Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 08/05/2009 |
Numero: | 381 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato III del regolamento (CE) n. 2092/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 20.6.557 - Regolamento 8 maggio 2009, n. 381.
Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera
(G.U.U.E. 9 maggio 2009, n. L 116)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al
(2) La Svizzera ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità.
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato III del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.
ALLEGATO
"ALLEGATO III
Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare il certificato di autenticità
SVIZZERA
- Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura."