§ 4.15.51 - Legge regionale 21 luglio 1980, n. 31.
Modifiche e integrazioni alle norme concernenti il trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:21/07/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Nei confronti del personale insegnante cessato dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 31 maggio 1977, il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge [...]
Art. 2.      Dal 1° luglio 1980 l'importo della ritenuta di cui al 1° comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal 2° comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 [...]
Art. 3.      Dal 1° luglio 1980 il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni è soggetto alla trattenuta [...]
Art. 4.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 49.000.000 per l'anno 1980 e annue Lire 91.000.000 per gli anni successivi, graverà per l'anno 1980 sul capitolo 43000 [...]
Art. 5.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 4.15.51 - Legge regionale 21 luglio 1980, n. 31.

Modifiche e integrazioni alle norme concernenti il trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(B.U. 12 settembre 1980, n. 8).

 

Art. 1.

     Nei confronti del personale insegnante cessato dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 31 maggio 1977, il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni e l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge medesima saranno rideterminati, con effetto dal 1° aprile 1979, sulla base del 25% dello stipendio annuo lordo e dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in godimento alla data di cessazione dal servizio.

     Per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 e il 31 maggio 1979 il trattamento integrativo di fine servizio sarà rideterminato, con effetto dal 1° aprile 1979, sulla base del 25% dello stipendio considerato ai fini del trattamento ordinario di quiescenza.

 

     Art. 2.

     Dal 1° luglio 1980 l'importo della ritenuta di cui al 1° comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal 2° comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 31, è elevato dal 7 al 13,50%.

     Dalla stessa data del 1° luglio 1980 l'importo del contributo a carico della Regione, di cui al 3° comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal 3° comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 31, è elevato dal 14 al 27%.

 

     Art. 3.

     Dal 1° luglio 1980 il trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni è soggetto alla trattenuta del 4% a favore del fondo di previdenza, oltre alle normali ritenute per tributi erariali e di bollo.

 

     Art. 4.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 49.000.000 per l'anno 1980 e annue Lire 91.000.000 per gli anni successivi, graverà per l'anno 1980 sul capitolo 43000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

     Gli oneri necessari per gli anni successivi saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 5.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento:

     Cap. 13100 - Gestione fondi per il trattamento previdenziale integrativo al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari L. 75.250.000

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento:

     Cap. 52500 - Gestione fondi per il trattamento previdenziale integrativo al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari L. 75.250.000