§ 5.2.1006 - D.G.R. 14 luglio 1999, n. 971 .
Crisi sismiche 12 maggio e 26 settembre 1997 - Finanziamento delle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/07/1999
Numero:971

§ 5.2.1006 - D.G.R. 14 luglio 1999, n. 971 .

Crisi sismiche 12 maggio e 26 settembre 1997 - Finanziamento delle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/1998.

(B.U. 4 agosto 1999, n. 43.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Presso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta

a) del parere di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal dirigente di ufficio;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Preso atto della certificazione da parte dell'ufficio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera

 

 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore i corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di provvedere conseguentemente:

a) a stabilire che le demolizioni di che trattasi, necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/1998, riguardano gli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno individuato come "crollo" nella tabella 1) allegata alla Delib.G.R. n. 5180/1998, debbono essere demoliti e ricostruiti, o riparati con adeguamento sismico;

b) a rinviare a successivo atto la disciplina delle demolizioni relative agli edifici che non possono essere ricostruiti o mantenuti in alto a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno in atto o potenziali, per le quali si rendono necessari ulteriori specifici approfondimenti;

c) a definire le seguenti modalità e procedure in ordine alla concessione a favore dei proprietari aventi diritto del contributo previsto per le demolizioni di cui alla precedente, lettera a):

c.1 - Il soggetto delegato di cui, al comma 2 dell'art. 3 della Delib.G.R. n. 5180/1998 o, per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei programmi di recupero, il presidente del Consorzio obbligatorio presenta, unitamente alla documentazione progettuale, un apposito computo metrico estimativo, relativo alle opere di demolizione totale o parziale degli edifici, redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi sottoriportati. Tali prezzi sono stati desunti dal vigente prezzario regionale, detratto il costo per lo smaltimento delle macerie il cui compenso è già previsto nelle maggiorazioni di cui alla lettera D5 della tab. 8 allegata - alla Delib.G.R. n. 5180/1998 - e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto altresì dei ribassi d'asta medi ottenuti dai Comuni per le stesse opere. Per le demolizioni parziali la quantità di volume demolito è computata avendo riguardo alle sole strutture portanti principali (muri e volte). Nel caso di demolizioni parziali, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzi manuali è fatto obbligo ai Comuni di verificare la sussistenza delle condizioni che impongono il ricorso a tale tipo di lavorazione dandone atto nel relativo provvedimento concessorio ; Agli stessi prezzi possono essere applicate le maggiorazioni fino ad un + 20 per cento previste dalle "Avvertenze generali" al prezzario regionale vigente, debitamente autorizzate dal Comune:

Demolizioni parziali di fabbricati mc 

 

L. 62.000 

Demolizioni totali di fabbricati 

(mc) V.P.P.  

L. 16.000 

c.2 - Il Comune concede agli aventi diritto, unitamente al contributo di cui all'art. 6 Delib.G.R. n. 5180/1998 o, per gli Interventi su edifici compresi nei programmi di recupero, al punto C2 dell'all. B alla Delib.G.R. n. 550/1999, un contributo aggiuntivo pari al costo dell'intervento di demolizione;

c.3 - Il contributo di cui al precedente punto c.2 è erogato dal Comune, unitamente al contributo di cui all'art. 6 della Delib.G.R. n. 5180/1998 o, per gli interventi su edifici compresi nei programmi di recupero, al punto C2 dell'allegato B alla Delib.G.R. n. 550/1999, secondo le procedure previste dall'art. 10 della citata deliberazione n. 5180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di dare mandato all'Ufficio edilizia di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Crisi sismiche 12 maggio e 26 settembre 1997 - Finanziamento delle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/1995.

Premesso:

- che il comma 7-bis dell'art. 4 della legge n. 61/1998 prevede che i Comuni provvedano a fare eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 dello stesso articolo 4, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze ministeriali e delle disponibilità di cui all'art. 15 della stessa legge;

- che, per facilitare i predetti lavori di ricostruzione e la cantierabilità degli stessi, tali demolizioni possono essere eseguite direttamente dai privati destinatari dei contributi previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

Ritenuto:

- di dover stabilire che le demolizioni in argomento riguardano esclusivamente gli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno individuato come crollo nella tabella 1) allegata alla Delib.G.R. n. 5180/1998, debbono essere demoliti e ricostruiti, o riparati con adeguamento sismico;

- di dover regolamentare le suddette demolizioni, rinviando a successivo atto quelle relative agli edifici che non possono essere, ricostruiti o mantenuti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno in atto o potenziali, per le quali si rendono necessari ulteriori specifici approfondimenti;

Rilevato:

- che al costo delle predette demolizioni può farsi fronte attraverso uno specifico contributo concesso dal Comune, in aggiunta a quello previsto per gli interventi da eseguirsi su edifici distrutti o danneggiati dalla crisi sismica inseriti nelle priorità finanziabili;

Rilevato altresì:

- che tale contributo deve essere determinato sulla base di un apposito computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato utilizzando i prezzi sottoriportati, desunti dal vigente prezzario regionale, detratto il costo per lo smaltimento delle macerie il cui compenso è già previsto nelle maggiorazioni di cui alla lettera D5 della tab. 8 allegata alla Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto dei ribassi d'asta medi ottenuti dai Comuni per le stesse opere, sui quali possono essere applicate le maggiorazioni previste dal prezzario regionale purché autorizzate dal Comune:

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI 

 

MCV.P.P. 

 

€ 8,26 

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI 

Con mezzi meccanici 

MC 

 

€ 32,02 

 

Con mezzi manuali 

MC 

 

€ 113,62 (3) 

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)