§ 2.1.23 - L.R. 29 marzo 2002, n. 8.
Norme sul sistema statistico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/03/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica.
Art. 3.  Attribuzioni della struttura regionale di statistica.
Art. 4.  Sistema statistico regionale.
Art. 5.  Attività del SISTAR.
Art. 6.  Strumenti operativi del SISTAR.
Art. 7.  Commissione statistica regionale.
Art. 8.  Compiti della commissione.
Art. 9.  Comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
Art. 10.  Compiti del comitato tecnico scientifico per il SISTAR.
Art. 11.  Programma statistico regionale.
Art. 12.  Segreto d’ufficio e segreto statistico.
Art. 13.  Obbligo di fornire dati statistici.
Art. 14.  Sanzioni amministrative.
Art. 15.  Validazione e diffusione dei dati statistici.
Art. 16.  Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.
Art. 17.  Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 2.1.23 - L.R. 29 marzo 2002, n. 8.

Norme sul sistema statistico regionale.

(B.U. n. 36 del 2 aprile 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all’articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 39 marzo 1998, n. 112.", l’attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all’attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e integrazioni.

     2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

 

     Art. 2. Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica.

     1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

     2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all’articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

     3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modifiche.

     4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell’attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

 

     Art. 3. Attribuzioni della struttura regionale di statistica.

     1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

     a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

     b) promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l’amministrazione regionale nell’ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all’articolo 11;

     c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

     d) coordinare ed integrare l’attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l’indirizzo tecnico metodologico;

     e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

     f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l’accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell’amministrazione regionale;

     g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

     h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

     i) attuare l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all’articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all’articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d’indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica di cui all’articolo 9;

     l) predisporre, in conformità con l’ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

     m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all’articolo 11;

     n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l’attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

     o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

     p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all’amministrazione regionale;

     q) attuare e gestire l’interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell’amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

     r) accertare le violazioni di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

     s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull’attività svolta dalla struttura nell’anno precedente;

     t) formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

     u) collaborare all’attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

     v) validare le informazioni statistiche riferite all’amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 15;

     z) provvedere all’acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

     aa) fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione;

     bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Sistema statistico regionale.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR.

     2. Fanno parte del SISTAR:

     a) la struttura regionale di statistica di cui all’articolo 2;

     b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;

     c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;

     d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;

     e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

     3. Il coordinamento operativo dell’attività statistica a livello regionale e la direzione del SISTAR spettano alla struttura regionale di statistica.

     4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SISTAR e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all’articolo 11.

 

     Art. 5. Attività del SISTAR.

     1. Al SISTAR spetta:

     a) promuovere e realizzare l’attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

     b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;

     c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

     d) promuovere ed incentivare l’istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;

     e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

 

     Art. 6. Strumenti operativi del SISTAR.

     1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SISTAR:

     a) la commissione statistica regionale;

     b) il comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

 

     Art. 7. Commissione statistica regionale.

     1. E’ istituita la commissione statistica regionale del SISTAR composta da:

     a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;

     b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

     c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;

     d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;

     e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;

     f) un rappresentante designato dall’Unione delle Province del Veneto;

     g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);

     h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;

     i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

     2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

     3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell’amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

     5. La commissione approva un proprio regolamento interno

     6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Compiti della commissione.

     1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

     a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SISTAR;

     b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all’articolo 11;

     c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;

     d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;

     e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

     f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

     g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

 

     Art. 9. Comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

     1. E’ istituito il comitato tecnico scientifico per il SISTAR composto da:

     a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;

     b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

     c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell’economia, delle scienze sociali, dell’epidemiologia, della demografia, dell’informatica e delle scienze agrarie;

     d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

     e) un rappresentante dell’ISTAT.

     2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.

     3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.

     4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SISTAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

     5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

     6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

     7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10. Compiti del comitato tecnico scientifico per il SISTAR.

     1. Al comitato spetta:

     a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;

     b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;

     c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

 

     Art. 11. Programma statistico regionale.

     1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

     2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all’articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.

     3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.

     4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all’ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

     5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d’intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.

 

     Art. 12. Segreto d’ufficio e segreto statistico.

     1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

     2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d’ufficio previste dal vigente ordinamento dell’impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

 

     Art. 13. Obbligo di fornire dati statistici.

     1. E’ fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all’articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;

     b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

     2. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

     3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

 

     Art. 15. Validazione e diffusione dei dati statistici.

     1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SISTAR è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

     3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

 

     Art. 16. Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.

     1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.

     2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.

     3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

 

     Art. 17. Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico.

     1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all’attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell’ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell’u.p.b. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

     2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima u.p.b. U0027.