§ 1.7.7 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi ed i regolamenti regionali, sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:03/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e disposizioni transitorie.     1.Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 12  gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal [...]
Art. 2.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.     1. Il primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:     [...]
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.     1. L’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:     (Omissis).
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.     1. L’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:     (Omissis).
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.     1. L’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:     (Omissis).
Art. 6.  Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.     1. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:     (Omissis).
Art. 7.  Dichiarazione d’urgenza.     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.7.7 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
(B.U. n. 3 del 8 gennaio 2002).

Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e disposizioni transitorie.
     1.Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 12  gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
     (Omissis).
     2. Nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e referendaria disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano valide le firme autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

     Art. 2. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
     1. Il primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:
     (Omissis).
     2. Il quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:
     (Omissis).

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
     1. L’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:
     (Omissis).

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
     1. L’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
     (Omissis).

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
     1. L’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
     (Omissis).

     Art. 6. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.
     1. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, è sostituito dal seguente:
     (Omissis).

     Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.