Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 16/11/2004 |
Numero: | 1969 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.432 – Regolamento 16 novembre 2004, n. 1969.
Regolamento (CE) n. 1969/2004 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 96/2004 che adegua alcuni regolamenti relativi ai mercati dello zucchero a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.
(G.U.U.E. 17 novembre 2004, n. L 341).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Occorre pertanto rettificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 1 del
«2 bis) all’articolo 7, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
“2. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), del
— nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
— nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del
3. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del
— nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
— nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della
4. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del
— nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
—
— nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.
Il titolo d’importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.