§ 20.6.402 – Regolamento 18 agosto 2004, n. 1496.
Regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:18/08/2004
Numero:1496


Sommario
Art 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.402 – Regolamento 18 agosto 2004, n. 1496.

Regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra laltro, della Thailandia.

(G.U.U.E. 25 agosto 2004, n. L 275).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     1. Inchieste precedenti e misure in vigore

 

     (1) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Thailandia consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000 del Consiglio, e confermato dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, al termine di un riesame in previsione della scadenza.

     (2) Le misure applicabili a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fatta eccezione per due produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con la decisione 96/252/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/453/CE della Commissione.

     (3) Nell’aprile 2001 la Commissione ha contemporaneamente aperto un riesame in previsione della scadenza  a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio ex officio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 964/2003 che ha confermato le misure in vigore. Tuttavia, al momento della conclusione del riesame in previsione della scadenza il riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, era ancora aperto.

 

     2. Motivazione del riesame

 

     (4) Nell’aprile 2001 la Commissione ha aperto, di propria iniziativa, un riesame intermedio ex officio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di valutare l’adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia. Al riguardo è opportuno precisare che sono state registrate difficoltà di applicazione nel monitoraggio degli impegni accettati dai due esportatori thailandesi, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd («gli esportatori interessati»), il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha avviato un’inchiesta limitata alla forma delle misure. L’apertura del riesame è stata comunicata in concomitanza con l’avvio del riesame in previsione della scadenza, al termine del quale sono state confermate le misure in vigore.

     (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori thailandesi, gli importatori/operatori commerciali, le industrie utilizzatrici e le associazioni degli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del governo thailandese. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

     (6) In seguito alla comunicazione dei risultati dell’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nell’aprile 2002 il produttore esportatore thailandese Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd («il richiedente») ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente alla sua situazione per quanto riguarda il dumping, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella domanda il richiedente sosteneva che un mutamento di circostanze di carattere durevole aveva determinato una notevole riduzione del valore normale, il quale a sua volta ha ridotto o eliminato il dumping, cosicché non è più necessario mantenere in vigore le misure istituite al livello allora in vigore nei confronti delle sue importazioni per eliminare il dumping stesso.

     (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura e ha avviato un'inchiesta.

     (8) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio limitato al dumping e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. La Commissione ha inviato inoltre un questionario al richiedente.

     (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del richiedente.

     (10) L'inchiesta limitata al dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»).

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     Prodotto in esame

 

     (11) I prodotti oggetto dei riesami intermedi sono gli stessi prodotti oggetto delle precedenti inchieste, ossia alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («prodotto in esame» o «accessori per tubi»), originari della Thailandia. Essi sono attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98).

 

     Prodotto simile

 

     (12) Come nelle inchieste precedenti, anche dalle inchieste in oggetto è emerso che gli accessori per tubi, di ferro o di acciaio, fabbricati in Thailandia e venduti sul mercato interno e/o esportati nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base degli accessori per tubi venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

C. DUMPING RELATIVO AL RICHIEDENTE

 

     1. Valore normale

 

     (13) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è accertato che tale era il caso, in quanto il volume delle vendite interne del richiedente rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni nella Comunità.

     (14) Si è poi esaminato se le vendite interne del richiedente fossero sufficientemente rappresentative per ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità. Esse sono state ritenute sufficientemente rappresentative se, nel corso del PI, il volume totale delle vendite interne di un determinato tipo di prodotto rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite dello stesso tipo all'esportazione nella Comunità. Su tale base è risultato che le vendite sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto esportati nella Comunità, salvo uno, sono state rappresentative.

     (15) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un tipo di prodotto effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo unitario di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno, ma almeno il 10 % o più, del volume complessivo delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite interne remunerative di quel tipo.

     (16) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di accessori per tubi rappresentava meno del 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo sul mercato interno, si è ritenuto che il volume delle vendite di quel determinato tipo di prodotto fosse insufficiente per far sì che il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

     (17) Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto dal richiedente, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. A tale riguardo, in mancanza di altri produttori esportatori e di metodi più appropriati, è stato utilizzato il valore normale costruito.

     (18) In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito e a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto (SGAV). A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV reali sostenute per il mercato interno sono state considerate attendibili poiché il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

 

     2. Prezzo all'esportazione

 

     (19) Poiché tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l’esportazione nella Comunità.

 

     3. Confronto

 

     (20) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, secondo quanto affermato e dimostrato. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli oneri all'importazione, gli sconti, il trasporto, l'assicurazione, i costi di movimentazione, di imballaggio, del credito e le commissioni.

 

     4. Margine di dumping

 

     (21) Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.

     (22) Il confronto, effettuato come descritto sopra, ha rivelato l'esistenza di un dumping da parte del richiedente. Il margine di dumping accertato, espresso in percentuale del valore totale cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 7,4 %.

