§ 5.2.65 - Regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7.
Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:16/08/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Procedure di appalto).
Art. 3.  (Contributi in conto interessi).
Art. 4.  (Alpeggi e fabbricati rurali).
Art. 5.  (Giudizio di razionalità).
Art. 6.  (Determinazione della spesa ammissibile).
Art. 7.  (Inizio lavori).
Art. 8.  (Stati di avanzamento).
Art. 9.  (Variazioni in corso d'opera).
Art. 10.  (Ultimazione lavori).
Art. 11.  (Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori).
Art. 12.  (Vincolo di destinazione).
Art. 13.  (Vincolo aziendale).
Art. 14.  (Controlli aziendali).
Art. 15.  (Provvedimento di revoca e procedura di restituzione).
Art. 16.  (Priorità dei finanziamenti).
Art. 17.  (Gestione anagrafica delle aziende).
Art. 18.  (Commissione tecnica).
Art. 19.  (Viabilità rurale, irrigazione, acquedotti ed elettrificazione rurale).
Art. 20.  (Contributi nelle spese di gestione e costituzione delle organizzazioni collettive).
Art. 21.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 27.  (Concimazione).
Art. 28.  (Limiti).
Art. 29.  (Ammissibilità di tipologie di concimi).
Art. 30.  (Dosi massime di concimi ammesse nei mayens).
Art. 31.  (Dosi massime di concimi ammesse negli alpeggi).
Art. 32.  (Importo dei contributi).
Art. 33.  (Autorizzazione all'impiego dei fertilizzanti).
Art. 34.  (Modificazione di disposizioni tecniche).
Art. 35.  (Antiparassitari).
Art. 36.  (Contributi agricoli unificati).
Art. 37.  (Urgenza).


§ 5.2.65 - Regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7. [1]

Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni.

(B.U. 6 settembre 1994, n. 38).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), come modificata con le leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5.

 

     Art. 2. (Procedure di appalto).

     1. Qualora il contributo erogato dall'Amministrazione regionale per l'esecuzione di opere superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie, le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite devono esperire gare di appalto ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, della disponibilità della somma corrispondente alla quota non coperta dal contributo, integrabile, totalmente o parzialmente, da prestazioni rese direttamente dai beneficiari per un corrispondente importo, che dovrà essere documentato nella contabilità dei lavori.

 

     Art. 3. (Contributi in conto interessi).

     1. I contributi sui prestiti di conduzione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), della l.r. 30/1984 sono prioritariamente destinati alle cooperative agricole o loro consorzi con attività prevalente rientrante nei settori della produzione, raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e alle cooperative di servizi regolarmente iscritte nel settore agricolo del registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi.

     2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 1 sono considerate in primo luogo le imprese in fase di avviamento, quelle che applicano il rapporto prezzo/qualità e quelle nelle quali sono in corso programmi concordati di riconversione o diversificazione produttiva.

     3. I contributi sui prestiti di anticipazione sono concessi esclusivamente alle cooperative agricole e loro consorzi di cui al comma 1, con esclusione delle cooperative di servizi.

     4. I contributi per i prestiti di dotazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), della l.r. 30/1984 sono concessi per l'acquisto di bestiame di allevamento di razze valdostane per la durata massima di anni quattro, per l'acquisto di bestiame di ingrasso per la durata di anni due, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole per la durata di anni cinque. L'importo dei prestiti non può superare il novanta per cento del valore degli acquisti, documentati da regolare fattura. Qualora il bestiame di allevamento provenga da aziende zootecniche esterne al territorio della Valle d'Aosta, dovrà risultare iscritto al libro genealogico delle razze valdostane pezzata rossa e pezzata nera castana.

     5. La Giunta regionale stabilisce, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, i parametri economico- produttivi per l'erogazione delle provvidenze previste dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Alpeggi e fabbricati rurali).

     1. Al fine della concessione dei contributi di cui all'art. 6 della l.r. 30/1984, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali elabora, ogni anno, uno specifico programma di intervento che, sulla base delle risorse disponibili, definisce il numero delle domande finanziabili e indica le proiezioni finanziarie per gli anni successivi, dando priorità agli interventi di adeguamento alle norme sanitarie.

