Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.14 igiene e sanità pubblica |
Data: | 16/02/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Compiti) |
Art. 4. (Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione) |
Art. 5. (Piante officinali ad uso medicale) |
Art. 6. (Piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico) |
Art. 7. (Corsi regionali di formazione) |
Art. 8. (Requisiti per l'erogazione dei contributi) |
Art. 9. (Contrassegno di origine e qualità) |
Art. 10. (Vigilanza e controllo) |
Art. 11. (Rinvio) |
Art. 12. (Disposizioni finanziarie) |
§ 4.14.24 - L.R. 16 febbraio 2011, n. 2.
Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.
(B.U. 8 marzo 2011, n. 10)
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza alimentare, la presente legge disciplina le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivate o raccolte nel territorio regionale. La presente legge disciplina, inoltre, le modalità per assicurare la qualificazione tecnica degli operatori del settore.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione di piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati utilizzati per il solo uso domestico privato;
b) la raccolta di specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale di cui all'articolo 6 della
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) piante officinali: vegetali o parti di essi contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare;
b) attività di prima trasformazione: le operazioni di lavaggio, defogliazione, cernita, essiccazione, macerazione, taglio, distillazione delle piante officinali;
c) attività di trasformazione: ogni altra operazione non ricompresa nella lettera b);
d) prodotti alimentari ad uso erboristico: prodotti a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionati con prodotti di sintesi o semisintesi, destinati ad essere ingeriti a scopo non nutritivo, utilizzati nel tradizionale impiego alimentare di uso corrente per il quale non sono dichiarate finalità salutistiche o terapeutiche;
e) piante officinali ad uso alimentare e domestico: le piante officinali suscettibili di impieghi diversi da quelli terapeutici, talora in grado di operare interventi favorenti le funzioni fisiologiche dell'organismo e ritenute comunque innocue;
f) piante officinali ad uso medicale: le piante officinali ad alto potere tossico o di particolare attività farmacologica.
Art. 3. (Compiti)
1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione regionale delle piante officinali, la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con l'Institut agricole régional, promuove:
a) l'organizzazione dei corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7;
b) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e seminari per gli operatori del settore.
Art. 4. (Attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione)
1. L'attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali è libera nel territorio regionale.
2. L'attività di prima trasformazione delle piante officinali può essere svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7 o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.
Art. 5. (Piante officinali ad uso medicale)
1. Le piante officinali ad uso medicale non possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore ma possono essere commercializzate esclusivamente a soggetti abilitati alla loro manipolazione, secondo la normativa statale vigente. L'attività di trasformazione di tali piante può essere svolta esclusivamente da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente; qualora l'interessato non sia in possesso del predetto titolo, può avvalersi dei soggetti qualificati ai sensi della medesima normativa statale.
Art. 6. (Piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico)
1. Le piante officinali ad uso erboristico, alimentare e domestico possono essere commercializzate o utilizzate, per la realizzazione di prodotti alimentari ad uso erboristico, da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente oppure dai soggetti che abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7, o equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali. Al riconoscimento provvede la struttura competente.
Art. 7. (Corsi regionali di formazione)
1. La struttura competente, con la collaborazione dell'Institut agricole régional, organizza i seguenti corsi di formazione:
a) corso di tipo A, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di coltivazione e raccolta delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico, domestico, cosmetico e medicale;
b) corso di tipo B, rivolto ai soggetti che intendano svolgere le attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati, coltivati o raccolti nel territorio regionale per la realizzazione di prodotti ad uso alimentare, erboristico e domestico.
2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale.
3. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è nominata apposita commissione per la valutazione delle competenze conseguite a seguito della partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 1. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. Con ulteriore provvedimento del dirigente della struttura competente sono definiti i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.
4 bis. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente [1].
Art. 8. (Requisiti per l'erogazione dei contributi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previsti dal titolo III della
a) frequenza, con esito positivo, dei corsi regionali di formazione di cui all'articolo 7 oppure di equivalente corso di formazione svolto in altre Regioni o in altri Stati membri dell'Unione europea, purché avente i contenuti minimi previsti per i corsi regionali;
b) idoneo titolo di studio previsto dalla normativa statale vigente per lo svolgimento delle attività di prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso possono essere posseduti dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell'azienda agricola.
3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso non è richiesto ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di coltivazione e di raccolta delle piante officinali.
Art. 9. (Contrassegno di origine e qualità)
1. Al fine di promuovere e valorizzare la produzione regionale di piante officinali, garantendone un elevato livello qualitativo, è istituito un apposito contrassegno di origine e qualità.
2. Il contrassegno di origine e qualità di cui al comma 1 è attribuito alle piante officinali, raccolte o coltivate sul territorio valdostano, nonché ai prodotti da queste derivati, sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11.
Art. 10. (Vigilanza e controllo)
1. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) svolge attività di controllo e di vigilanza in merito all'applicazione della presente legge ed irroga le sanzioni previste dalla normativa statale vigente.
Art. 11. (Rinvio)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica, sentita la struttura competente, provvede ad individuare le piante officinali ad uso alimentare e domestico nonché quelle ad uso medicale, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f).
Art. 12. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in annui euro 40.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato 2/A al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della