Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.8 credito |
Data: | 19/12/2000 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3). |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 6). |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 7). |
Art. 4. (Norme transitorie). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.8.125 - Legge regionale 19 dicembre 2000, n. 35.
Modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 (Costituzione di una Banca regionale), già modificata dalle leggi regionali 23 dicembre 1989, n. 84 e 24 agosto 1992, n. 56.
(B.U. 21 dicembre 2000, n. 55).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3).
1. [1].
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 6).
1. [2].
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della
3. [3].
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 7). [4]
Art. 4. (Norme transitorie).
1. Ai sensi degli articoli 5, come modificato dall'articolo 4 della
2. La Giunta regionale provvede ad autorizzare il compimento degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria, in capo a Finaosta S.p.A., della partecipazione di cui al comma 1, nonché ad apportare al bilancio regionale, con proprio provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti registrazioni contabili. La Giunta regionale può inoltre autorizzare la Finaosta S.p.A. a procedere ad eventuali cessioni di quota parte della propria partecipazione.
3. Per la gestione delle partecipazioni di cui al presente articolo, la Finaosta S.p.A. si attiene a quanto disposto dall'articolo 6, comma terzo, della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Modifica il comma 1, art. 3, della
[2] Modifica il comma 1, art. 6, della
[3] Sostituisce il comma 3, art. 6, della
[4] Sostituisce il comma 2, art. 7, della