Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 16/06/1988 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 6. 1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima [...] |
Art. 7. 1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della [...] |
§ 5.10.10 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 46. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.
(B.U. 11 luglio 1988, n. 15 - S.S. 15 luglio 1988, n. 1).
Artt. 1. - 5. [2]
1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'articolo 8 della
1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 6 della
[2] Modificano gli artt. 1, 8, 9, 10, 13 della