§ 2.3.217 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 502.
Regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:11/03/2004
Numero:502


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.217 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 502.

Regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

(G.U.U.E. 19 marzo 2004, n. L 81).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 89 e 133,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 22 giugno 2000 la Commissione e il governo della Repubblica di Corea hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale, qui di seguito denominati «verbale concordato», al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.

     (2) A titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 1177/2002, un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato. In particolare, il meccanismo difensivo temporaneo è stato autorizzato solo dopo che la Comunità aveva avviato nei confronti della Repubblica di Corea la procedura di risoluzione delle controversie e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa.

     (3) L'8 ottobre 2002, la Comunità ha avviato, come indicato nella decisione 2002/818/CE un procedimento di risoluzione delle controversie contro la Repubblica di Corea a norma dell'intesa dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

     (4) Le consultazioni che si sono svolte tra la Repubblica di Corea e la Comunità, come previsto dall'accordo OMC, non hanno permesso di trovare una soluzione soddisfacente. L'11 giugno 2003, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione dell'OMC di istituire un panel sulle pratiche sleali coreane nel settore della costruzione navale.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1177/2002 scade il 31 marzo 2004. La Repubblica di Corea non ha ancora rispettato effettivamente i suoi impegni e non si prevede che il procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC si sarà concluso entro tale data. Occorre quindi prorogare il meccanismo difensivo temporaneo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1177/2002 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 5

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 marzo 2005.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.