Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni |
Data: | 11/03/2004 |
Numero: | 502 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 2.3.217 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 502.
Regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.
(G.U.U.E. 19 marzo 2004, n. L 81).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 89 e 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il 22 giugno 2000 la Commissione e il governo della Repubblica di Corea hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale, qui di seguito denominati «verbale concordato», al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.
(2) A titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è stato stabilito, con il
(3) L'8 ottobre 2002, la Comunità ha avviato, come indicato nella
(4) Le consultazioni che si sono svolte tra la Repubblica di Corea e la Comunità, come previsto dall'accordo OMC, non hanno permesso di trovare una soluzione soddisfacente. L'11 giugno 2003, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione dell'OMC di istituire un panel sulle pratiche sleali coreane nel settore della costruzione navale.
(5) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 5 del
«Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 marzo 2005.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.