 

     Art. 5. (Giudizio di razionalità).

     1. La determinazione della spesa ammissibile e l'eventuale erogazione delle provvidenze presuppone che le opere oggetto di finanziamento siano state giudicate razionali dalla commissione tecnica di cui all'art. 18.

 

     Art. 6. (Determinazione della spesa ammissibile).

     1. La spesa ammissibile a contributo è determinata dagli uffici competenti operando una revisione del computo metrico estimativo, nel rispetto dei massimali e dei criteri che in funzione della tipologia del fabbricato sono proposti dal servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberati dalla Giunta regionale.

     2. La comunicazione della spesa ammissibile determinata ai sensi del comma 1 non rappresenta impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'erogazione del contributo.

     3. La spesa ammissibile è comunicata all'interessato per accettazione della stessa e per la scelta del tipo di finanziamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Contro tale determinazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che si esprimerà in merito.

     4. La spesa ammessa è comunicata all'interessato dopo la deliberazione di impegno del contributo da parte della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e potrà essere eventualmente rideterminata in sede di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

 

     Art. 7. (Inizio lavori).

     1. Le opere per le quali vengono richieste le provvidenze possono essere iniziate previo ricevimento della comunicazione dell'ottenuto giudizio di razionalità.

 

     Art. 8. (Stati di avanzamento).

     1. Il previsto contributo potrà essere erogato in base a stati di avanzamento, nel numero massimo di quattro. L'importo di questi ultimi non potrà comunque superare l'ottanta per cento dell'importo ammesso.

 

     Art. 9. (Variazioni in corso d'opera).

     1. A seguito dell'approvazione dell'investimento eventuali variazioni in corso d'opera possono essere realizzate se preventivamente richieste e autorizzate.

 

     Art. 10. (Ultimazione lavori).

     1. Le opere oggetto del finanziamento devono essere ultimate entro i tempi stabiliti e nei termini previsti dal provvedimento di concessione ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in materia di urbanistica. Eventuali proroghe possono essere concesse su motivata richiesta preventiva, corredata di concessione edilizia.

     2. In caso di mancata ultimazione dei lavori, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 30/1984, provvede ad emettere un provvedimento di revoca dei contributi relativi alle opere non eseguite, qualora queste non abbiano incidenza sulla razionalità dell'impianto.

 

     Art. 11. (Accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori).

     1. L'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere è effettuato dai tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'interessato, previa presentazione dello stato finale dei lavori e delle eventuali concessioni di variante entro sessanta giorni dalla richiesta.

     2. Eventuali opere eseguite in variante al progetto approvato, se prive di concessione edilizia, sono segnalate all'autorità competente, ai sensi di legge. Su richiesta motivata dell'interessato possono essere esaminate dalla commissione tecnica di cui all'art. 18, che ne valuta la compatibilità ed il possibile accoglimento.

 

     Art. 12. (Vincolo di destinazione).

     1. I beneficiari delle provvidenze previste dall'art. 6 della l.r. 30/1984 devono impegnarsi a non modificare la destinazione delle strutture oggetto dell'intervento pubblico per un periodo di quindici anni dalla data di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori, con esclusione degli impianti di cui all'art. 17, comma 1, punti 2 e 3, della sopracitata legge regionale, per i quali il vincolo è di vent'anni.

     2. Possono essere autorizzate, previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 18, modificazioni della destinazione di locali o di porzioni di fabbricato che hanno beneficiato di provvidenze, su motivata richiesta e qualora non venga compromessa la razionalità complessiva.

     3. E' ammessa la restituzione dei finanziamenti, con le modalità di cui all'art. 5 della l.r. 30/1984, qualora il beneficiario intenda utilizzare diversamente l'immobile.

 

     Art. 13. (Vincolo aziendale).

     1. I beneficiari devono sottoscrivere un impegno a non ridurre l'estensione della propria azienda agricola come risulta dalla relazione tecnico-agraria relativa alle superfici aziendali allegata alla richiesta di contributo, salvo in presenza dei seguenti casi di forza maggiore:

     a) esproprio per pubblica utilità;

     b) risoluzione del contratto d'affitto;

     c) frazionamenti conseguenti a successioni ereditarie;

     d) gravi motivi familiari.

