§ 3.5.3 - Legge Regionale 9 dicembre 1986, n. 50.
Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 pesca
Data:09/12/1986
Numero:50


Sommario
Art. 33.  Sanzioni amministrative.


§ 3.5.3 - Legge Regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto. [1]

(B.U. n. 57 del 12-12-1986).

 

     Artt. 1. - 32. [1]

 

Art. 33. Sanzioni amministrative.

     Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

     Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

     Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 [2].

     L'ammontare della pena pecuniaria è pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico, di cui il soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione dell'infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti l'attività di pesca in violazione delle norme suddette, quando l'infrazione sia stata accertata prima della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000 [3].

     Le infrazioni previste al terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.

     Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, non previste dal R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di cattura abusiva di timallidi o salmonidi la predetta sanzione viene aumentata di lire 10.000 per capo.

     Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono quintuplicate, come stabilito all'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è disposto, dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni [4].

     Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

     E' attribuito alle Province il compito di applicare, in materia di pesca, la legge 24 novembre 1981, n. 689, e di introitare le relative somme.

     La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30 bis medesimo [5].

 

     Artt. 34 - 36. [1]

 

 


[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 33, riportato, di cui all'art. 37 della citata L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 33, riportato, di cui all'art. 37 della citata L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18, per l'applicabilità vedi art. 37, L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18.

[4] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18, per l'applicabilità vedi art. 37, L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 luglio 1996, n. 18, per l'applicabilità vedi art. 37, L.R. 28 aprile 1998, n. 19.

[1] Tutti gli articoli della presente legge sono abrogati dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 33, riportato, di cui all'art. 37 della citata L.R. 28 aprile 1998, n. 19.