

     e) il canale Loreo;

     f) il canale di Brondolo;

4) Provincia di Treviso:

     a) il fiume Livenza;

     b) il fiume Piave, da valle del ponte della linea ferroviaria di Treviso - Oderzo - Portogruaro;

     c) il fiume Sile, da valle del ponte della linea ferroviaria in disarmo Ostigliese di Santa Cristina di Tiveron;

     d) il lago di Lago;

     e) il lago di Santa Maria;

5) Provincia di Venezia:

     a) il fiume Adige;

     b) il fiume Bacchiglione;

     c) il fiume Brenta;

     d) il fiume Dese, dalla foce fino al ponte stradale in località Dese;

     e) il fiume Gorzone;

     f) il fiume Lemene, per il tratto a valle del ponte della statale n. 14 a Portogruaro;

     g) il fiume Livenza;

     h) il fiume Piave;

     i) il fiume Reghena;

     l) il fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile - Caposile

- Intestadura;

     m) il fiume Tagliamento, compreso il Lugugnana del Cavrato;

     n) il canale Taglio nuovissimo del Brenta, da Cà Molin alla Laguna;

     o) il canale Maranghetto dalla foce fino alla strada Jesolana;

     p) il canale Malgher-Fosson, a valle della linea ferroviaria Mestre- Portogruaro;

     q) il canale Riello dal ponte sulla S.S. "San Gaetano" fino al passo Falconera;

     r) il canale Vella Taglietto;

     s) il canale Santa Maria;

     t) il canale Silone;

     u) il canale Nicesolo o Canalon, dalla foce alla strada Jesolana;

     v) il canale dei Lovi dalla foce fino al bacino Villa;

     z) il canale Canadare;

     z.a) il canale Alberoni;

     z.b) il canale Orologio denominato Varroggio;

     z.c) il canale Rio Saetta;

     z.d) il canale Palangon;

     z.e) il canale Casson;

     z.f) il canale Largon;

     z.g) il canale Commessera;

     z.h) il canale Litoranea Veneta dal canale Alberoni al canale Lovi;

     z.i) il canale Piavon dalla linea ferroviaria al canale Brian;

     z.l) il canale Brian dalla linea ferroviaria alla foce;

     z.m) il canale Revedoli-Cavetta;

     z.n) la laguna delle "Zumelle" dal canale dei Lovi fino alla strada Cavrat e compreso il taglio inferiore;

     z.o.) il canale Cavrat dalla congiungente con Tagliamento fino alla strada Cavrat;

     z.p.) il canale Cavanella dalla località Cavanella alla località Gorgo della Lama;

     z.q.) il canale Grassaga dalla ferrovia alla confluenza sul canale Brian;

     z.r.) il canal Brian;

     z.s.) il canale Circogno;

     z.t.) il canale Lugugnana da Baseleghe al Tagliamento; 6) Provincia di Verona:

     a) il fiume Adige dall'incrocio col canale Sava-Antanello, sito in Belfiore fino al confine con le province di Padova e Rovigo;

     b) il fiume Mincio per tutto il tratto scorrente in provincia di Verona o che ne é confine;

     c) il fiume Menago dal ponte della strada statale n. 10, sito in comune di Cerea fino alla sua confluenza col Canal Bianco;

     d) la Fossa Maestra, per il tratto che scorre fino al confine con la provincia di Rovigo;

     e) il fiume Tartaro-Canal Bianco dal ponte della strada statale n. 10 sito in comune di Nogara fino al confine con la provincia di Rovigo;

     f) il fiume Canal Bianco per tutto il tratto scorrente nella provincia di Verona;

     g) il fiume Tione dal ponte della strada statale n. 10 sita in comune di Sorgà fino alla confluenza col fiume Tartaro;

     h) il naviglio Bussé dal ponte Fior di Rosa sito in comune di Legnago fino alla sua confluenza con Canal Bianco;

     i) il fiume Guà dal ponte di Bagnolo a valle, fino al confine con la provincia di Padova;

     l) la fossa Fratta dal ponte di Pressana fino al confine con la provincia di Padova;

7) Provincia di Vicenza:

     a) le acque principali della provincia di Vicenza sono quelle scorrenti nella zona "B" delimitata dall'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, "a Sud della linea ferroviaria Milano-Venezia".

 

     Art. 3. (Acque secondarie).

     1. Sono secondarie tutte le acque interne della Regione Veneto non elencate nell'articolo 2.

 

     Art. 4. (Acque marittime interne).

     1. Le acque marittime interne sono individuate, per provincia, nel seguente modo:

1) Provincia di Rovigo:

     a) palude di Caleri;

     b) laguna di Levante e Vallona;

     c) sacca di Barbamarco;

     d) sacca del Basson;

     e) sacca del Canarin;

     f) sacca ex Isola di Bonelli-Levante (allagamento);

     g) sacca degli Scardovari, Bottonera;

     h) acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana.

     Il confine tra acque demaniali marittime interne ed acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, é costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera é rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle ed il faro Goro, così come risulta dal decreto della Capitaneria di porto di Chioggia n. 14 del 12 agosto 1970.

2) Provincia di Venezia:

     a) laguna di Venezia;

     b) laguna di Caorle-Lugugnana;

     c) bacino "Lama del morto".