     2. I terreni di proprietà del richiedente risulteranno vincolati alle opere finanziate per la durata corrispondente al vincolo di destinazione.

     3. Le superfici catastali in affitto che hanno contribuito a formare, in sede di presentazione della richiesta di contributo, l'estensione aziendale del richiedente, non possono, per un periodo di nove anni dalla data di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, essere utilizzate da altri titolari di azienda, fatta eccezione per il proprietario, ai fini di beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 6 della l.r. 30/1984.

 

     Art. 14. (Controlli aziendali).

     1. I funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali provvederanno periodicamente ad effettuare controlli aziendali atti ad accertare il rispetto dei vincoli di cui agli art. 12 e 13.

 

     Art. 15. (Provvedimento di revoca e procedura di restituzione).

     1. Chi contravviene al vincolo di destinazione sarà sottoposto ad un provvedimento di revoca delle provvidenze, emanato dalla Giunta regionale.

     2. Nell'ambito del provvedimento di cui al comma 1 sarà disposta la restituzione dei contributi in conto capitale liquidati, fatta salva la quota relativa al periodo in cui il richiedente ha rispettato il vincolo, dalla data di riscossione del contributo alla data dell'accertamento della diversa destinazione. L'inadempiente è inoltre tenuto a versare una maggiorazione che tiene conto degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto per il periodo di beneficio dell'agevolazione. La stessa procedura si applica nel caso in cui le agevolazioni siano state concesse sotto forma di contributi in conto interessi.

     3. Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La restituzione delle provvidenze deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del provvedimento di revoca, mediante versamento su un conto corrente intestato all'Amministrazione regionale.

     4. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso da presentare entro trenta giorni alla Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Priorità dei finanziamenti).

     1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 6 della l.r. 30/1984 è adottato il seguente ordine di priorità:

     a) imprenditore a titolo principale e titolari d'imprese diretto- coltivatrici;

     b) consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole, associazioni di produttori agricoli e consorterie legalmente costituite, Comuni;

     c) altri imprenditori agricoli.

     2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 debbono essere rispettate le seguenti precedenze in funzione delle tipologie del fabbricato per il quale è richiesto il contributo:

     a) investimenti nell'ambito di piani di miglioramento approvati;

     b) stalle razionali, alpeggi, mayens e relativi alloggi di conduzione;

     c) strutture per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici;

     d) deposito e ricovero macchine ed attrezzi;

     e) strutture al servizio di aziende floro-vivaistiche;

     f) altri fabbricati rurali.

     3. Il finanziamento delle domande secondo le priorità stabilite dal presente articolo sarà attuato in funzione delle risorse disponibili.

 

     Art. 17. (Gestione anagrafica delle aziende).

     1. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali predispone un sistema informativo per la gestione dei dati delle aziende agrarie beneficiarie delle provvidenze in materia di fabbricati rurali e di altri provvedimenti previsti dalla normativa per il settore agricolo, in armonia con quanto disposto dalla l.r. 26 marzo 1993, n. 17. L'anagrafe contiene i dati relativi all'azienda (riparto colturale, superfici, terreni di proprietà o in affitto, ecc.), al titolare ed al suo nucleo familiare, nonché ai finanziamenti richiesti e concessi.

 

     Art. 18. (Commissione tecnica).

     1. Nell'ambito dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita una commissione tecnica per la valutazione delle richieste di contributo nel settore dei fabbricati rurali. Tale commissione provvede in particolare a:

     a) esprimere il giudizio di razionalità sulle opere oggetto del finanziamento;

     b) approvare, sulla base delle priorità stabilite dal presente regolamento, l'elenco delle domande da finanziare;

     c) verificare la corretta determinazione della spesa ammissibile a contributo.

     2. La commissione tecnica è così composta:

     a) capo servizio tecnico dei Servizi agrari ed affari generali, o suo delegato, con funzione di presidente;

     b) istruttore tecnico responsabile dell'ufficio competente;

     c) un perito agrario dell'ufficio competente;

     d) due geometri dell'ufficio competente.

     3. Nell'esprimere il giudizio di razionalità la commissione tecnica dovrà tener conto dei parametri tecnici ed economici previsti per il rilascio dell'attestato di funzionalità degli edifici rurali.

