Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 19/08/1984 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Piani di localizzazione dei punti attuali di vendita). |
Art. 2. (Obiettivi dei piani comunali). |
Art. 3. (Definizioni). |
Art. 4. (Indirizzi generali per le norme e le direttive dei piani comunali). |
Art. 5. (Indirizzi operativi circa gli aspetti tecnici del processo di formazione dei piani comunali). |
Art. 6. (Consultazione delle associazioni). |
Art. 7. (Redazione dei piani da parte dei Comuni). |
Art. 8. (Autorizzazione amministrativa). |
Art. 9. (Criteri di priorità). |
Art. 10. (Esercizio delle rivendite). |
Art. 11. (Revoca dell'autorizzazione comunale). |
Art. 12. (Chiusura temporanea della rivendita). |
Art. 13. (Esenzione dall'autorizzazione comunale). |
Art. 14. (Turni di chiusura). |
Art. 15. (Disposizioni per il periodo transitorio). |
Art. 16. (Norme transitorie per l'iscrizione al REC e per l'autorizzazione amministrativa). |
§ 5.10.9 - Legge regionale 19 agosto 1984, n. 46. [1]
Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.
(B.U. 5 ottobre 1984, n. 14).
Art. 1. (Piani di localizzazione dei punti attuali di vendita).
1. Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, ciascun Comune della Regione predispone un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, tenendo eventualmente conto anche di quanto disposto negli analoghi piani dei comuni confinanti relativamente alle zone limitrofe.
2. Per i centri urbani, il piano rileva la consistenza della rete di rivendita nonché l'entità delle vendite di quotidiani e periodici e detta norme per il rilascio di autorizzazioni alle rivendite negozi ed edicole e per la loro localizzazione ottimale, tenendo conto della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali di ciascuna zona, nonché degli elementi di cui ai successivi articoli 2 e 4.
3. Per i punti di vendita nelle zone rurali e montane, si deve tenere conto delle condizioni d'accesso.
4. Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita. E' fatta salva la norma di cui all'articolo 35 della
Art. 2. (Obiettivi dei piani comunali).
1. Nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:
- migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto alla accessibilità del servizio;
- favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta correlazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali;
- incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro.
Art. 3. (Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della redazione dei piani comunali, si formulano le seguenti definizioni:
a) strutture distributive
Le strutture distributive sono i punti in cui il consumatore acquista i giornali e le riviste.
b) Rivendite edicole
Sono i punti di vendita le cui strutture fissate stabilmente o meno al suolo pubblico sono comunque separate dagli edifici in muratura e la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste.
c) Rivendite negozi
Sono i punti di vendita che occupano locali, in affitto o in proprietà, che possono essere assimilati a tutti gli effetti a normali negozi e la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste.
d) Rivendite promiscue
Sono i punti di vendita collegati funzionalmente e fisicamente ad altre attività commerciali quali rivendite di monopoli, pubblici esercizi, librerie, altri esercizi commerciali, la cui attività di rivendita di giornali e riviste avviene congiuntamente a quella degli altri settori.
e) Rivendite automatiche
Sono dei punti di vendita, in cui l'atto d'acquisto avviene senza l'intervento diretto del rivenditore ma mediante macchinari o attrezzi all'uopo predisposti, la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste.
f) Rivenditore
E' colui che, iscritto nel registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della
Art. 4. (Indirizzi generali per le norme e le direttive dei piani comunali).
1. I piani comunali debbono tenere conto dei seguenti indirizzi:
a) Zonizzazione
Il territorio comunale può essere suddiviso in zone sia per lo studio che per le indicazioni di programma. Tali zone, che devono essere omogenee dal punto di vista delle caratteristiche urbanistiche e funzionali, devono corrispondere possibilmente alle circoscrizioni (quartieri) o alle zone commerciali previste dal piano ex lege 426/71.
b) Trasferimenti
Saranno consentiti nei limiti del raggiungimento della localizzazione ottimale di piano.