     Così come risultano delimitati dai decreti delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente n. 385 dell'8 ottobre 1973 e n. 21 del 16 novembre 1973, dai verbali del Magistrato alle Acque relativi al bacino «Lama del Morto», dalla linea di conterminazione segnata da appositi cippi numerati per la laguna di Venezia. Per la Laguna di Caorle-Lugugnana valgono le delimitazioni risultanti dal decreto di concessione dei diritti esclusivi di pesca da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, con esclusione dei canali indicati alle lettere q), z.b), z.c), z.d), z.e), z.f), z.g), z.h), z.l) e z.m) dell'articolo 2.

3) Provincia di Padova:

     a) laguna di Venezia per la parte ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Padova così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.

 

     Art. 5. (Misurazione della maglia delle reti).

     1. La misurazione della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

 

     Art. 6. (Zone di divieto assoluto di pesca).

     1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a m. 20, sia a monte che a valle, dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

     7. il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, ha facoltà di ridurre la distanza stabilita al comma precedente, in considerazione delle specifiche esigenze dei luoghi.

     3. Il divieto di cui al primo comma è di m. 40, sia a valle che a monte, dalle conche di Arquà Polesine, di Baricetta e di Canda poste sul Canal Bianco, in provincia di Rovigo.

     4. E'inoltre fatto divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca lungo i seguenti ponti translagunari:

     a) ponte della Libertà: lungo la strada statale "11", tra Venezia e Mestre;

     b) ponte lungo la strada statale «309» Romea, tra Chioggia e la località Valli di Chioggia.

 

     Art. 7. (Uso di esche e pasture).

     1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e le interiora di animali.

     2. La pesca con l'uso della larva di mosca carnaria, purché non trattata con coloranti, è consentita:

     a) nelle acque della zona A, limitatamente al fiume Adige dal tratto Sega di Cavaion a valle, in provincia di Verona;

     b) nelle acque della zona B, con esclusione del lago di Santa Croce in provincia di Belluno.

     3. Il pescatore dilettante-sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di Kg. 1 di larva di mosca carnaria nelle acque principali e non più di Kg. 0,5 in quelle secondarie. L'uso della larva di mosca carnaria è sempre vietato nelle acque marittime interne.

     4. E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire i pesci.

     5. Nelle acque della zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione.

     6. Nelle acque della zona B è vietato l'uso del mais o suoi derivati come esca o pastura dal 15 maggio al 30 giugno.

 

     Art. 8. (Quantità di catture consentite al pescatore dilettante- sportivo).

     1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di Kg. 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

 

     Art. 9. (Uso degli attrezzi).

     1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi sono sequestrati e, successivamente, confiscati con apposito provvedimento del presidente della provincia.

     2. Tutti gli attrezzi che vengono usati in immersione temporanea o prolungata, consentiti per la pesca professionale e dilettantistica, devono essere marcati con apposito bollino recante il numero della licenza di categoria A o B e segnalati in superficie con apposti contrassegni definiti dalle province.

 

     Art. 10. (Uso del guadino).

     1. L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 50, é consentito esclusivamente quale rete ausiliaria per il recupero del pesce già catturato.

 

     Art. 11. (Tipi di pesca vietati).

     1. E' sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, salvo quanto stabilito all'articolo 17, primo comma, lettera c), all'articolo 19 lettera f), all'articolo 22, primo comma, lettere c) e f), al secondo comma dello stesso articolo 22 e all'articolo 25, primo comma, lettere r) e u).

     2. E', altresì, vietato l'uso della bilancia con teleferica.

 

Titolo II

Esercizio della pesca in zona A

 

     Art. 12. (Determinazione delle acque ubicate in zona A).

     1. La zona A comprende le acque individuate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

 

     Art. 13. (Pesca dilettantistico-sportiva in zona A).

     1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con uno o più dardi o ardiglioni;

     b) moschera o camolera con uno o tre ami ed esclusivamente a galla;

     c) coda di topo con una sola mosca artificiale.

     2. Nella provincia di Belluno, nelle acque dei bacini di Santa Caterina in comune di Auronzo, del Corlo in comune di Arsiè, del centro Cadore nei comuni di Pieve, Calalzo e Domegge, del Mis in comune di Sospirolo e del lago di Alleghe è consentito l'uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata di un solo amo, che può terminare con uno o più ardiglioni.

     3. Nelle province di Padova e Treviso, la pesca notturna delle anguille, è consentita fino alle ore 24 con l'uso di due canne, ciascuna armata di un solo amo, della mazzacchera o boccon. Nella provincia di Venezia tale tipo di pesca può essere esercitato senza limitazioni temporali, con una canna armata della mazzacchera o boccon.

     4. L'uso degli attrezzi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è vietato da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole [1] e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

     5. [2].

     6. Con esclusione del fiume Adige dove è consentita tutti i giorni della settimana, nelle altre acque la pesca può essere esercitata nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica e nelle festività civili e religiose riconosciute ai sensi di legge.

     7. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, fatta eccezione per i laghi e i bacini artificiali.

     8. Sempre nel rispetto dei limiti di peso indicati all'articolo 8, ogni pescatore, per giornata di pesca, può catturare fino a un massimo di cinque capi della specie «salmonide».

     9. E', altresì, consentita la cattura di un numero massimo di due capi della specie «timallide» che devono, tuttavia, essere computati ai fini della determinazione del limite previsto nel precedente comma per la specie «salmonide».

     10. Nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali.

 

     Art. 14. (Pesca di professione in zona A).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     a) gli attrezzi di cui al precedente art. 13;

     b) nassa. Diametro massimo della bocca cm. 40.

     La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5;

     c) bertovello. Il diametro massimo della rete non deve superare m. 1, la lunghezza massima della rete m. 2.50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20.

