Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 pesca |
Data: | 09/12/1986 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 33. Sanzioni amministrative. |
§ 3.5.3 - Legge Regionale 9 dicembre 1986, n. 50.
Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto. [1]
(B.U. n. 57 del 12-12-1986).
Artt. 1. - 32. [1]
Art. 33. Sanzioni amministrative.
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.
Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del
L'ammontare della pena pecuniaria è pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico, di cui il soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione dell'infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti l'attività di pesca in violazione delle norme suddette, quando l'infrazione sia stata accertata prima della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000 [3].
Le infrazioni previste al terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, non previste dal
Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel
Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
E' attribuito alle Province il compito di applicare, in materia di pesca, la
La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del
Artt. 34 - 36. [1]
[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della
[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così integrato dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della