§ 3.2.7 - Legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.
Protezione della flora alpina.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:31/03/1977
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e [...]
Art. 2.      Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.
Art. 3.      E' altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora [...]
Art. 4.      Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, [...]
Art. 5.      La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore [...]
Art. 6.      Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché [...]
Art. 7.      L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questa e l'applicazione, nei [...]
Art. 8.      L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.
Art. 9.      Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere [...]
Art. 10.      Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da [...]
Art. 11.      Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.
Art. 12.      E' comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei [...]
Art. 13.      La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.
Art. 14.      L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma [...]
Art. 15.      Al fine di evitare eventuali infestazioni dello ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non [...]
Art. 16.      La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.
Art. 17.      L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle [...]
Art. 18.      Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia [...]
Art. 19.      I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
Art. 20.      Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di [...]
Art. 21.      Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 22.      La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.
Art. 23.      I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21, saranno introitati al capitolo 245 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate del [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dal precedente articolo 17 è autorizzata la spesa annua di Lire 20 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 3346, che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di [...]
Art. 25.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.2.7 - Legge regionale 31 marzo 1977, n. 17. [1]

Protezione della flora alpina.

(B.U. 26 aprile 1977, n. 4).

 

Art. 1.

     Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

 

TITOLO I

(Divieti e limitazioni di raccolta - Disposizioni particolari)

 

     Art. 2.

     Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell'allegato 1 della presente legge.

     Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

 

     Art. 3.

     E' altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.

     E' tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell'allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.

     E' altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fioriferi per ogni specie.

 

     Art. 4.

     Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l'utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura.

 

TITOLO II

(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)

 

     Art. 5.

     La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell'allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell'interessato, dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

     Per l'assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.

     La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco [2].

     Resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario e del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie vegetali autorizzate ai sensi del presente titolo II [3].

     In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.

     I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all'uso familiare, nelle quantità indicate nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 6.

     Nell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l'osservanza della presente legge. L'autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.

     A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari che si verifichino posteriormente al rilascio

dell'autorizzazione, con la sola eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

     L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge.

     In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di una cauzione, il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.

 

     Art. 7.

     L'inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione comporta l'immediata revoca ed il ritiro di questa e l'applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     Chi sia incorso nella sanzione di cui al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.

 

     Art. 8.

     L'asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.

     L'autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.

 

     Art. 9.

     Chiunque trasporti nel territorio della Valle d'Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l'uso familiare nell'allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.

     Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.

 

     Art. 10.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell'allegato 3 della presente legge.

     Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

 

TITOLO III

(Norme comuni)

 

     Art. 11.

     Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.

     Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 5.

 

     Art. 12.

     E' comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.

 

     Art. 13.

     La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole.

 

     Art. 14.

     L'estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 8.

 

TITOLO IV

(Interventi per la protezione ecologica della flora)

 

     Art. 15.

     Al fine di evitare eventuali infestazioni dello ambiente vegetale, l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l'introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.

 

     Art. 16.

     La Regione incoraggia e protegge l'attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.

 

     Art. 17.

     L'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d'Aosta e di tutti gli altri aspetti dell'ambiente naturale.

     Per la più ampia divulgazione dell'oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.

 

TITOLO V

(Vigilanza e sanzioni)

 

     Art. 18.

     Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 19.

     I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

     a) L. 3.000 per ogni esemplare di pianta e per ogni pulvino raccolti in violazione all'articolo 2;

     b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell'articolo 3;

     c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell'articolo 3.

     Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

     I contravventori alle norme di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10 relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

     a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l'essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;

     b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;

     c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l'essiccazione;

     d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;

     e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l'essiccazione;

     f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.

     I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50 percento di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 20.

     Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell'ultima sentenza di condanna.

     E' sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna.

     In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.

 

     Art. 21.

     Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

 

TITOLO VI

(Disposizioni finali e finanziarie)

 

     Art. 22.

     La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d'Aosta, è abrogata.

     Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 23.

     I proventi di spettanza regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21, saranno introitati al capitolo 245 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 17 è autorizzata la spesa annua di Lire 20 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 3346, che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 25.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazioni in aumento:

     Capitolo 3346 " Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura " L. 30.000.000

     Variazioni in diminuzione:

     Capitolo 2175 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. (Spese correnti - Allegato E) " L. 30.000.000

 

 

Allegati - (Omissis) [4].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 7 dicembre 2009, n. 45.

[2] L'originario 3° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 2.

[3] L'originario 3° comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 2.

[4] Modificati dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 2.