     2. Con esclusione dei periodi nei quali la pesca è vietata, il bertovello e la nassa possono essere lasciati in atto di pesca anche durante i giorni della settimana in cui la stessa non può essere esercitata. Tali attrezzi sono consentiti esclusivamente nelle province di Treviso e Venezia.

     3. Nelle province di Treviso e Venezia, il pescatore di professione può esercitare la pesca dal lunedì al sabato da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

     4. Nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, il pescatore di professione può esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità stabilite per il pescatore dilettante-sportivo.

 

Titolo III

Esercizio della pesca in zona B

 

     Art. 15. (Determinazione delle acque ubicate in zona B).

     1. La zona B comprende le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

 

     Art. 16. (Pesca dilettantistico-sportiva in zona B).

     1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona B, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri;

     b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve esser inferiore a mm. 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm. 40. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito:

     1) nei fiumi Brenta, Adige e Bacchiglione della provincia di Padova;

     2) nei corsi d'acqua di larghezza superiore a m. 5 delle province di Verona, Treviso;

     3) nei fiumi Bacchiglione, Tesina, nel Ceresone, nel canale Bisatto e nel Lione della provincia di Vicenza;

     4) nelle acque principali della provincia di Venezia;

     5) in provincia di Rovigo nei fiumi Adige, Po e sue diramazioni con l'esclusione del Po di Levante e nel Tartaro dal confine con la provincia di Verona fino alla chiavica in località Vallalta in comune di Canda.

     Esclusivamente sul fiume Po, nel tratto ricadente in zona B, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio è consentito usare da riva il bilancino per la pesca delle alborelle. Il lato massimo della rete non dovrà essere superiore a m. 1,50 e la maglia non dovrà essere inferiore a mm. 12.

     L'uso del bilancino è vietato dal 1° maggio al 30 giugno. Esso è inoltre vietato in tutte le acque classificate secondarie di larghezza inferiore a metri cinque [3];

     c) tirlindana con non più di tre esche;

     d) coda di topo, con non più di tre mosche artificiali;

     e) moschera o camolera, con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;

     f) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille. L'attrezzo è consentito solo nelle province di Venezia, Treviso e per quanto concerne Rovigo, limitatamente ai fiumi Adige, Po e sue diramazioni;

     g) rezzaglio o sparviero. L'attrezzo è consentito solo nelle acque principali della provincia di Venezia.

 

     Art. 17. (Pesca di professione in zona B delle province di Treviso e Vicenza).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B, delle province di Treviso e Vicenza, con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

     a) gli attrezzi così come specificati al precedente art. 16;

     b) tremaglio denominato anche: «redesin», «ré armà», «sorbera». La lunghezza massima della rete non deve essere superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque, non superare m. 24. L'altezza massima della rete non deve superare m. 1.50. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra, E' sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione, l'uso di detta rete é vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno. L'uso di tale attrezzo nella provincia di Vicenza é consentito limitatamente al fiume Tesina dal Ponte di Torri di Quartesolo a valle, al Bacchiglione dalla confluenza col fiume Rentone al confine con la provincia di Padova e al fiume Ceresone al ponte della Torrerossa a valle. L'uso di detto attrezzo é sempre vietato nelle acque del lago di Fimon;

     c) bilancia grande o bilancione. ll lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore ad 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia inferiore a mm. 20, e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a m. 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate. Quando il bilancione é in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione. Durante le operazioni di pesca é consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 15 novembre al 30 giugno;

     d) bertovello. Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1,50, la lunghezza della rete m. 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20.

     L'uso del bertovello con le ali è consentito nei seguenti corsi d'acqua della provincia di Treviso: Vallio, Meolo, Musestre, Monticano. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 15 novembre al 30 giungo. La maglia della rete nell'estremità della coda non deve essere inferiore a mm. 20 e nelle altre parti e nelle ali non deve essere inferiore a mm. 30.

     2. Nella sola provincia di Vicenza è inoltre consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

     a) vangaiola o negossa. La larghezza massima della bocca non deve superare m. 1, l'altezza massima della bocca m. 1 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 16. Il battente deve essere di legno e la lunghezza dell'asta di manovra non deve superare i m. 4. Avvenuto il recupero del pesce, deve essere riversato nel bacino e nel corso d'acqua quanto resta nella rete (fango ed erba). L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;

     b) cunetta o rabbio ovvero attrezzo similare per la pesca di piccoli pesci. L'altezza massima della bocca non deve superare cm. 40, la lunghezza massima della bocca m. 1,20, la larghezza massima della rete cm. 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 14. L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno. Ne è altresì vietato l'uso a distanza inferiore a m. 25 da altro attrezzo simile;

     c) nassa, così come è specificato all'articolo 14;

     d) corde armate. L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua.

 

     Art. 18. (Pesca di professione in zona B della provincia di Verona).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B della provincia di Verona, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     1) Nelle acque principali:

     a) attrezzi di cui al precedente art. 16;

     b) remaglio. La lunghezza massima della rete non deve essere superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque non superiore a m. 24, l'altezza massima della rete non deve superare m. 1,2 e la maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. Ne è sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;

     c) bilancione a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m. 13 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso del bilancione recante al centro un quadrato di rete non sovrapposto non superiore a m. 2 di lato con maglia non inferiore a mm. 30. L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale, è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;

     d) bilancia media, di forma quadrata o circolare. Il lato massimo della rete non deve superare m. 3 o il diametro massimo non deve superare m. 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete, non sovrapposto, non superiore a m. 1,3 con maglia non inferiore a mm. 30.

