§ 3.8.84 - L.R. 26 maggio 2009, n. 10.
Modificazioni alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:26/05/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 76/1984)
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 76/1984)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.8.84 - L.R. 26 maggio 2009, n. 10. [1]

Modificazioni alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie).

(B.U. 16 giugno 2009, n. 24)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76)

1. Al comma primo dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), le parole: ", alle cooperative edilizie a proprietà individuale, nonché agli Enti Pubblici territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "e alle cooperative edilizie a proprietà individuale".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 76/1984)

1. Al numero 4) del comma primo dell'articolo 4 della l.r. 76/1984, le parole: "25 anni" sono sostituite dalle seguenti: "trent'anni".

2. Il numero 9) del comma primo dell'articolo 4 della l.r. 76/1984 è abrogato.

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 76/1984)

1. L'articolo 6 della l.r. 76/1984 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

"1. La durata massima dei mutui è pari a quella stabilita per i mutui di cui alla l.r. 76/1984, ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 4 della medesima legge.".

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 6 e 19 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), sono abrogati.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.