Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 17/05/1982 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento in forza di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62 reca norme per la gestione del fondo di intervento a sostegno degli organismi [...] |
Art. 2. L'Ente di sviluppo agricolo del Veneto gestisce il fondo istituito dalla legge regionale, nell'ambito delle abitazioni di cui la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, e secondo le modalità e i [...] |
Art. 3. La dotazione del fondo è costituita: |
Art. 4. I benefici di cui alla legge regionale possono essere concessi a favore di cooperative agricole, ivi compresi i consorzi cooperativi, costituiti a norma di legge, art. 2511 e seg. c.c. e leggi [...] |
Art. 5. In presenza dello stato di crisi nei termini di cui al precedente art. 4, il Consiglio di amministrazione della Esav, nei limiti delle dotazioni finanziarie del fondo, individua i soggetti [...] |
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione dell'Esav con propri provvedimenti approva i piani di ristrutturazione secondo i criteri previsti dai precedenti artt. 4 e 5, definendone le esigenze finanziarie [...] |
Art. 7. Nella convenzione di cui al precedente art. 6, sottoscritte dagli organismi richiedenti, con delibera dell'organo statutariamente competente, gli organismi stessi assumeranno l'impegno di [...] |
Art. 8. Tenuto conto delle finalità della legge regionale, la mancata attuazione, in tutto o in parte, dei piani approvati dall'ente, per responsabilità propria dell'organismo richiedente, impedirà [...] |
Art. 9. L'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, in sede di formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio predisporrà relazione illustrativa in ordine agli interventi effettuati in attuazione [...] |
Art. 10. Il presente regolamento sostituisce il regolamento regionale del 17 agosto 1979, n. 15 e si applicherà anche alle richieste di intervento per le quali non siano stati ancora adottati i formali [...] |
§ 3.1.22 - Regolamento Regionale 17 maggio 1982, n. 3. [1]
Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero casearia istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. Regolamento per la gestione del fondo integrato e modificato ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62.
(B.U. 21 maggio 1982, n. 22 suppl.).
Il presente regolamento in forza di quanto disposto dall'art. 2 della
L'Ente di sviluppo agricolo del Veneto gestisce il fondo istituito dalla legge regionale, nell'ambito delle abitazioni di cui la
La dotazione del fondo è costituita:
a) dallo stanziamento iniziale recato alla citata legge regionale;
b) da ulteriori stanziamenti appositamente disposti dalla Regione;
c) dai ratei dovuti da parte degli organismi beneficiati del fondo medesimo.
I benefici di cui alla legge regionale possono essere concessi a favore di cooperative agricole, ivi compresi i consorzi cooperativi, costituiti a norma di legge, art. 2511 e seg. c.c. e leggi speciali, e come tali iscritte nell'apposito registro prefettizio, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi comrese le stalle sociali privilegiando quelle da latte e quelle a ciclo chiuso.
Presupposto per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale è l'esistenza di un particolare stato di crisi che si traduce in difficoltà di natura finanziaria, economica e/o strutturale dell'organismo interessato, che ne possono compromettere il perseguimento delle finalità istituzionali.
Lo scopo dell'intervento è quello di far conseguire all'organismo che si trovi nelle condizioni sopra indicate l'economicità della gestione attraverso interventi di riequilibrio finanziario collegati alla realizzazione di piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione aziendale che abbiano il parere favorevole dell'Esav.
In presenza dello stato di crisi nei termini di cui al precedente art. 4, il Consiglio di amministrazione della Esav, nei limiti delle dotazioni finanziarie del fondo, individua i soggetti beneficiari operanti nei vari settori tenendo presenti le indicazioni contenute nel progetto regionale agricolo alimentare e in altri piani di settore approvati dalla Regione, accordando le priorità previste dalla legge n. 9/79 e in tale ambito alle aree di collina e di montagna.
Con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Esav, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto verranno fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione dei benefici previsti dalla legge regionale.
Il Consiglio di amministrazione dell'Esav con propri provvedimenti approva i piani di ristrutturazione secondo i criteri previsti dai precedenti artt. 4 e 5, definendone le esigenze finanziarie anche al fine di poter garantire le relative disponibilità del fondo.
Nell'ambito delle effettive disponibilità del fondo, il Consiglio di amministrazione dell'Esav in base ai piani approvati, attiva gli interventi mediante la stipulazione con i soggetti beneficiari di apposite convenzioni che definiscono i modi e i termini degli interventi medesimi.
Gli interventi disciplinati dal presente regolamento saranno attuati a favore degli organismi richiedenti mediante erogazione da effettuarsi in una o più soluzioni.
Stanti le finalità dell'intervento, quali delineate dall'art. 4 che precede, l'entità del medesimo sarà determinata tenendo conto del fabbisogno finanziario necessario per ricreare nell'impresa un adeguato equilibrio tra investimenti a lungo termine ivi compreso il valore delle scorte funzionali e relative fonti di provvista e del fabbisogno richiesto per l'adeguamento degli impianti sociali nel caso in cui le carenze strutturali e gestionali siano tra loro interconnesse.
Le erogazioni di cui al terzo comma del presente articolo saranno comunque condizionate alla graduale attuazione da parte degli organismi richiedenti degli impegni esplicitamente assunti per la realizzazione del piano adottato dall'ente.
I provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Esav saranno sottoposti, a norma di quanto previsto dall'art. 12 della
Nella convenzione di cui al precedente art. 6, sottoscritte dagli organismi richiedenti, con delibera dell'organo statutariamente competente, gli organismi stessi assumeranno l'impegno di provvedere all'ammortamento, in sola linea capitale, della somma ricevuta in rate annuali pari almeno a un ventesimo della stessa.
L'inizio del periodo di ammortamento potrà essere differito in sede di convenzione per non oltre tre anni dalla stipula della stessa, in relazione alla valutazione che l'Esav darà alle esigenze di riequilibrio economico finanziario dell'impresa da finanziare.
L'assemblea dei soci dei predetti organismi in sede ordinaria con la presenza di notaio, autorizzerà il Consiglio di amministrazione a effettuare una trattenuta a carico di soci, per un importo fisso per unità di prodotto conferito dagli stessi, a copertura degli impegni finanziari assunti con la firma della convenzione.
Le rate di ammortamento saranno destinate alla costituzione del fondo fino alla completa restituzione di finanziamenti concessi.
Nelle succitate convenzioni dovrà essere prevista la facoltà per l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto di effettuare controlli sulla effettiva utilizzazione degli importi erogati, sull'attuazione dei piani approvati dall'ente e sull'andamento gestionale dell'organismo beneficiario.
Tenuto conto delle finalità della legge regionale, la mancata attuazione, in tutto o in parte, dei piani approvati dall'ente, per responsabilità propria dell'organismo richiedente, impedirà l'erogazione dei finanziamenti anche se deliberati.
Qualora l'organismo interessato non effettui il versamento delle rate di ammortamento del finanziamento ricevuto nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al precedente art. 7, l'Esav avrà titolo per esigere la restituzione delle somme erogate, nell'intero loro ammontare.
Analogo diritto spetta all'Esav ogni qualvolta accada che gli importi erogati dal fondo non siano stati utilizzati per gli scopi originariamente previsti.
L'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, in sede di formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio predisporrà relazione illustrativa in ordine agli interventi effettuati in attuazione della legge regionale e del presente regolamento, evidenziando l'entità della disponibilità residua del fondo e la necessità di eventuali incrementi in relazione a ulteriori interventi che si prevede di attuare.
Il presente regolamento sostituisce il
[1] Abrogato dall’art. 1 della