§ 5.2.1052 - D.G.R. 13 marzo 2002, n. 270 .
Eventi sismici 1997 - D.G.R. 5180/1998 - Ulteriori modificazioni e integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/03/2002
Numero:270

§ 5.2.1052 - D.G.R. 13 marzo 2002, n. 270 .

Eventi sismici 1997 - D.G.R. 5180/1998 - Ulteriori modificazioni e integrazioni.

(B.U. 10 aprile 2002, n. 16.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle «Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998» di cui all'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998:

a.1) ;

a.2) ;

;

a.3) al comma 1 dell'art. 7-ter sono soppresse le parole: «, a pena di decadenza,»;

a.4) ;

a.5) ;

a.6) ;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale approvato con Delib.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 - Delib.G.R. n. 5180/1998 - Ulteriori modificazioni e integrazioni.

Premesso:

- che con Delib.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state definite le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998;

- che, in particolare, con gli articoli 5, 7-ter e 8 della medesima deliberazione sono stati stabiliti rispettivamente:

1) il termine per la presentazione dei progetti degli interventi da parte dei soggetti ammissibili a contributo inseriti negli elenchi pubblicati dai Comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 4;

2) i termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto dei predetti termini;

Considerato:

- che con Delib.G.R. 26 luglio 2000, n. 861 allo scopo di consentire il rilascio delle concessioni contributive entro il termine del 30 ottobre 2000, è stato stabilito, limitatamente ai soli procedimenti concessori già attivati dai Comuni, qualora si fosse resa necessaria una integrazione della documentazione progettuale prodotta, di subordinare l'avvio del procedimento sostitutivo o la stessa dichiarazione di decadenza dai contributi ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a giorni trenta, rivolta dai comuni ai soggetti interessati;

- che con la stessa Delib.G.R. n. 861/2000 è stato altresì stabilito, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Delib.G.R. n. 5180/1998, che, qualora i lavori non avessero avuto inizio entro i termini di cui all'art. 7-ter della Delib.G.R. n. 5180/1998 o non fosse stato conferito mandato ai comuni ai sensi dell'art. 7-quater della stessa Delib.G.R. n. 5180/1998, i comuni, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni trenta, esercitano i poteri sostitutivi al fine di consentire l'esecuzione degli interventi su edifici inseriti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Delib.G.R. n. 5180/1998, nelle priorità a) e b), nonché nella priorità d) qualora siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione;

- che con successiva Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184 l'applicazione di tale procedura è stata estesa anche agli interventi su edifici collocati in fasce prioritarie diverse dalle precedenti, per i quali, alla data di pubblicazione dell'atto stesso, risultavano scaduti i termini previsti dall'art. 7-ter della Delib.G.R. n. 5180/1998 per l'inizio dei lavori;

- che, pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di decadenza dei contributi previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 8, comma 2, della Delib.G.R. n. 5180/1998 ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

Rilevato:

- che, in alcuni casi, la presenza all'interno degli edifici di attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori costituisce evidentemente motivo di forte condizionamento per la stessa organizzazione dei cantieri, rendendo di fatto alquanto improbabile il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori così come previsti dall'art. 8, comma 1, della Delib.G.R. n. 5180/1998;

- che, pertanto, si rende necessario, nei casi di specie, stabilire una diversa scadenza del termine di ultimazione dei lavori che tenga conto delle predette difficoltà;

Preso atto:

- che, tra i diversi motivi che non consentono ai Comuni di procedere con tempestività alla definizione degli atti di erogazione del saldo dei contributi concessi, particolare rilevanza va attribuita ai ritardi dei proprietari e dei direttori dei lavori nella presentazione della documentazione di cui all'art. 10, commi 1 bis e 2, della Delib.G.R. n. 5180/1998;

- che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di stabilire un termine entro cui i soggetti interessati devono produrre ai Comuni la documentazione di rendicontazione prevista dal citato art. 10 della Delib.G.R. n. 5180/1998;

Ritenuto:

- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per opere in corso risultante dall'art. 6, comma 7, della Delib.G.R. n. 5180/1998, allo scopo di fornire ai Comuni interessati i chiarimenti richiesti;

Preso atto altresì:

- che con Delib.G.R. 27 marzo 2001, n. 286 è stato prorogato a tutto il 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione dell'espressa rinuncia prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998, già fissato al 30 novembre 2000 con Delib.G.R. n. 1184/2000;

- che alcuni Comuni hanno evidenziato come il perdurare delle difficoltà precedentemente segnalate, dovute nella sostanza alla necessità di individuare i soggetti interessati attraverso la ricostruzione di situazioni che si sono modificate nel corso degli anni in ordine principalmente alla proprietà e consistenza degli immobili danneggiati, hanno in molti casi impedito ai proprietari aventi diritto nonché agli stessi Comuni di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998;

- che, pertanto, risulta necessario stabilire un nuovo termine che consenta ai soggetti interessati di dare compiuta attuazione alle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 30/1998;

Rilevata inoltre la necessità di recepire il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 ottobre 2001, in merito all'applicazione della maggiorazione D6 prevista per la «mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico» dalla Tab. 8 dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 5180/1998, che stabilisce l'obbligo per i Comuni di inviare alla competente Soprintendenza gli elenchi degli edifici che usufruiscono di tale maggiorazione per gli eventuali opportuni controlli;

Considerato infine:

- che, a seguito dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, alcuni proprietari si sono trovati nella condizione di dover effettuare i necessari lavori di ripristino prima della pubblicazione della Delib.G.R. n. 5180/1998, con la quale sono state definite le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/1998 nonché della successiva Delib.G.R. n. 174/2000 e Delib.G.R. n. 748/2000, con le quali, nella sostanza, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 della Delib.G.R. n. 5180/1998 per i casi espressamente previsti nelle citate deliberazioni;

- che in molti casi la realizzazione di tali lavori, interessando immobili oggetto di ordinanza sindacale di sgombero già finanziati ai sensi delle ordinanze commissariali n. 40 e n. 41 del 23 ottobre 1997, ha nella sostanza consentito una rapida e completa ripresa delle attività produttive;

- che in altri casi l'esecuzione di tali interventi è stata finalizzata a limitare i disagi derivanti ai nuclei familiari in conseguenza dei danni subiti dalle abitazioni in cui gli stessi risiedevano al momento del sisma;

- che in altri casi ancora la tempestiva attivazione dei proprietari è stata in una qualche misura indotta dalla emissione di provvedimenti sindacali intimanti l'immediata rimozione di situazioni di pericolo;

- che gli stessi proprietari, successivamente all'avvio dei lavori, hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/98, nei modi e nei tempi stabiliti rispettivamente con Delib.G.R. n. 5180/1998, con Delib.G.R. n. 174/2000 e Delib.G.R. n. 748/2000;

- che, allo scopo di non penalizzare coloro che, pur essendosi attivati volontariamente nei periodi intercorrenti tra l'evento sismico e l'emanazione delle predette deliberazioni, hanno tuttavia regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati, si rende opportuno dettare specifiche disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle relative concessioni contributive;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis