Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 11/08/1994 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 9. Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 10. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29. |
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.2.51 - Legge Regionale 11 agosto 1994, n. 37.
Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».
(B.U. 16 agosto 1994, n. 67).
Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della
1. Al primo comma dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 6. Modifica dell'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 7. Modifica dell'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 8. Modifica dell'articolo 8 della
1. Alla fine dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 9. Abrogazione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
Art. 10. Modifica dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.