Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 16/12/1999 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto. |
Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.4.4 - Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 52. [1]
Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari.
(B.U. n. 110 del 21 dicembre 1999).
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 della
Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della