§ 2.2.329 – Decisione 28 luglio 2004, n. 612.
Decisione n. 2004/612/CE della Commissione che modifica la decisione 96/252/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:28/07/2004
Numero:612


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 2.2.329 – Decisione 28 luglio 2004, n. 612.

Decisione n. 2004/612/CE della Commissione che modifica la decisione 96/252/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che ritira laccettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori thailandesi.

(G.U.U.E. 25 agosto 2004, n. L 275).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, e l’articolo 9,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia, confermato da ultimo dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio. Le misure applicate a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fatta eccezione per due produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione.

     (2) Nell’aprile 2001 la Commissione ha aperto ex officio un riesame intermedio al fine di verificare l’adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia. Tale riesame è stato motivato dalle difficoltà di applicazione registrate nel monitorare gli impegni accettati dai due esportatori thailandesi, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd. L’inchiesta è stata condotta in concomitanza con il riesame in previsione della scadenza, che si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio.

     (3) Sulla base delle risultanze dell’inchiesta, indicate ai considerandi 33, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio, si è concluso che la forma delle misure in vigore non è più adeguata, giacché gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

     (4) Pertanto, e conformemente anche alle clausole contenute negli impegni in questione in virtù delle quali la Commissione può ritirare unilateralmente l’accettazione degli stessi, la Commissione ha deciso di ritirare l’accettazione degli impegni offerti dalle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd.

     (5) Gli esportatori interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. Entrambe le società sono state invitate a presentare nuovi impegni di prezzo che avrebbero dovuto rispettare, tra l’altro, i prezzi minimi all’importazione. Nessuna offerta è stata però presentata alla Commissione.

     (6) Ne consegue che, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, gli impegni accettati con decisone 96/252/CE della Commissione devono essere ritirati per entrambe le società thailandesi interessate.

     (7) Parallelamente a questa decisione il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1496/2004, ha modificato il regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia e ha istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem sulle importazioni di tali prodotti fabbricati dalle società in questione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     È ritirata l’accettazione degli impegni offerti dalle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn e TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia.

 

          Art. 2.

     L'articolo 1, lettera b), della decisione 96/252/CE della Commissione è modificato come segue:

     È soppresso il riferimento alle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn e TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok.

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.