     L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno o altro sostegno simile. A rete bagnata deve avere una sacca non superiore a m. 2 di profondità;

     e) bertovello con ali o cogolo. La maglia alla estremità della coda non deve essere inferiore a mm. 20. La maglia nelle altre parti del bertovello e nelle ali non deve essere inferiore a m. 30. L'apertura delle ali non deve essere superiore alla metà del corso d'acqua nel quale è teso;

     f) bertovello. L'apertura massima della bocca non deve superare cm. 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 32;

     g) negossa per gamberi. L'apertura massima delle reti non deve superare m. 1,20 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 8. Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 1° marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;

     h) negossa per pescetti. L'apertura massima della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 30. Deve essere manovrata da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda non metallica. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;

     i) negossa. L'apertura massima della bocca non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. Deve essere manovrata da una sola persona. ll postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno.

     l) nassa. L'apertura massima della bocca non deve superare cm. 70 e la lunghezza massima cm. 10. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5.

     2) Nelle acque secondarie:

     a) gli attrezzi così come specificati all'articolo 16;

     b) negossa per gamberi. L'apertura massima delle reti non deve superare m. 1,20 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 8. L'attrezzo deve essere manovrato da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 1° marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;

     c) negossa per pescetti. L'apertura massima della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 30. Deve esser manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda (non metallica). L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 1° marzo alle ore 12.00 del 31 agosto;

     d) negossa. L'apertura massima della bocca non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. Deve essere manovrata da una sola persona, il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 1° marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;

     e) bertovello. L'apertura massima della bocca non deve superare cm. 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 32;

     f) bilancia media, di forma quadrata o circolare. Il lato massimo della rete non deve superare m. 3 o il diametro massimo non deve superare m. 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete, non sovrapposto, non superiore a m. 1,30, con maglia non inferiore a mm. 30. Tale attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno o altro simile sostegno. A rete bagnata, deve avere una sacca non superiore a m. 2 di profondità;

     g) cunella senza rabbio. L'apertura massima della bocca non deve superare m. 1,20, l'altezza massima della rete cm. 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 14. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;

     h) nassa per anguille. L'apertura massima della bocca non deve superare cm. 70, la lunghezza massima m. 1 e la distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5.

     2. Nell'uso degli attrezzi di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, deve comunque essere lasciato libero, nel corso d'acqua, uno spazio ininterrotto non inferiore a m. 1. La distanza tra due attrezzi di pesca contigui deve essere quanto meno pari al doppio della lunghezza del più grande. In ogni caso la distanza minima tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m. 15 nelle acque principali e a m. 25 nelle acque secondarie.

 

     Art. 19. (Pesca di professione in zona B delle province di Padova e Venezia).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B delle province di Padova e Venezia, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     1) nelle acque principali:

     a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

     b) tremaglio denominato anche «redesin», «rè armà», «sorbera». La lunghezza massima della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e comunque non deve essere superiore a m. 24. L'altezza massima della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' inoltre consentita la rete da «secondare» di altezza massima di m. 3,50. E' vietato occupare con detta rete più della metà del corso d'acqua nonché usare la medesima a strascico. E' vietato altresì stendere l'attrezzo come fosse una rete di circuizione;

     c) rete da pescetti denominata anche «strassin» o «trattolina», con o senza relativi pesi, per la cattura delle alborelle, scardole e pesce bianco minuto. L'altezza massima della rete non deve superare m. 10 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico per il traino. L'uso della rete è consentito dal 15 novembre al 28 febbraio e solo nelle ore diurne;

     d) bertovello con ali denominato anche «cogularia», «traturo». L'apertura massima al corpo non deve superare m. 4, la lunghezza massima delle due ali m. 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse m. 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm. 40 e mm. 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m. 15;

     e) bertovello denominato anche «bartoleo». Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 1,50, la lunghezza massima della rete m. 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. E' consentito l'uso di più bertovelli uniti fra loro, fino a un massimo di 50; tra un insieme di bertovelli e un altro, deve intercorrere una distanza minima di m. 30; la loro presenza deve essere segnalata in superficie. Il pescatore di professione è tenuto a segnalarne la presenza con appositi contrassegni definiti dalle province;

     f) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm. 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a m. 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate. Quando la bilancia grande o bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione, in possesso di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione. Durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. L'uso dell'attrezzo è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno, limitatamente alla cattura delle tinche e delle carpe;

     g) vangaiola da gamberetti denominata anche «negossa», «aguà». L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 10 né superiore a mm. 14. E' permessa l'applicazione della traversa in legno. L'uso dell'attrezzo, con o senza il quadrato centrale è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno, limitatamente alla cattura delle tinche e delle carpe;

     h) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm. 40 e la distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5. La misura va presa ad attrezzo bagnato;

     i) corda armata denominata anche «spaderno», «triziola» o «parangale». L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;

     l) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60;

     m) cogolo denominato anche «cogoletto», «monchin», «traturo» o «mezzaluna». La bocca non deve superare i m. 3, la lunghezza non deve superare i m. 9, la maglia delle ali e della bocca non può essere inferiore a mm. 14;

     n) sparviero e rezzaglio;

     2) nelle acque secondarie:

     a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

     b) gli attrezzi di cui alle lettere e), h) e i) del precedente punto 1).

