§ 5.17.52 - Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77.
Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:23/12/1992
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Nell'intento di salvaguardare il mantenimento e l'operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta allo scopo di:
Art. 2.      1. I contributi regionali per l'acquisto degli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 75 percento della spesa ritenuta [...]
Art. 3.      1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 2, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:
Art. 4.      1. La liquidazione dei contributi regionali di cui all'articolo 2 è effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto pubblico di compravendita purché risultino rispettate le [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. I contributi regionali di cui all'articolo 5, sono concessi purché sussistano le seguenti condizioni:
Art. 7.      1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 5, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, allegando copia della documentazione consuntiva di [...]
Art. 8.      1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1992 in lire 500 milioni, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 9, e [...]
Art. 9.      1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.17.52 - Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77. [1]

Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale.

(B.U. 29 dicembre 1992, n. 55).

 

     Art. 1.

     1. Nell'intento di salvaguardare il mantenimento e l'operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta allo scopo di:

     a) favorire l'acquisizione e il potenziamento di impianti di trasporto a fune esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito del territorio comunale di competenza;

     b) concorrere alle spese di esercizio degli impianti di trasporto a fune, destinati all'attività sciistica, di proprietà comunale o di società nelle quali i Comuni detengano una partecipazione non inferiore al 75% [2].

 

     Art. 2.

     1. I contributi regionali per l'acquisto degli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo che non può comunque eccedere la somma di lire 500 milioni per ciascun Comune.

     2. La spesa ammissibile è costituita da valore, risultante da relazione tecnica di stima effettuata da un esperto indicato dall'Amministrazione regionale, degli impianti a fune da acquisire, nonché delle strutture e attrezzature ad essi funzionalmente connesse, diminuito da una percentuale pari a quella degli eventuali contributi a fondo perduto in precedenza erogati a norma di leggi regionali per la realizzazione degli impianti stessi e delle relative strutture e attrezzature funzionalmente connesse.

     3. Sono considerate strutture e attrezzature funzionalmente connesse agli impianti: le stazioni di partenza e di arrivo; le biglietterie; i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili; le linee di alimentazione elettrica; le cabine di trasformazione; i generatori di corrente; gli impianti di innevamento artificiale; gli impianti per provocare il distacco controllato di valanghe; le opere di stabilizzazione della neve costituite da barriere, reti o altri sistemi antivalanghe; i mezzi battipista.

 

     Art. 3.

     1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 2, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

     a) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;

     b) relazione tecnico - illustrativa degli impianti e strutture da acquisire;

     c) relazione tecnica di stima, di cui al comma due dell'art. 2;

     d) dichiarazione di disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, diminuito della eventuale percentuale di cui al comma due dell'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. La liquidazione dei contributi regionali di cui all'articolo 2 è effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto pubblico di compravendita purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo.

 

     Art. 5. [3]

     1. I contributi regionali per il concorso nelle spese di esercizio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, sono concessi dalla Giunta regionale a favore dei Comuni che comunque assicurino, mediante gestione diretta o tramite società controllate o con l'affidamento della gestione stessa a terzi, il funzionamento, durante la stagione invernale, dei relativi impianti a fune.

     2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1, da erogarsi sino ad un massimo di lire 250 milioni non può eccedere il 75% delle:

     a) spese sostenute dal Comune per assicurare, direttamente o mediante affidamento a terzi, la gestione dei relativi impianti a fune;

     b) spese sostenute dal Comune per il ripianamento delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati, al netto delle quote di ammortamento relative a cespiti oggetto di contributo regionale a fondo perduto, nel caso in cui la gestione avvenga mediante società controllate come previsto dalla lettera b) dell'articolo 1.

 

     Art. 6.

     1. I contributi regionali di cui all'articolo 5, sono concessi purché sussistano le seguenti condizioni:

     a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a trenta giorni nel corso di ciascuna stagione invernale;

     b) che sia assicurata la normale agibilità del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle piste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;

     c) che le tariffe praticate al pubblico siano stabilite nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 7.

     1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 5, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, allegando copia della documentazione consuntiva di entrata e di spesa relativa all'ultimo esercizio e, nel caso di gestione affidata a terzi, copia degli accordi regolanti la gestione stessa.

     2. Le domande devono essere presentate non oltre 60 giorni dal termine di ciascun esercizio [4].

     3. Le domande sono esaminate e istruite dagli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti, che possono riguardare anche l'acquisizione di dati direttamente presso i terzi gestori, l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali formula proposte alla Giunta, che delibera in via definitiva.

 

     Art. 8.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1992 in lire 500 milioni, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 9, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1992, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente: Campo da golf (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 4.2.7.).

     3. A decorrere dall'anno 1993, alla rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ".

 

     Art. 9.

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

     a) variazioni in diminuzione:

     Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento dei spese di investimento L. 500.000.000

     b) variazioni in aumento:

     programma regionale 2.1.1.01.

     "Trasferimento fondi regionali agli enti locali" codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09

     Cap. 62565 (di nuova istituzione) "Contributi ai comuni per l'acquisizione di impianti di trasporto a fune destinati all'attività sciistica. Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77" lire 500.000.000

     programma regionale 2.1.1.01.

     "Trasferimento fondi regionali agli enti locali" codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09

     Cap. 62570 (di nuova istituzione) "Contributi ai Comuni nelle spese di esercizio degli impianti di trasporti a fune destinati all'attività sciistica. Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77" L. 0

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 19 gennaio 1995, n. 1.

[3] Articolo già modificato dall'art. 10 della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2, successivamente così sostituito dall'art. 22 della L.R. 19 gennaio 1995, n. 1.

[4] Vedi art. 1 della L.R. 10 aprile 1997, n. 9 per l'interpretazione autentica del presente articolo.