§ 5.2.1032 - D.G.R. 27 marzo 2001, n. 286 .
Art. 11, comma 1, della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 - Proroga del termine per la rinuncia ai benefici concernenti i precedenti eventi sismici.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/03/2001
Numero:286


Sommario
Art. 11, comma 1, della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 - Proroga del termine per la rinuncia ai benefici concernenti i precedenti eventi sismici. 


§ 5.2.1032 - D.G.R. 27 marzo 2001, n. 286 .

Art. 11, comma 1, della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 - Proroga del termine per la rinuncia ai benefici concernenti i precedenti eventi sismici.

(B.U. 11 aprile 2001, n. 17.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute:

2) di provvedere conseguentemente:

a) di stabilire alla data del 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione da parte dei soggetti interessati dell'espressa rinuncia prevista dall'art. 11, comma 1 della L.R. n. 30/1998, già fissato al 30 novembre 2000 con Delib.G.R. n. 1184/2000:

b) a fare obbligo ai Comuni di trasmettere, entro i successivi trenta giorni, alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, gli elenchi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera b.2) della Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184;

c) a dare atto che la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nel termine stabilito alla precedente lettera a comporta l'inammissibilità dei proprietari aventi diritto alle provvidenze previste dalla L.R. n. 30/1998;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con Delib.G.R. 13 dicembre 2000, n. 1439;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 11, comma 1, della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 - Proroga del termine per la rinuncia ai benefici concernenti i precedenti eventi sismici.

Richiamato l'art. 11 della L. R. 12 agosto 1998, n. 30 con cui è stata disciplinata l'ammissibilità ai benefici previsti dagli artt. 4 e 5 della stessa legge degli aventi diritto già inseriti nelle fasce prioritarie relative ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale 26 febbraio 1999, n. 45 con cui veniva stabilito alla data del 30 marzo 1999 il termine ultimo per la presentazione, da parte dei proprietari aventi diritto, dell'espressa rinuncia ai benefici previsti per i precedenti eventi sismici, richiesta dall'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 30/1998;

Vista la Delib.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184 con cui il predetto termine è stato prorogato a tutto il 30 novembre 2000;

Rilevato:

- che alcuni Comuni hanno evidenziato come il perdurare delle difficoltà precedentemente segnalate, dovute nella sostanza alla necessità di individuare i soggetti interessati attraverso la ricostruzione di situazioni che si sono modificate nel corso degli anni in ordine principalmente alla proprietà e consistenza degli immobili danneggiati, hanno in molti casi impedito ai proprietari aventi diritto nonché agli stessi Comuni di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire un nuovo termine che consenta ai soggetti interessati di dare compiuta attuazione alle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della citata della L.R. n. 30/1998, indispensabile ai fini di una corretta "applicazione" delle disposizioni normative riferite ai diversi eventi sismici;

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)