 

     Art. 20. (Pesca di professione in zona B della provincia di Rovigo).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     1) nelle acque principali:

     a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

     b) tremaglio. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 48, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. Il tremaglio non deve essere calato in modo da chiudere più della metà del corso d'acqua;

     c) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare m. 4 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40. Tale attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;

     d) bertovello con o senza ali denominato anche «reon» o «cogolo». Il diametro massimo della bocca non deve superare m. 2, l'apertura complessiva delle 2 ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm. 28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm. 20. Tra un insieme di bertovelli e un altro deve intercorrere una distanza minima di m. 50; la loro presenza deve essere segnalata in superficie con galleggianti di color bianco all'inizio e rosso alla fine dell'insieme;

     e) vangaiola da gamberi denominata anche «negossa» o «aguà». L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10. Può essere applicata la traversa in legno;

     f) corde armate denominate anche «parangali». L'attrezzo deve essere posto sul fondo del corso d'acqua;

     g) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm. 40, la distanza tra i vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm. 20;

     h) rete da pescetti a sacco, senza cogolo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;

     2) nelle acque secondarie:

     a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

     b) la vangaiola di cui al punto e) del presente articolo.

     2. I pescatori di professione, concessionari di canali a scopo di piscicoltura o di acquacoltura ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, possono adoperare per l'esercizio della pesca nei canali dati in concessione attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento.

 

Titolo IV

Esercizio della pesca in zona C

 

     Art. 21. (Determinazione delle acque ubicate in zona C).

     1. La zona C comprende le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

 

     Art. 22. (Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Venezia compresa nelle province di Padova e Venezia).

     1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, nelle acque della laguna di Venezia, compresa nelle province di Padova e Venezia, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni, anche con l'utilizzo della barca o natante, fermo restante il rispetto delle norme stabilite dalle capitanerie e dagli ispettori di porto:

     a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna. E', altresì, consentito l'uso della «correntina» con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;

     b) bilancia a mano o carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m. 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20;

     c) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm. 15. E' consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° agosto al 31 ottobre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;

     d) fureghin. La lunghezza massima della rete non deve superare m. 20, la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 4 e la distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m. 100. E' consentito l'uso di una sola rete per pescatore;

     e) parangale con non più di 50 ami. E' consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m. 100. In alternativa è consentito l'uso di 25 ami con sughero;

     f) volega. Il diametro non deve superare i cm. 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm. 16. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera c); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;

     g) paravanti da caminar e volegon da barca, aventi rispettivamente alla base le misure di cm. 80 il primo e cm. 120 il secondo;

     h) chebe da gò o da gamberi di cm. 30x15, in numero massimo di 15 per ogni barca;

     i) canna da bisati in numero massimo di 15 per ogni barca;

     l) tramaglio per esche. La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m. 50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12. E' consentito un solo attrezzo per pescatore e la cattura di Kg. 1 di esche. Con il termine «esche» debbono intendersi solo le «anguele», i «gamberetti», le «maciarele», le «schile», i «granchi», le «moleche» e le «seppioline»;

     m) slitta con scivolo, con un massimo di 10 ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore e per barca.

     2. Nella laguna di Venezia, al pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, è consentita la pesca con le mani di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi, in misura non superiore a Kg. 5 giornalieri pro-capite nel rispetto della legge 2 maggio 1977, n. 192 e dei regolamenti comunali d'igiene. E', altresì, consentita la pesca di specie ittiche catturabili con il sistema definito a braccio.

     3. Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m. 50 dagli appostamenti fissi di piscicoltura e acquacoltura.

 

     Art. 23. (Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia).

     1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle capitanerie e dagli ispettorati di porto:

     a) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore con non più di tre ami per ciascuna canna;

     b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m. 1,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilancino contigui non può essere inferiore a m. 20;

     c) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m. 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20.

     2. Al pescatore dilettante-sportivo è consentito l'esercizio della pesca da barca o natante, anche a motore, alle seguenti condizioni:

     a) la barca o il natante deve essere fermo e ancorato;

     b) la barca o il natante non può sostare a distanza inferiore a m. 50 da attrezzi adibiti alla pesca di professione, ovvero inferiore a m. 50 da impianti destinati ad allevamenti ittici;

     c) qualora la barca sia ancorata alla bricola, la pesca è consentita solo all'esterno dei canali navigabili.

 

     Art. 24. (Pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di zona C della provincia di Rovigo).

     1. Il pescatore dilettante-sportivo munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca nella zona C della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     a) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna;

     b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20.

     E' consentito usare tale attrezzo nelle acque marittime interne e nei fiumi: Adige, Po e sue diramazioni (con l'esclusione del Po di levante).

     E' vietato l'uso del bilancino dal 1° maggio al 30 giugno. Nelle acque marittime interne l'uso del bilancino è vietato dal 15 novembre al 31 marzo;

     c) oltre gli attrezzi di cui sopra il pescatore dilettante-sportivo può usare quelli consentiti per la pesca in zona B previsti ai punti c), d), e), f) dell'articolo 16.

     2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore, purché fermo e ancorato, è consentita nel fiume Adige, nel fiume Po e sue diramazioni compreso il Po di Levante e nelle acque marittime interne.

     3. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino tranne che nel Po di Levante dove l'uso di tale attrezzo è sempre escluso.

     4. E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio del natante a distanza inferiore a m. 20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di piscicoltura, acquacoltura e molluschicoltura.

 

     Art. 25. (Pesca di professione nella zona C delle province di Padova e Venezia).

