Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 08/08/1985 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. (Fondo di rotazione per l'artigianato). |
Art. 2. (Sussidiarietà dei finanziamenti). |
Art. 3. (Fondo di rotazione per il commercio). |
Art. 4. (Estensione degli interventi riservati alle imprese commerciali). |
Art. 5. (Finanziamento di più unità locali dipendenti da una unica impresa). |
Art. 6. (Fondo di rotazione per la cooperazione). |
Art. 7. (Locazione finanziaria). |
Art. 8. (Modificazioni di norme della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101). |
Art. 9. (Allegato al rendiconto annuale). |
§ 2.14.25 - Legge regionale 8 agosto 1985, n. 67. [1]
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.
(B.U. 25 settembre 1985, n. 21, S.S. 3 ottobre 1985, n. 1).
Art. 1. (Fondo di rotazione per l'artigianato).
1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della
Art. 2. (Sussidiarietà dei finanziamenti).
1. I finanziamenti previsti all'articolo 2 della
2. Sono ammissibili ai finanziamenti sul fondo di rotazione regionale le imprese artigiane che dimostrino di avere richiesto e non ottenuto i finanziamenti ai sensi della
Art. 3. (Fondo di rotazione per il commercio).
1. La misura massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della
2. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della legge indicata al comma precedente è aumentato come segue:
- a lire quattrocentomilioni per gli interventi di cui ai numeri 1) e 2);
- a lire centosessantamilioni per gli interventi di cui al numero 3);
- a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui al numero 4).
Art. 4. (Estensione degli interventi riservati alle imprese commerciali).
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
Art. 5. (Finanziamento di più unità locali dipendenti da una unica impresa).
1. Nel caso di più unità locali dipendenti da un'unica impresa, i limiti di cui al precedente articolo 3 si considerano riferiti a ciascuna unità locale.
Art. 6. (Fondo di rotazione per la cooperazione).
1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 6 della
- a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
- a lire seicentomilioni per gli interventi di cui alla lettera e);
- a lire duecentocinquantamilioni per gli interventi di cui alla lettera g).
Art. 7. (Locazione finanziaria).
1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della
2. L'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a lire 10 milioni.
3. Al fine del rispetto del limite di intervento dell'ottanta per cento dell'investimento ammissibile, di cui al precedente articolo 3, il locatario è tenuto a corrispondere, all'atto della stipulazione del contratto, un primo canone pari al venti per cento del valore del bene oggetto del finanziamento.
Art. 8. (Modificazioni di norme della
Art. 9. (Allegato al rendiconto annuale).
1. In base all'articolo 72 della
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Modifica gli artt. 9, 13, 15, 17, 18 della