Avranno priorità nei trasferimenti i rivenditori operanti nella stessa zona localizzati in punti non ottimali, seguiti dai rivenditori operanti in altre zone localizzati in punti non ottimali.
Si possono consentire trasferimenti in localizzazioni non ottimali per certificate cause non imputabili al rivenditore, privilegiando le soluzioni in cui si riduca al minimo la distanza dalla localizzazione ottimale.
c) Superfici
E' facoltà dei comuni fissare superfici minime da rispettare per ottenere l'autorizzazione alla rivendita fissa di giornali e riviste.
d) Autorizzazioni stagionali
In relazione alle caratteristiche prettamente turistiche che caratterizzano molti Comuni della Regione, i piani comunali possono determinare il numero e la localizzazione delle rivendite a carattere stagionale.
Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio la attività.
e) Autorizzazioni per i punti ottimali di vendita
Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti di vendita di cui ai paragrafi b) e c) del precedente articolo 3, localizzate nei punti ottimali indicati nel piano comunale, in un periodo di tempo non superiore ai 6 mesi, i Comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio localizzati alla minore distanza dal punto ottimale.
I titolari di rivendite allocate in zona e nel Comune hanno priorità nell'accoglimento della domanda di trasferimento per attivare i punti ottimali di vendita fissati dal piano.
f) Localizzazione delle rivendite
Il piano comunale deve indicare la localizzazione ottimale delle rivendite.
Tale localizzazione va effettuata privilegiando gli assi viari di grande scorrimento, la possibilità di fermata degli autoveicoli senza intralciare il traffico, la vicinanza di mercati ambulanti, di fermate di mezzi pubblici, di presenza di servizi commerciali, para ed extra commerciali, rispettando ovviamente le indicazioni degli strumenti urbanistici.
g) Distanze minime
Limitatamente al Comune di Aosta per il periodo transitorio, la distanza minima tra le rivendite per il rilascio di nuove autorizzazioni è di 500 metri.
Art. 5. (Indirizzi operativi circa gli aspetti tecnici del processo di formazione dei piani comunali).
1. I Comuni nella stesura dei piani debbono determinare il numero e localizzazione ottimale delle rivendite di giornali e riviste utilizzando i seguenti elementi:
a) Popolazione gravitante
E' il valore della popolazione che gravita sul Comune, comprendendo con questo termine la popolazione residente, la popolazione turistica, calcolata come residente in base alle presenze, e la popolazione fluttuante che, per motivi di lavoro, di studio, di fruizione di servizi, gravita sul Comune.
b) Quota di attrazione
Occorre individuare quanti si staccano dal flusso di popolazione gravitante per effettuare l'atto di acquisto di giornali e riviste.
c) Mobilità
E' la valutazione dei motivi che inducono la popolazione a muoversi sul territorio e che possono essere legati all'acquisto dei giornali e delle riviste.
d) Spesa
La spesa per l'acquisto di giornali e riviste può fornire utili indicazioni sulla opportunità economica dell'insediamento delle rivendite ottimali.
Art. 6. (Consultazione delle associazioni).
1. Il Consiglio Comunale adotta il piano comunale per le rivendite di giornali e riviste dopo avere sentito il parere delle rappresentanze comunali o, ove queste difettino, regionali o nazionali, delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e regionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.
2. Tale consultazione deve essere effettuata anche prima del rilascio di ogni autorizzazione, a mezzo di lettera raccomandata. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Trascorso tale termine, s'intende che il parere è favorevole.
4. E' comunque possibile nominare e convocare apposite Commissioni presso il Comune per esaminare i criteri di priorità di eventuali domande concorrenti.
Art. 7. (Redazione dei piani da parte dei Comuni).
1. I comuni della Regione hanno a disposizione 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per predisporre i rispettivi piani per le rivendite di giornali e riviste.