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 26 e 27, il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla capitaneria di porto e dagli ispettorati di porto, può esercitare la pesca nella laguna di Venezia compresa nelle province di Padova e Venezia con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna; è altresì consentito l'uso della «correntina» con non più di sei ami e nella misura di due attrezzi per pescatore;

     b) togna;

     c) parangal;

     d) cerchio con rete a maglia non inferiore a mm. 14;

     e) tirlindana;

     f) saccaleva denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm. 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m. 100;

     g) seragia con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm. 12, mentre quella delle «pareti» non deve essere inferiore a mm. 14;

     h) tressa con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm. 14, mentre quella delle «pareti» non deve essere inferiore a mm. 16;

     i) tremaglio o sorbera. La maglia non deve essere inferiore a mm. 44;

     l) tela da pesce novello denominata anche «tratolina da pesse novello» o «bragoto». La lunghezza massima della rete denominata anche tela non deve essere superiore a m. 8;

     m) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20;

     n) rastrello e forcone, per la pesca dei molluschi;

     o) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm. 44;

     p) cogolo denominato anche «cogoletto», «monchin», «traturo», «mezzaluna» o «provisal». La bocca dell'attrezzo non deve superare i m. 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m. 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm. 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm. 12;

     q) paravanti. La maglia non deve essere inferiore a mm. 16;

     r) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40.

     E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm. 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12.

     La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate.

     Quando il bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione;

     s) bilancino. L'attrezzo deve essere manovrato a mano dalla riva o dalla barca. La maglia non può essere inferiore a mm. 12 e il lato maggiore dell'attrezzo non può superare i m. 2,50;

     t) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm. 16;

     u) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm. 15.

     Qualora venga impiegata anche una fonte luminosa, si devono applicare le norme di cui alla lettera c) del precedente art. 22;

     v) volante. La maglia non deve essere inferiore a mm. 14;

     z) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. E' consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;

     z.a) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12;

     z.b) tartanella con cogularia o da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12. E' vietata l'aggiunta della catena;

     z.c) tartanella ciara od a sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20;

     z.d) granzera. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 20;

     z.e) bragagna o arte da masse. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20;

     z.f) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10;

     z.g) traturo da strazzin o bragoto. La maglia non deve essere inferiore a mm. 10;

     z.h) strazzin da proto o trata da canal. La maglia non deve essere inferiore a mm. 12;

     z.i) ostregher de laguna. La larghezza massima della bocca deve essere di misura non superiore a m. 2. E' vietato l'uso di slitte all'estremità dell'asta. La maglia non deve essere inferiore a mm. 50 per le ostriche e a mm. 45 per le vongole veraci.

     2. E', altresì, consentito l'uso delle reti fisse denominate «seragia» e «tresse», in tutta la laguna di Venezia, con esclusione dei canali navigabili.

     3. I pescatori di professione ovvero loro cooperative, che intendono esercitare la pesca prevista dal precedente comma, devono essere muniti della speciale autorizzazione rilasciata dal presidente

dell'amministrazione provinciale, che stabilisce, di volta in volta, i tempi e i luoghi di postazione.

     4. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi, devono presentare, entro e non oltre il mese di agosto e di febbraio, apposita domanda in carta legale, al presidente

dell'amministrazione provinciale territorialmente competente indicando la località in cui intendono collocare le reti fisse.

     5. La suddetta autorizzazione ha validità semestrale.

     6. La zona in cui è consentito calare le reti fisse deve essere delimitata con paline recanti il numero d'ordine dell'autorizzazione; le paline vanno poste tra il primo e l'ultimo palo di ogni rete.

     7. La distanza tra ogni linea di reti fisse non deve essere inferiore a m. 200.

     8. Con esclusione dei casi di eccezionale bassa marea è fatto obbligo tenere costantemente sotto il pelo dell'acquacalcolato a medio mare, la parte terminale della rete fissa. Le paline di sostegno delle reti fisse debbono comunque essere sempre emergenti.

     9. Durante il periodo di pesca autorizzato, le reti fisse devono essere ripulite quotidianamente.

     10. Al termine del periodo di pesca autorizzato, le reti e i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra.

     11. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

     12. La pesca con barca ancorata alla bricola è consentita solo all'esterno dei canali navigabili.

     13. Il pescatore di professione può esercitare la pesca con natanti non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda e con apparato motore non superiore a sessanta cavalli fiscali.

 

     Art. 26. (Disposizioni particolari per la pesca di professione nella laguna di Caorle e nel «bacino Lama del Morto» compreso nella provincia di Venezia).

     1. Il pescatore di professione munito di licenza di tipo A, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla capitaneria di porto e dagli ispettorati di porto, può esercitare la pesca, anche mediante l'uso di barca o natante, nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia, con gli attrezzi di cui all'articolo 25, a esclusione di quelli indicati nelle lettere n), v), z), z.b), z.c), z.i) e, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, nella lettera f). Può esercitare la pesca con natanti non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda e con apparato motore non superiore a sessanta cavalli.

     2. E' vietata la pesca diurna con reti del tipo «barracuda» e reti «d'imbrocco».

 

     Art. 27. (Disposizioni particolari per la pesca di molluschi e crostacei nelle acque della zona C compresa nelle province di Padova e Venezia).

     1. Nelle acque della zona C delle province di Padova e Venezia la pesca, in qualunque modo esercitata, di molluschi e crostacei in vicinanza di scogliere poste a protezione delle opere dei porti e dei litorali, come speroni, murazzi, moli e dighe nonché bricole è consentita ai soli pescatori di professione ivi compresi i subacquei in possesso dell'apposito brevetto rilasciato dalla capitaneria di porto.

