§ 20.6.396 – Regolamento 26 luglio 2004, n. 1386.
Regolamento (CE) n. 1386/2004 del Consiglio che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:26/07/2004
Numero:1386


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.396 – Regolamento 26 luglio 2004, n. 1386.

Regolamento (CE) n. 1386/2004 del Consiglio che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa.

(G.U.U.E. 31 luglio 2004, n. L 255).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

     (2) L’articolo 21 dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

     (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio  (in appresso denominato «accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/603/CECA della Commissione.

     (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

     (5) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

     (6) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo le parti hanno avviato consultazioni e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi stabiliti nel suo allegato II per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell’accordo circa la creazione di centri di servizi nell’Unione europea da parte di operatori russi. Detti aumenti formano oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma.

     (7) Inoltre il governo della Federazione russa ha chiesto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo, il riporto di determinati quantitativi inutilizzati nel corso del 2003, entro i limiti autorizzati per ciascun gruppo di prodotti.

     (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/602/CECA della Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato IV della decisione 2002/602/CECA, i limiti quantitativi fissati per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Unità: tonnellate

 

Prodotti

2004

SA. Prodotti laminati piatti

 

SA1. Arrotolati

«310 767

SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

558 839

SA2. Lamiera pesante

143 654

SA3. Altri prodotti laminati piatti

250 148

SA4. Prodotti legati

101 120

SA5. Lamiere quarto legate

22 208

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

97 561

SB. Prodotti lunghi

 

SB1. Barre

31 440

SB2. Vergella

121 783

SB3. Altri prodotti lunghi

232 102»

 

 

Nota:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.