§ 1.7.8 - L.R. 28 giugno 2002, n. 13.
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:28/06/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Integrazione e modificazioni dell’articolo 15 e dell’articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.7.8 - L.R. 28 giugno 2002, n. 13.

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali e successive modificazioni e integrazioni”.

(B.U. n. 65 del 2 luglio 2002).

 

Art. 1. Integrazione e modificazioni dell’articolo 15 e dell’articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1.

     1. All’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n.1, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. All’articolo 26, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.