§ 5.17.63 - Legge regionale 10 aprile 1997, n. 9.
Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:10/04/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.63 - Legge regionale 10 aprile 1997, n. 9. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale).

(B.U. 22 aprile 1997, n. 18).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica).

     1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale) è riferito all'esercizio finanziario dei Comuni richiedenti il contributo.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.