§ 2.2.328 – Decisione 1 marzo 1996, n. 252.
Decisione n. 96/252/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:01/03/1996
Numero:252


Sommario
Art. 1.      Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:
Art. 2.      L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti delle società citate nello stesso articolo.


§ 2.2.328 – Decisione 1 marzo 1996, n. 252.

Decisione n. 96/252/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

(G.U.C.E. 3 aprile 1996, n. L 84).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95, in particolare l'articolo 23,

     visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità economica europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94, in particolare l'articolo 10,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

     1) Con il regolamento (CE) n. 2318/95 la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia. Con il regolamento (CE) n. 149/96, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi.

     2) Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio.

     3) Dopo essere stati informati delle conclusioni suddette, l'esportatore croato e i tre esportatori thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta hanno offerto impegni a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

     4) Dopo un esame accurato e in considerazione delle caratteristiche specifiche delle importazioni in questione, la Commissione ha concluso che gli impegni offerti avrebbero eliminato il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e che nella fattispecie rappresentavano un rimedio appropriato. Inoltre, poiché l'esportatore croato e gli esportatori thailandesi interessati hanno accettato di presentare alla Commissione informazioni periodiche e particolareggiate sulle vendite e poiché le esportazioni da tali Paesi sono state fatte attraverso un numero limitato di acquirenti nella Comunità, è stato concluso che la Commissione poteva efficacemente controllare l'adempimento dell'impegno.

     5) In tali circostanze la Commissione ha considerato che gli impegni offerti sono accettabili e che l'inchiesta nei confronti degli esportatori in questione poteva essere chiusa senza l'imposizione di dazi antidumping definitivi.

     6) I produttori e gli esportatori interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si proponeva l'istituzione di misure antidumping definite e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, in caso di revoca dell'impegno oppure qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, la Commissione, in considerazione degli interessi della Comunità e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può imporre immediatamente dazi provvisori in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta esposti nel regolamento (CE) n. 584/96. Successivamente il Consiglio può imporre dazi definitivi in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta.

     7) Nella consultazione del comitato consultivo sull'accettazione degli impegni offerti sono state fatte alcune obiezioni. Pertanto, in conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha presentato al tempo stesso la proposta di chiudere l'inchiesta con l'accettazione degli impegni. Poiché il Consiglio, in conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 suddetti, non ha deciso altrimenti, la Commissione è autorizzata ad adottare la presente decisione.

     8) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni e non ha fatto obiezioni,

 

     decide:

 

Art. 1.

     Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:

     a) Croazia:

     - Zeljezara Sisak, Zagreb;

     b) Thailandia:

     [- Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn,] [1]

     [- Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn,] [2]

     [- TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok,] [3]

     nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Croazia e della Thailandia e classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.

     L'accettazione degli impegni ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 584/96.

 

     Art. 2.

     L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa nei confronti delle società citate nello stesso articolo.


[1] Riferimento abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/612/CE.

[2] Riferimento abrogato dall'art. 1 della decisione 2000/453/CE.

[3] Riferimento abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/612/CE.