     2. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio può rilasciare ai pescatori di professione che ne facciano richiesta permessi temporanei per la raccolta del seme di molluschi da allevamento, anche in acque dove ne sia vietata la pesca, qualora siano giudicate idonee dal punto di vista igienico-sanitario.

     3. Coloro che abbiano ottenuto il permesso di cui al precedente comma inviano trimestralmente all'amministrazione provinciale concedente una dichiarazione riguardante il luogo di raccolta del seme, la quantità raccolta e la sua destinazione.

     4. La dichiarazione può essere sostituita da una copia della fattura o della bolla di accompagnamento del seme raccolto.

     5. Il permesso per la raccolta del seme non verrà rinnovato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto nei due precedenti commi.

     6. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, emette annualmente apposita ordinanza nella quale sono stabiliti: gli attrezzi consentiti e il numero dei permessi da rilasciare.

     7. E' consentito agli allevatori e pescatori professionali di molluschi di selezionare e confezionare il prodotto per il successivo trattamento in base alla legge 2 maggio 1977, n. 192, attraccando il natante al pontile o eseguendo le stesse operazioni sul galleggiante.

     8. La pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchiature turbosoffianti è vietata.

 

     Art. 28. (Pesca di professione in zona C della provincia di Rovigo).

     1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona C della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

     1) nelle acque principali e in quelle marittime interne:

     a) gli attrezzi consentiti per la pesca di professione in zona B di cui all'articolo 20;

     b) reti da posta stagionali. L'uso è consentito solamente ai pescatori di professione, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal presidente della provincia di Rovigo, con la quale viene determinata: la zona di pesca, la lunghezza delle reti fisse, il periodo di pesca autorizzato. Le reti devono essere collocate a distanza di almeno m. 50 l'una dall'altra. Ogni pescatore deve applicare alle estremità delle reti un apposito contrassegno. La maglia delle reti non deve essere inferiore a mm. 32 nelle ali, a mm. 28 nella bocca e a m. 20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua, pena il ritiro dell'autorizzazione di pesca concessa;

     c) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm. 16 nel tresso e a mm. 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a m. 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno 100 metri l'una dall'altra.

     E' obbligatorio segnalare con galleggianti colorati la presenza delle reti. L'uso delle reti da acquadelle è sempre vietato nei mesi di gennaio e febbraio. Il presidente della provincia può limitare e/o proibire l'uso di tale attrezzo, quando ciò sia richiesto per particolari ragioni di salvaguardia ambientale e per una migliore tutela della fauna ittica;

     2) nelle acque secondarie:

     a) gli attrezzi di cui all'articolo 24;

     b) vangaiola da gamberi denominata «negossa» o «aguà» di cui alla lettera e) dell'articolo 20.

     2. I pescatori di professione, nei canali di cui sono concessionari per esercizio della piscicoltura o dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, possono utilizzare attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento.

 

     Art. 29. (Disposizioni particolari per la pesca di molluschi nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo).

     1. La pesca e la raccolta dei molluschi, nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo, è consentita solamente ai pescatori di professione in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal presidente della provincia.

     2. Il presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale pesca, stabilisce con apposite ordinanze: le località di pesca, l'orario e i giorni di pesca, i periodi e le modalità di impiego degli attrezzi consentiti, nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi.

     3. Gli attrezzi consentiti per la pesca e la raccolta dei molluschi nelle acque marittime interne sono:

     a) forcone in metallo a diverse punte usato a mano;

     b) rastrello in metallo a diverse punte usato a mano;

     c) sfogliara o ostreghero. L'attrezzo deve essere costituito da una barra in ferro, una catena, un sacco munito di piombi e una rete con maglie non inferiori a mm. 80. La barra non deve superare m. 1,50;

     d) rampone senza denti. La bocca non deve superare m. 1 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 80.

 

Titolo V

Disposizioni varie

 

     Art. 30. (Lunghezze minime dei pesci).

     1. Nelle acque dei territori della provincia di Vicenza, classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi è consentita la pesca della trota «fario» e della trota «iridea» con lunghezza minima di cm. 18.

 

     Art. 30 bis. Disposizioni particolari in materia di utilizzo di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi. [4]

     1. Nelle acque di cui agli articoli 27 e 29, la Giunta regionale, sentite le Province competenti per territorio, autorizza, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 3, l'uso, in via sperimentale per un periodo massimo di due anni di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi secondo le modalità ed alle condizioni previste ai commi successivi, da parte di Consorzi di cooperative di pescatori di professione.

     2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Consorzi operanti nelle rispettive aree devono associare un numero di cooperative che rappresentino almeno il settantacinque per cento dei pescatori di professione che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi e prevedere nel proprio Statuto idonee forme di disciplina ed autocontrollo per il rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

     3. Al fine di garantire l'equilibrio biologico ambientale ed un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno due volte l'anno, apposita conferenza dei servizi tra i soggetti competenti in materia di pesca, navigazione, demanio marittimo, di salvaguardia lagunare e di tutela sanitaria, al fine di determinare congiuntamente:

     a) i quantitativi massimi di prelievo in relazione a specifici piani di produzione;

     b) le tecniche e gli strumenti meccanici innovativi, determinandone il numero;

     c) i periodi di tempo per l'esercizio dell'attività;

     d) le modalità per la presentazione delle domande da parte dei Consorzi;

     e) le aree di cui al comma 2;

     f) i punti autorizzati di sbarco e di conferimento del pescato anche ai fini del controllo sanitario;

     g) le aree di rispetto biologico;

     h) l'ampiezza e la localizzazione delle aree lagunari che possono essere concesse dalle autorità competenti, ai consorzi;

     i) ogni altra problematica in materia di molluschicoltura nelle acque di cui agli articoli 27 e 29.

