§ 2.18.34 - Legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.
Trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/05/1975
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico di missione per il personale dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2.      Con decorrenza dal primo gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Al personale che, per esigenze di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio, in luogo della indennità di cui al secondo comma [...]
Art. 5.      Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
Art. 6.      I rimborsi e le indennità di cui agli artt. 3 e 5 competono per tutti i servizi resi fuori dalla ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.
Art. 7.      Le indennità ed i rimborsi di cui agli artt. 2, 3 e 5, sono liquidati dalla Giunta regionale su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal dirigente del servizio, [...]
Art. 8.      L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 12.      Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue lire 60.000.000, saranno imputate sui capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti [...]
Art. 13.      Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione dell'articolo 3 della presente legge, per il periodo dal primo luglio 1974 al 31 dicembre 1974, [...]
Art. 14.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:


§ 2.18.34 - Legge regionale 7 maggio 1975, n. 19. [1]

Trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 6 giugno 1975, n. 6).

 

Art. 1.

     Il trattamento economico di missione per il personale dell'Amministrazione regionale è regolato dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     Con decorrenza dal primo gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, spetta l'indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

     a) livelli primo, secondo e terzo L. 14.100

     b) livelli quarto, quinto, qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali L. 19.100 [2].

     Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dell'indennità giornaliera, per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera [3].

     Le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.

     Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione, in comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, l'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 percento.

     Le missioni sono preventivamente disposte:

     - dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell'ambito del territorio regionale;

     - dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;

     - dalla Giunta regionale negli altri casi [4].

     In luogo del trattamento di missione, l'Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se giustificate.

     Per le missioni da svolgere in località distanti meno di venticinque chilometri, l'indennità di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è ridotta di un terzo.

     Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese, le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.

     L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

     a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

     b) sia compiuta in località distante meno di dodici chilometri dalla sede di servizio;

     c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

     d) sia di durata inferiore alle tre ore.

     e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l'alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l'alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell'importo spettante a titolo di indennità di trasferta [5].

 

     Art. 3. [6]

     Al dipendente in missione, in località distanti fino a 250 chilometri dalla sede di servizio, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso, per ogni chilometro percorso, in misura, pari al 20 percento del prezzo al litro della benzina super, ferma restando la necessità di approvazione, con leggi regionali, delle maggiori spese di volta in volta occorrenti in dipendenza di eventuali futuri aumenti del prezzo della benzina.

     Nel caso di missioni in località distanti più di 250 chilometri dalla sede di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad usare un proprio mezzo di trasporto od un mezzo appartenente ad un altro dipendente, mediante la corresponsione di un rimborso pari al prezzo del biglietto di un mezzo pubblico di trasporto a lui spettante a norma delle vigenti disposizioni; nei casi di assoluta urgenza e di comprovata impossibilità ad usare altri mezzi, può essere autorizzato il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.

     Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente del Servizio.

     Il rimborso chilometrico non spetta nel caso in cui la missione sia svolta nella località di abituale dimora e nella sede di servizio.

     Nel caso in cui la sede di servizio sia diversa dalla località di abituale dimora, le distanze di cui ai commi precedenti si computano dalla località più vicina al luogo della missione.

     Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo spetta per le missioni compiute successivamente al 31 dicembre 1976.

 

     Art. 4.

     Al personale che, per esigenze di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località poste fuori dalla ordinaria sede di servizio, in luogo della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e del rimborso di cui all'articolo 3, può essere corrisposta una indennità od un rimborso in misura forfettaria, da stabilire dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso la Regione.

     (Omissis) [7].

     L'indennità ed il rimborso forfettari di cui al presente articolo sono ridotti in proporzione alla durata delle assenze dal servizio dell'interessato e sono revocati allorché venga a cessare la necessità che ne ha determinato la concessione.

 

     Art. 5.

     Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

     In aggiunta al rimborso di cui al comma precedente, è dovuta una indennità supplementare pari al 10 percento del costo del biglietto; tale indennità è ridotta al 5 percento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

     Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strada, spetta l'indennità di lire 80 al chilometro.

 

     Art. 6.

     I rimborsi e le indennità di cui agli artt. 3 e 5 competono per tutti i servizi resi fuori dalla ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

 

     Art. 7.

     Le indennità ed i rimborsi di cui agli artt. 2, 3 e 5, sono liquidati dalla Giunta regionale su presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal dirigente del servizio, vistata dall'amministratore competente e completa della relativa documentazione.

 

     Art. 8.

     L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante al dirigente del servizio.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [8].

 

     Artt. 10. - 11. [9]

 

     Art. 12.

     Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue lire 60.000.000, saranno imputate sui capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

     Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 60.000.000, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:

     Per il finanziamento e la copertura della spesa di L. 60.000.000, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975:

     A) Variazioni in diminuzione:

     Cap. 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) " L. 60.000.000

     B) Variazioni in aumento:

     Cap. 10 " Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio " L. 250.000

     Cap. 57 " Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali " L. 2.800.000

     Cap. 58 " Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto al servizio automezzi " L. 10.000.000

     Cap. 75 " Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma " L. 600.000

     Cap. 296 " Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell'agricoltura e zootecnici " L. 2.500.000

     Cap. 305 " Indennità e rimborso spese di trasferta e di trasferimento per missioni compiute dal personale dei servizi forestali " L. 4.000.000

     Cap. 464 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato industria e commercio " L. 500.000

     Cap. 498 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato dei lavori pubblici " L. 26.000.000

     Cap. 583 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla pubblica istruzione " L. 600.000

     Cap. 680 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale " L. 5.000.000

     Cap. 685 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale di assistenza all'infanzia " L. 250.000

     Cap. 698 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio regionale di igiene e profilassi " L. 1.500.000

     Cap. 779 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi antichità, monumenti e belle arti " L. 4.000.000

     Cap. 795 " Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del turismo "L. 2.000.000

 

     Art. 13.

     Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione dell'articolo 3 della presente legge, per il periodo dal primo luglio 1974 al 31 dicembre 1974, previste in complessive lire 20.000.000, saranno finanziate con imputazione al capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975, il cui stanziamento viene aumentato di lire 20.000.000 previa diminuzione di lire 20.000.000 dello stanziamento del capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) " della parte spesa del bilancio.

 

     Art. 14.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) le norme della legge regionale 14 novembre 1961, n. 9;

     b) le norme della legge regionale 30 agosto 1970, n. 19 e le relative tabelle allegato A e allegato B.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 1980, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 1980, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 1977, n. 44.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 1977, n. 44.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 1977, n. 44.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 maggio 1988, n. 36.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 1977, n. 44.

[9] Sostituiscono rispettivamente gli artt. 186 e 187 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.