§ 2.18.48 - Legge regionale 21 giugno 1977, n. 44.
Modificazione ed integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/06/1977
Numero:44


Sommario
Art. 3.      Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, [...]
Art. 4.      Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di [...]
Art. 5.      L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 27 milioni, graverà sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 relativi alle indennità e [...]
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.18.48 - Legge regionale 21 giugno 1977, n. 44. [1]

Modificazione ed integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 30 giugno 1977, n. 7).

 

     Artt. 1. - 2. [2]

 

Art. 3.

     Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge stessa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese.

     Dal computo del compenso sarà escluso, in ogni caso, il tempo dedicato al pasto di mezzogiorno, nella misura minima di un'ora, nonché, nel caso di pernottamento, le ore dalle venti alle otto del giorno successivo.

     In luogo del compenso di cui al primo comma del presente articolo, al personale potrà essere consentito di compensare, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della missione, le ore di lavoro straordinario effettuate.

 

     Art. 4.

     Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e della presente legge.

     L'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

 

     Art. 5.

     L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 27 milioni, graverà sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 relativi alle indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

     Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 21 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e per lire 6 milioni mediante l'accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 105 della Parte Entrata dello stesso bilancio.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento:

     Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 6.000.000

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 21.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 110 - Indennità e rimborso spese di trasferta al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio L. 100.000

     Cap. 510 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali L. 1.500.000

     Cap. 705 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma L. 300.000

     Cap. 2985 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici L. 2.000.000

     Cap. 3100 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali L. 2.000.000

     Cap. 4665 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato L. 200.000

     Cap. 5005 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato L. 14.000.000

     Cap. 5970 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni L. 300.000

     Cap. 7445 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato L. 2.700.000

     Cap. 7545 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale L. 50.000

     Cap. 7715 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio L. 800.000

     Cap. 8960 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti L. 2.000.000

     Cap. 9130 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo L. 1.050.000

     Totale L. 27.000.000

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Modificano gli artt. 2 e 3 della L.R. 7 maggio 1975, n. 19.