 

     Art. 31. (Novellame).

     1. La pesca del novellame è consentita solo al pescatore di professione. Il Presidente della Provincia sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, definisce di anno in anno i periodi in cui l'attività può essere esercitata [5].

     2. La pesca del novellame è vietata durante le ore notturne.

     3. La pesca del novellame è subordinata al rilascio, da parte del presidente della provincia, di un apposito permesso nel quale vengono stabiliti i luoghi e i tempi consentiti per l'esercizio.

     4. Coloro che hanno ottenuto il permesso di cui al comma precedente devono inviare entro il 30 agosto all'amministrazione provinciale una dichiarazione riguardante i luoghi di raccolta del novellame e la quantità raccolta, specificando le specie pescate e il rispettivo quantitativo, nonché la sua destinazione. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia della fattura o della bolla di accompagnamento del novellame raccolto.

     5. Il permesso per la raccolta del novellame non viene rinnovato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto nel precedente quarto comma.

 

     Art. 32. (Anellidi e corbole).

     1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita con le modalità, nei periodi e luoghi indicati dall'amministrazione provinciale ai pescatori di professione muniti della licenza di categoria A con l'ausilio del palo, della forca e del vanghetto da cm. 20 nonché del crivello a mano, costruito con rete a sacco, sempre che esso non sia superiore a cm. 60 di lato o di diametro.

     2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di categoria B, può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi precedentemente indicati, non più di 100 esemplari di vermi del tipo «muriddu» e non più di 300 vermi del tipo «tremolina» e la cattura di non più di 100 esemplari di corbole.

     3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico sia per pescatori professionali che dilettanti.

     4. E' facoltà del presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale pesca, consentire ai pescatori di professione l'impiego di attrezzi diversi e non previsti nel presente regolamento per la cattura delle corbole, qualora questi ultimi rechino minor danno all'ambiente.

     5. La cattura degli anellidi e delle corbole è vietata dal 1° novembre al 31 marzo.

 

     Art. 33. (Pesca subacquea).

     1. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria A e B esclusivamente in apnea e solo nelle acque marittime interne.

     2. La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.

     3. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

     a) a una distanza inferiore a m. 500 dalle zone di balneazione;

     b) a una distanza inferiore a m. 100 dagli allevamenti ittici o da attrezzi da pesca;

     c) a una distanza inferiore a m. 100 dalle barche o natanti ancorati;

     d) a una distanza inferiore a m. 50 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.

     4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a m. 300. Se il pescatore si serve di un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante medesimo.

     5. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua.

 

     Art. 34. (Gare e raduni di pesca sportiva).

     1. Ai sensi del presente articolo si definiscono:

     a) gare di pesca sportiva, le competizioni indette dalla Federazione italiana pesca sportiva - organo del C.O.N.I. - ovvero da altre associazioni operanti a livello nazionale e riservate ai rispettivi soci;

     b) raduni di pesca sportiva, le manifestazioni la cui partecipazione è aperta a tutti i pescatori dilettanti-sportivi.

     2. Gli organismi e associazioni, interessati all'organizzazione di «gare di pesca» e «raduni di pesca» devono presentare domanda al presidente della provincia ai fini di ottenere la prescritta autorizzazione allo svolgimento della gara o raduno. Dette domande dovranno essere presentate entro l'1 febbraio dell'anno in cui si svolgono le gare o raduni.

     3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o raduno, denominato campo di gara, viene chiuso alla libera pesca a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente lo svolgimento della gara o raduno e fino a un'ora dopo il termine della stessa/o.

     4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta: «Gara di pesca autorizzata» ovvero «Raduno di pesca sportiva» i tratti idrici loro concessi.

     5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.

     6. Fatti salvi i periodi di divieto di pesca ai salmonidi in zona A, nelle gare o raduni di pesca sportiva non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 8, 13, ottavo e nono comma e 30 del presente regolamento e di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

     7. Il presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, può istituire campi fissi per lo svolgimento di gare di pesca.

     8. Gli organizzatori delle gare e raduni di pesca a salmonidi, almeno 12 ore prima dell'effettuazione delle stesse, devono provvedere, d'intesa con l'amministrazione provinciale competente per territorio, all'immissione di un quantitativo di trote «fario» in ragione di un chilogrammo per ogni partecipante. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificate, previo esame specifico, con documento rilasciato sul luogo dell'immissione dall'autorità sanitaria competente, escludendo soggetti che superino la misura di cm. 28 o comunque i 500 grammi di peso.

 

     Art. 35. (Abrogazione).

     1. E' abrogato il regolamento regionale 26 marzo 1985, n. 9.

 

 


[*] Regolamento abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, per l'applicabilità vedi quanto disposto dall'art. 37 della stessa legge.

[1] Comma così modificato dall'art. unico del R.R. 6 aprile 1990, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. unico del R.R. 6 aprile 1990, n. 4.

[3] Punto così integrato dall'art. unico del R.R. 6 aprile 1990, n. 4.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del R.R. 26 aprile 1996, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 26 aprile 1996, n. 1.