 

     5. Carattere durevole del cambiamento di circostanze e probabilità di reiterazione del dumping

 

     (23) Conformemente alla prassi usuale della Commissione, si è esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze.

     (24) Si è constatato che non vi era motivo di prevedere che i prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno e il valore normale non rimanessero stabili in un futuro immediato.

     (25) La Commissione ha esaminato la possibile evoluzione dei prezzi all'esportazione qualora fosse applicata un'aliquota di dazio inferiore. A tale riguardo si è ritenuto che l'impegno che era stato accettato nel quadro dell'inchiesta iniziale abbia avuto l’effetto di limitare le vendite del richiedente sul mercato comunitario. Come indicato al considerando 35, si è constatato che questo tipo di impegno non è più adeguato. Pertanto è stato esaminato se le vendite all’esportazione soggette ad un dazio inferiore potessero determinare un aumento significativo delle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente.

     (26) L’inchiesta ha mostrato che le capacità di produzione del richiedente sono sensibilmente aumentate dal periodo dell'inchiesta iniziale e, in misura minore, negli ultimi tre anni, laddove il suo indice di utilizzazione degli impianti si è attestato intorno al 100 %.

     (27) Tuttavia, dall’inchiesta è emerso anche che la società esporta la maggior parte della sua produzione su altri mercati consolidati dei paesi terzi. In realtà il richiedente ha esportato più del 90 % della sua produzione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta quasi interamente in altri paesi terzi. Le esportazioni verso altri paesi terzi sono triplicate dal periodo della prima inchiesta e sono aumentate costantemente negli ultimi tre anni. Si è inoltre accertato che i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi erano superiori del 25 % circa ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità.

     (28) Poiché il richiedente dispone di scarse capacità residue, che potrebbe utilizzare per incrementare le vendite nella Comunità qualora venissero ridotte le misure antidumping, le risultanze di cui sopra, comprese quelle relative alle esportazioni verso i paesi terzi, con particolare riguardo ai prezzi all'esportazione applicati per tali paesi, vengono considerate sufficienti a dimostrare il fatto che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping ai livelli accertati nell’inchiesta precedente.

     (29) Si conclude quindi che il mutamento delle circostanze, in particolare il valore normale considerevolmente ridotto, è di carattere durevole. In considerazione del livello ridotto di dumping, si ritiene quindi opportuno modificare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

 

     6. Conclusioni

 

     (30) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Poiché il dazio per il richiedente è stato calcolato sulla base del margine di dumping, tale dazio deve essere adeguato al margine di dumping più ridotto accertato dalla presente inchiesta, pari al 7,4 %.

     (31) Ne consegue che, per quanto riguarda il richiedente, occorrerebbe modificare il dazio antidumping inizialmente istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 e confermato dal regolamento (CE) n. 964/2003.

     (32) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 per quanto riguarda il richiedente.

 

D. RIESAME INTERMEDIO LIMITATO ALLA FORMA DELLE MISURE

 

     (33) Gli impegni inizialmente accettati dai due esportatori in questione consistevano sostanzialmente in impegni quantitativi mediante i quali le società si impegnavano a mantenere il volume totale delle loro esportazioni nella Comunità entro un determinato massimale.

     (34) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, gli impegni hanno la finalità di eliminare il pregiudizio causato dal dumping, ciò che si ottiene se l'esportatore aumenta i propri prezzi o cessa di effettuare esportazioni a prezzi di dumping. Queste inchieste hanno mostrato che il tipo di impegni inizialmente accettati nella fattispecie nel 1996, che semplicemente limitavano la quantità delle importazioni nella Comunità, non hanno fatto sì che i prezzi salissero a livelli non pregiudizievoli e si ripristinasse sul mercato comunitario una situazione di concorrenza leale. Pertanto, in questo caso, gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, la Commissione non è in grado di controllare efficacemente se i quantitativi del prodotto in questione esportati siano limitati a quelli specificati negli impegni.

     (35) Si è quindi concluso che gli impegni in vigore non sono più adeguati.

     (36) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali è stata adottata la presente conclusione.

 

E. MISURE PROPOSTE

 

     (37) La misura antidumping applicabile alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia, confermata dal regolamento (CE) n. 964/2003, dovrebbe essere modificata per quanto riguarda: i) il richiedente, tenuto conto del margine di dumping più ridotto accertato dall'inchiesta; ii) gli esportatori interessati, tenuto conto delle risultanze del riesame intermedio limitato alla forma delle misure,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art 1.

     1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 964/2003 è sostituito dal seguente:

     «2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

 

Paese

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

58,6 %

Thailandia

58,9 %

A 999

Eccetto:

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn

7,4 %

8 850

Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn

0 %

A 118»

 

     2. L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 964/2003 sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.