     4. Il giudizio di razionalità relativo all'opera oggetto di finanziamento deve essere comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 19. (Viabilità rurale, irrigazione, acquedotti ed elettrificazione rurale).

     1. La redazione di progetti concernenti opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 7 della l.r. 30/1984 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, previo sopralluogo, da effettuarsi entro 120 giorni dalla domanda, da parte dei competenti uffici tecnici che devono documentare l'effettiva valenza agricola dell'opera proposta.

     2. I progetti sono ammessi a finanziamento previa verifica tecnico- economica effettuata da una commissione tecnica composta da:

     a) capo servizio tecnico dei Servizi agrari ed affari generali, o suo delegato, con funzione di presidente;

     b) istruttore tecnico dell'ufficio competente;

     c) un perito agrario dell'ufficio competente;

     d) un geometra dell'ufficio competente.

     3. Rispetto alla tipologia delle opere sono attribuite, in ordine decrescente, le seguenti priorità:

     a) interventi che rivestono carattere d'urgenza, diretti ad evitare smottamenti, frane, dissesti del territorio in genere o danni a persone o a cose;

     b) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale nell'ambito del riordino fondiario;

     c) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale con l'accorpamento volontario;

     d) progetti che riguardano l'organizzazione agraria territoriale globale senza riordino fondiario o accorpamento volontario;

     e) acquedotti rurali;

     f) irrigazione con miglioramento dei terreni;

     g) irrigazione;

     h) viabilità rurale, monorotaie e teleferiche.

     4. Le strade vicinali e gli acquedotti sono considerati di interesse prevalentemente agricolo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 30/1984 quando la loro utenza è composta, per almeno il sessanta per cento, da persone che si dedicano ad attività agricola.

     5. Il criterio di cui al comma 2 è applicabile anche per valutare l'interesse rurale e l'ammissibilità a contributo delle opere di elettrificazione rurale di cui all'art. 12 della l.r. 30/1984.

 

     Art. 20. (Contributi nelle spese di gestione e costituzione delle organizzazioni collettive).

     1. Allo scopo di razionalizzare la gestione e la conduzione delle organizzazioni collettive, la Giunta regionale determina i parametri entro cui devono comunque essere contenute le spese di gestione, in funzione delle singole tipologie produttive.

     2. Le spese di promozione e di pubblicità sono ammissibili a contributo solo se rientrano nel programma concordato annualmente tra l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e le organizzazioni collettive di ogni comparto produttivo. Tale programma dovrà contenere una valutazione degli obiettivi prefissati in relazione ai costi.

 

          Art. 21. (Garanzie fidejussorie).

     1. L'importo della garanzia fidejussoria concessa dalla Regione ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l.r. 30/1984, a garanzia dei prestiti contratti dalle organizzazioni collettive, non può superare l'importo dei prestiti agevolati concessi ad ognuna di esse ai sensi dell'art. 4 della l.r. 30/1984.

 

     Artt. 22. - 26. [2]

 

     Art. 27. (Concimazione).

     1. Ai fini della concessione di contributi nelle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti destinati alla concimazione negli alpeggi e mayens, di cui all'art. 38 della l.r. 30/1984, è necessario rispettare le disposizioni previste dagli art. 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente regolamento, che saranno verificate dagli uffici tecnici del Servizio assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

     Art. 28. (Limiti).

     1. Non è ammesso l'uso di concimi minerali nelle eventuali zone dell'alpeggio o mayen che presentino le seguenti caratteristiche:

     a) zone sortumose, umide o paludose;

     b) cotiche con produzione inferiore a dieci quintali di sostanza secca per ettaro, generalmente a quota superiore a 2.200 metri sul livello del mare;

     c) pascoli con presenza notevole di essenze infestanti, incolti produttivi e pascoli non utilizzati al giusto stadio vegetativo;

     d) zone in forte pendio.

     2. Non è ammesso l'uso di concimi minerali, ad eccezione di venti chilogrammi per ettaro di fosforo nei pascoli più alti dell'alpeggio in cui si pratica una sola utilizzazione.