2. Trascorso inutilmente tale periodo i Comuni non potranno più concedere nuove autorizzazioni, anche in presenza di disponibilità in base al numero ottimale riportato nella tabella di cui al successivo articolo 15.
Art. 8. (Autorizzazione amministrativa).
1. L'esercizio delle rivendite di giornali quotidiani e riviste e gli eventuali trasferimenti in altre zone sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del Comune in cui avrà sede l'esercizio, nel rispetto del piano comunale di cui all'articolo precedente.
2. Il richiedente deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio con le modalità ed ai sensi del Capo I della
3. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settore merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche [3].
4. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione [4].
5. L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui alla presente legge [5].
Art. 9. (Criteri di priorità).
1. Nel caso di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni attenendosi alle seguenti priorità:
a) oggettive
1. esclusività della rivendita;
2. domande presentate da commercianti titolari di autorizzazioni per la vendita di merci incluse in tabelle affini o tali da considerarsi ai sensi del DM 28 aprile 1976;
b) soggettive:
1. domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano;
2. domande presentate da coadiutori che dimostrino di aver coadiuvato in una rivendita per almeno due anni o da gestori di cui al secondo comma del successivo articolo 10 [6];
3. capi famiglia di nuclei familiari i cui componenti possano coadiuvare il titolare.
2. Hanno priorità nel rilascio delle autorizzazioni per i punti ottimali di vendita per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del piano comunale, i trasferimenti rispetto alle nuove autorizzazioni.
3. A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 10. (Esercizio delle rivendite).
1. L'esercizio delle rivendite negozi e delle rivendite edicole può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi parenti o affini fino al terzo grado, con l'eventuale collaborazione di terzi.
2. E' vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo nel caso di comprovato impedimento per malattia o di infortunio o di superamento dell'età pensionabile [7].
3. Il trasferimento delle titolarità di un esercizio di rivendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della autorizzazione.
4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge possono curare il recapito a domicilio di giornali quotidiani e riviste.
5. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge di assicurare parità di trattamento alle diverse testate.
Art. 11. (Revoca dell'autorizzazione comunale).
1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:
a) non attivi la rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda per lo stesso periodo l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) venga cancellato dal Registro degli esercenti il commercio;
c) non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate;
d) affidi la gestione della rivendita negozio o edicola a terzi.
Art. 12. (Chiusura temporanea della rivendita).
1. Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di rivendita per un periodo superiore a tre giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare della rivendita per lo stesso periodo, questo deve affidare la rivendita ad un familiare o altro sostituto, ovvero al titolare di altra autorizzazione per il commercio, avente sede nella stessa zona. Se tale obbligo non è adempiuto, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.
Art. 13. (Esenzione dall'autorizzazione comunale).
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti [8].
2) Le vendite di cui ai precedenti paragrafi a - b - d possono anche essere effettuate a mezzo di distributori automatici [9].
3. Qualora le pubblicazioni non siano distribuite nelle rivendite negozi o nelle rivendite edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi.
Art. 14. (Turni di chiusura).
1. I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite negozi o edicole esistenti in ciascuna zona.
2. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.
Art. 15. (Disposizioni per il periodo transitorio).
1. Fino a quando non saranno approvati, i piani comunali, per il rilascio di autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste, i Comuni dovranno attenersi alle prescrizioni della presente legge ed in particolare, per quanto riguarda il numero di punti ottimali di vendita, a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 16. (Norme transitorie per l'iscrizione al REC e per l'autorizzazione amministrativa).
1. Coloro che, alla data del 6 agosto 1981 erano in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque dimostrino, su conforme attestazione delle imprese editrici e di distribuzione, di aver esercitato in tale data attività di rivendita, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, previa istanza da presentare all'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti.
2. Gli stessi soggetti hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa previa istanza da presentare al Comune nel cui territorio ha sede la rivendita.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato - (Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 6 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[6] Punto così sostituito dall'art. 3 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della