Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 13/10/2008 |
Numero: | 870 |
Sommario |
Art. 1. È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII [...] |
Art. 2. Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante [...] |
Art. 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1, allo scopo di impegnare [...] |
§ 20.6.546 - Decisione 13 ottobre 2008, n. 870.
Decisione n. 2008/870/CE del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.
(G.U.U.E. 19 novembre 2008, n. L 308)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.
(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba. È opportuno approvare l’accordo.
(4) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la
DECIDE:
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Le modalità di attuazione dell’accordo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità [3].
[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[3] La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea.
A. Lettera della Comunità europea
Ginevra, 24 ottobre 2008
Egregio signore,
in seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue.
La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale della CE 27, la seguente modifica:
aggiunta di un’assegnazione nazionale (per Cuba) di 10000 tonnellate all’attuale volume di 106925 tonnellate del contingente tariffario CE di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce NC 17011110), mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t/netto.
Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10000 tonnellate.
La Repubblica di Cuba accetta l’approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.
Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.
A nome della Comunità europea
Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.
B. Lettera della Repubblica di Cuba
Ginevra, 24 ottobre 2008
Egregio signore,
con riferimento alla Vostra lettera:
"in seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, la Comunità europea e la Repubblica di Cuba hanno concordato quanto segue.
La Comunità europea integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale della CE 27, la seguente modifica:
aggiunta di un’assegnazione nazionale (per Cuba) di 10000 tonnellate all’attuale volume di 106925 tonnellate del contingente tariffario CE di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce NC 17011110), mantenendo l’attuale tasso contingentale di 98 EUR/t/netto.
Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 20000 tonnellate. A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010 l’assegnazione nazionale per Cuba ammonterà a 10000 tonnellate.
La Repubblica di Cuba accetta l’approccio della Comunità europea riguardo al calcolo sulla base netta dei contingenti tariffari come maniera per adeguare gli obblighi GATT della CE 25 nonché quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania in seguito al recente allargamento della Comunità europea.
Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata della Repubblica di Cuba.".
Ho l’onore di esprimere con la presente l’accordo del mio governo.
A nome della Repubblica di Cuba
Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.