Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.8 credito |
Data: | 12/08/1987 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. (Natura giuridica). |
Art. 2. (Oggetto sociale). |
Art. 3. (Composizione della Società e Statuto Sociale). |
Art. 4. (Capitale sociale). |
Art. 5. (Rapporti con la Regione). |
Art. 6. (Consiglio di Amministrazione). |
Art. 7. (Collegio sindacale). |
Art. 8. (Promozione e costituzione della Società). |
Art. 9. (Norma finanziaria). |
Art. 10. (Variazioni di bilancio). |
§ 2.8.99 - Legge regionale 12 agosto 1987, n. 78.
Costituzione di una Banca regionale. [*]
(B.U. 23 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n. 1).
Art. 1. (Natura giuridica).
1. La Regione Valle d'Aosta promuove la costituzione di una Società per Azioni a carattere regionale denominato "Istituto di credito Valdostano Società per Azioni", abbreviabile in "Crédit Valdôtain" o "Credito Valdostano" SpA.
Art. 2. (Oggetto sociale).
1. La Società avrà per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito ordinario in tutte le forme consentite dalla vigente legislazione, compiendo altresì le operazioni connesse e strumentali al conseguimento dello scopo sociale, con la specifica finalità di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche regionali della Valle d'Aosta.
2. Essa avrà sede e sportelli esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e potrà ivi istituire Sezioni Autonome per l'esercizio del credito a medio e lungo termine con le modalità e nei limiti previsti dal vigente ordinamento.
Art. 3. (Composizione della Società e Statuto Sociale).
1. Potranno essere soci del Crédit Valdôtain la Regione Autonoma Valle d'Aosta, aziende ed Istituti di Credito, la Finaosta S.p.A. e le società e associazioni costituite o controllate da banche di credito cooperativo [1].
2. [2].
3. [2].
Art. 4. (Capitale sociale).
1. Il capitale sociale viene inizialmente fissato in Lire 25 miliardi suddiviso in 25.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1 milione ciascuna.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione, una quota del capitale sociale non superiore a Lire 17.500 milioni pari a n. 17.500 azioni, fermo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 3.
3. La Regione Valle d'Aosta non potrà deliberare né sottoscrivere eventuali e successivi aumenti di capitale sociale senza preventiva approvazione a mezzo di apposito provvedimento legislativo regionale.
Art. 5. (Rapporti con la Regione).
1. Il bilancio d'esercizio della costituenda Società, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, nonché del verbale dell'assemblea, dovrà essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione d'approvazione e comunicato dal Presidente della Giunta al Consiglio Regionale.
Art. 6. (Consiglio di Amministrazione).
1. Il Crédit Valdôtain sarà amministrato da un consiglio composto da un numero di componenti variabile da sei a dieci membri [3].
2. [4].
3. Alla Regione Valle d'Aosta è riservata, nel caso in cui abbia una partecipazione azionaria nella Banca regionale, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, la nomina diretta di un numero di Consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unità superiore. In tal caso, fra i membri nominati dalla Regione è designato il Presidente [5].
4. I membri nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo;
c) almeno tre anni di attività di insegnamento all'Università o in scuola media superiore in materie giuridiche ed economiche [6].
Art. 7. (Collegio sindacale).
1. Il Collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Alla Regione Valle d'Aosta, nel caso in cui abbia una partecipazione azionaria nella Banca regionale, è riservata la nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio sindacale [7].
3. I Sindaci effettivi e supplenti nominati dalla Regione devono avere i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti [8].
Art. 8. (Promozione e costituzione della Società).
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere a tutte le iniziative e gli adempimenti necessari per la promozione e la costituzione della Società secondo la normativa vigente.
Art. 9. (Norma finanziaria).
1. La spesa di complessive Lire 17.550 milioni a carico dell'esercizio 1987, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo n. 23650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987, a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8: Interventi a carattere generale, al bilancio stesso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile, la minor somma di Lire 7.250 milioni.
Art. 10. (Variazioni di bilancio).
1. Alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento"
L. 17.500.000.000
In aumento
2.1. Interventi a carattere generale
2.1.2. Altri interventi
Cap. 23650 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.1.2.5.3.3.10.32.03
"Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di una Società denominata "Istituto di Credito Valdostano SpA"
L. 17.500.000.000
[*] L'art. 1 della
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della