§ 4.15.46 - Legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.
Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:24/07/1979
Numero:48


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti, secondo le norme previste [...]
Art. 3.      Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle [...]


§ 4.15.46 - Legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.

Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.

(B.U. 30 agosto 1979, n. 8).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti, secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale, dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, salvi i casi la cui competenza è attribuita al Sovraintendente agli studi per effetto dell'articolo 4 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

     Aspettative per motivi sindacali possono essere concesse annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, dietro domanda da presentare tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; una seconda aspettativa potrà essere concessa per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.

     Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, semprechè il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57, come modificato dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1993, n. 80.