     3. Non è altresì ammesso l'uso di concimi minerali qualora il liquame aziendale non sia ripartito omogeneamente, dopo la diluizione, a turno nei diversi pascoli dell'alpeggio.

 

     Art. 29. (Ammissibilità di tipologie di concimi).

     1. Al fine di evitare un'ulteriore acidificazione dei terreni, è vietato l'uso del concime minerale denominato solfato ammonico.

     2. Sono ammessi soltanto i concimi complessi con rapporto azoto, fosforo, potassio crescente o concimi semplici mantenendo, però, lo stesso rapporto crescente tra i tre elementi nutritivi.

 

     Art. 30. (Dosi massime di concimi ammesse nei mayens).

     1. Le dosi annue massime per superficie a servizio di mayen sono determinate dagli uffici competenti in funzione della quantità di superficie irrigata e non irrigata, del numero di utilizzazioni dei pascoli, della produzione in quintali di sostanza secca, e sono proposte dal Servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 31. (Dosi massime di concimi ammesse negli alpeggi).

     1. Tenuto conto anche del regime di aiuti nelle zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, previsto dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 83 (Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 89, concernente l'applicazione in Valle d'Aosta del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie), l'uso dei fertilizzanti è limitato ad un massimo proposto dal servizio competente dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 32. (Importo dei contributi).

     1. L'importo totale dell'aiuto non può superare la spesa massima ammissibile, che verrà determinata in funzione della superficie aziendale, dell'altitudine dell'alpeggio o del mayen e della tipologia colturale, determinata dagli uffici competenti dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e deliberata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 33. (Autorizzazione all'impiego dei fertilizzanti).

     1. Per gli alpeggi che intendono beneficiare delle agevolazioni previste per le zone sensibili (reg. (CEE) 2328/91, art. 21, 22, 23, 24 e reg. (CEE) 2078/92), è indispensabile utilizzare fertilizzanti nel rispetto dell'apposita autorizzazione preventiva rilasciata negli uffici periferici del Servizio assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

 

     Art. 34. (Modificazione di disposizioni tecniche).

     1. Il Servizio assistenza tecnica-economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è autorizzato ad emanare apposita circolare per integrare o modificare le disposizioni applicative in materia di concimi e fertilizzanti in caso di variazione delle condizioni tecnico-ambientali.

 

     Art. 35. (Antiparassitari).

     1. I contributi nelle spese sostenute per la lotta contro i parassiti della vite, delle pomacee e delle drupacee, previsti dall'art. 39 della l.r. 30/1984, sono concessi anche nelle spese riconosciute ammissibili relative alle operazioni di distribuzione e trattamento esclusivamente nel caso che i trattamenti siano effettuati in comune.

     2. I contributi sono concessi inoltre per le spese di acquisto, posa e recupero di reti idonee alla lotta meccanica contro i maggiolini.

     3. Il numero massimo dei trattamenti ammessi a contributo è stabilito annualmente dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

     4. La documentazione presentata dai presidenti delle associazioni o cooperative può essere relativa a fatture di acquisto collettive o anche di singoli soci, purché aderenti agli organismi associativi.

 

     Art. 36. (Contributi agricoli unificati).

     1. I contributi agricoli unificati netti, previsti agli art. 44 e 45 della l.r. 30/1984, sono rimborsabili unicamente se versati per il personale salariato dipendente.

     2. Sono esclusi i contributi versati a qualunque titolo per i titolari di aziende (vecchiaia, sanità, invalidità, ecc.), come pure i versamenti di tipo associativo e sindacale.

     3. Sono esclusi i contributi per il personale la cui attività non è pertinente ai lavori colturali strettamente agricoli o connessi con la conduzione del fondo agricolo, l'allevamento del bestiame ed in genere la produzione agricola.

     4. Per le aziende floro-vivaistiche e ittiologiche il titolare deve presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti che l'attività svolta dal titolare rientra, ai fini delle imposte dirette, nel concetto di reddito agrario.

     5. Per l'Institut agricole régional e per l'Associazione nazionale allevatori bovini razza valdostana (ANABORAVA) - centro genetico è ammesso a contributo tutto il personale salariato, anche se non svolge attività agricola.

 

     Art. 37. (Urgenza).

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.