§ 20.6.557 - Regolamento 8 maggio 2009, n. 381.
Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:08/05/2009
Numero:381


Sommario
Art. 1. L’allegato III del regolamento (CE) n. 2092/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.6.557 - Regolamento 8 maggio 2009, n. 381.

Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

(G.U.U.E. 9 maggio 2009, n. L 116)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione [2], prima dell’importazione di alcuni prodotti occorre emettere certificati di autenticità che attestino che i prodotti sono originari della Svizzera. Il nome dell’autorità che rilascia tali certificati è indicato nell’allegato III del regolamento citato. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in caso di designazione di un nuovo organismo emittente l’allegato III può essere riveduto.

 

(2) La Svizzera ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità.

 

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2092/2004.

 

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2092/2004 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO III

 

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare il certificato di autenticità

 

SVIZZERA

 

- Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura."