§ 4.15.40 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 31.
Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile riferite al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:16/06/1978
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Le nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile introdotte dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono estese, per quanto applicabili, al trattamento integrativo di cui alla legge [...]
Art. 2.      L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 23.000.000 per l'anno 1978 e in annue lire 8.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1979, graverà sui [...]
Art. 3.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 4.15.40 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 31.

Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile riferite al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(B.U. 1 agosto 1978, n. 7).

 

Art. 1.

     Le nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile introdotte dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono estese, per quanto applicabili, al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, con la stessa decorrenza dal primo gennaio 1976 stabilita dalla citata legge dello Stato.

     L'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è elevato dal 6 al 7 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità corrisposta al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese nelle scuole predette.

     L'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è elevato dal 12 al 14 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità di cui al comma precedente.

     Agli effetti dei commi precedenti, il trattamento imponibile si considera integralmente anche se dovuto in misura ridotta.

     Il contributo previsto dall'articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è fissato nella misura del 7 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda di riscatto.

     Ai fini della determinazione della misura del trattamento integrativo in quiescenza di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, la base pensionabile è aumentata del 18 per cento.

     In nessun caso il trattamento integrativo di quiescenza può superare la base pensionabile di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 23.000.000 per l'anno 1978 e in annue lire 8.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1979, graverà sui capitoli 6035 e 6100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritti al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 16 dell'allegato E al bilancio medesimo).

 

     Art. 3.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazioni in aumento

     Cap. 2160 - Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e terzo comma articolo 9 legge regionale 21 giugno 1977, n. 45) L. 34.500.000

     PARTE SPESA

     Variazioni in aumento

     Cap. 1550 - Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e terzo comma articolo 9 legge regionale 21 giugno 1977 n. 45) L. 34.500.000

     Cap. 6035 - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne L. 5.000.000

     Cap. 6100 - Scuole elementari: stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante L. 18.000.000

     Variazioni in diminuzione

     Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento L. 23.000.000