§ 1.4.3 – L.R. 5 agosto 1997, n. 28.
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:05/08/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.
Art. 2.  Aggiunta di comma nell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 1.4.3 – L.R. 5 agosto 1997, n. 28.

Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi Consiliari".

(B.U. 8 agosto 1997, n. 64).

 

Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56. [1]

 

     Art. 2. Aggiunta di comma nell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56. [2]

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge.

     2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Al maggior onere di lire 280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 30 del bilancio regionale per competenza e per cassa, si fa fronte mediante corrispondente aumento, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8220 "Restituzione dell'avanzo di amministrazione della gestione autonoma del Consiglio" dell'entrata dello stesso bilancio in conseguenza degli effettivi importi già accertati a chiusura della medesima.

     2. Per gli oneri successivi al 1997 si provvederà con legge di bilancio.


[1] Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.R. 27 novembre 1984, n. 56.

[2] Integra l'art. 3 della L.R. 27 novembre 1984, n. 56.