Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.2 ambiente |
Data: | 30/07/1991 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 3. (Dotazione organica dell'Ente parco). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 5. (Variazioni di bilancio). |
§ 3.2.38 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 31.
Modifiche alla Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, recante "Norme per l'istituzione del Parco naturale del Mont - Avic". [1]
(B.U. 6 agosto 1991, n. 35).
Artt. 1. - 2. [2]
Art. 3. (Dotazione organica dell'Ente parco).
1. L'allegato B alla
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere finanziario complessivo a carico della Regione per il contributo annuale all'Ente gestore per il parco del Mont Avic, previsto dall'articolo 17 della
2. Il maggior onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300.000.000, graverà sul capitolo n. 39460 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede per l'anno 1991 mediante utilizzo per lire 300.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 67030 " fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'accantonamento concernente: " Parchi e aree a livello regionale " (Area territorio - progetto ambiente - B 1.2.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 200 milioni.
4. A decorrere dal 1992 l'onere di cui al comma uno del presente articolo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 5. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 300.000.000
In aumento
Cap. 39460 " Contributo annuo all'ente gestore del parco naturale denominato " Mont Avic" in Comune di Champdepraz "
lire 300.000.000
Allegato - (Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 17 della
[2] Modificano gli artt. 2 e 8 della