§ 1.4.840 – Regolamento 24 giugno 2004, n. 1177.
Regolamento (CE) n. 1177/2004 della Commissione che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:24/06/2004
Numero:1177


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.840 – Regolamento 24 giugno 2004, n. 1177.

Regolamento (CE) n. 1177/2004 della Commissione che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004.

(G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 224).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere, ha indetto una gara permanente.

     (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 23 giugno 2004.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 23 giugno 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 36,50 EUR/100 kg.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2004.