§ 20.3.229 - Decisione 8 luglio 2002, n. 603.
Decisione n. 2002/603/CECA della Commissione relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:08/07/2002
Numero:603


Sommario
Art. 1.      1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti
Art. 2.      1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le [...]
Art. 3.      1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione [...]
Art. 4.      1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione
Art. 5.      1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali
Art. 6.      1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari [...]
Art. 7.      1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma [...]
Art. 8.      1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti [...]
Art. 9.      1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in [...]
Art. 10.      1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi [...]
Art. 11.      1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato [...]
Art. 12.      Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo [...]


§ 20.3.229 - Decisione 8 luglio 2002, n. 603.

Decisione n. 2002/603/CECA della Commissione relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

     sentito il comitato consultivo,

     con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 2001, la Commissione ha avviato negoziati con il governo della Federazione russa da cui è scaturito un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

     (2) L'accordo fissa limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004,

     decide:

 

     Articolo 1.

     1. E’ approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo con il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

     2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Il commissario responsabile per il commercio, o la persona da questi designata, è abilitato/a a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

 

 

Accordo

tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio

     La Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

     da una parte, e

     il governo della federazione russa,

     dall'altra,

     parti del presente accordo,

     considerando che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "Comunità") e la Federazione russa (in appresso denominata "Russia");

     considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997;

     considerando che a norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione il commercio dei prodotti CECA è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni del presente accordo;

     considerando che, poiché a decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA, la CE riprenderà tutti i diritti e obblighi della CECA, occorre precisare che tale scadenza lascia impregiudicato il presente accordo;

     tenendo presenti il processo di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità europea all'integrazione della Federazione russa nel sistema commerciale internazionale;

     considerando che, nel periodo 1995-2001, gli scambi di determinati prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti, che occorre sostituire con un nuovo accordo onde tener conto delle mutate relazioni fra di esse;

     considerando che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione,

     hanno deciso di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:

     la Commissione delle Comunità europee

     il governo della federazione russa

     i quali hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1.

     1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti.

     2. Il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA ma non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione, in particolare quelle relative alle procedure antidumping e alle misure di salvaguardia.

     3. Le disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione si applicano alle questioni non contemplate dal presente accordo.

 

     Art. 2.

     1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni russe nella Comunità di prodotti di acciaio di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

     2. Le parti decidono che, dall'1.1.2002 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella CE dei prodotti russi di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.

     3. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria della CE di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria. Basandosi sull'esito delle consultazioni e su elementi di prova obiettivi, la CE avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi indicati all'allegato II.

     4. Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

 

     Art. 3.

     1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità della Russia e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

     2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

     3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 7% del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo, la Russia notifica alla Comunità se intende avvalersi della presente disposizione.

     4. Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 7% del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una riduzione nel corso di un anno di calendario. Sono vietati i trasferimenti verso o dal gruppo di prodotti SA1a (arrotolati destinati alla rilaminazione), con un'unica eccezione: i prodotti delle categorie SB2 e SB3 possono essere trasferiti alla categoria SA1a in ragione, rispettivamente di 30.000 t e di 45.000 t, con l'accordo di entrambe le parti. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 30 giugno.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione,

     - le autorità russe notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze d'esportazione rilasciate nel corso del mese precedente,

     - le autorità della Comunità notificano alle autorità russe entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente.

     In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni, che saranno avviate senza indugio.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

     3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

     4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare tutti gli eventuali limiti quantitativi derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

     5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

     a) se esistono prove sufficienti che i prodotti di cui all'allegato I originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;

     b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

     6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

 

     Art. 5.

     1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

     2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

     3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

     4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90% dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze d'esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo purché non superino i quantitativi di cui all'allegato II.

 

     Art. 6.

     1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

     2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

     3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 18 dell'APC.

 

     Art. 7.

     1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

     2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme sull'origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi indicati nell'accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

 

     Art. 8.

     1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

     2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

 

     Art. 9.

     1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

     2. Quando il presente accordo prevede che le consultazioni si tengano senza indugio, le parti si impegnano ad utilizzare ogni mezzo a loro disposizione per raggiungere lo scopo.

     3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

     - ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte,

     - se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,

     - le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,

     si deve giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

 

     Art. 10.

     1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi conferiti alla CECA dal presente accordo.

     2. Le parti decidono che l'accordo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

     3. Dopo lo scadere del trattato suddetto, il riferimento ai prodotti ivi contemplati contenuto nell'articolo 21 dell'APC verrà interpretato come un riferimento ai prodotti elencati nell'allegato III.

 

     Art. 11.

     1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

     2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.

     3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

     4. Qualora la Federazione russa dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà riesaminato anteriormente all'adesione per garantirne la conformità con le norme OMC. Il funzionamento dell'accordo sarà riesaminato anche qualora la Comunità e la Russia assumano nuovi impegni multilaterali in merito ai prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo.

     5. Gli allegati e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. 12.

     Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

SA — PRODOTTI LAMINATI PIATTI

 

SA1 — Arrotolati

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 90

7208 38 90

7208 39 90

7211 14 10

7211 19 20

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 20 20

7225 30 00

 

SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

7208 37 10

7208 38 10

7208 39 10

 

SA2 — Lamiera pesante

7208 40 10

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7211 13 00

 

SA3 — Altri prodotti laminati piatti

7208 40 90

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 14 90

7211 19 90

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 80

 

SA4 — Prodotti legati

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 99 20

 

SA5 — Lamiere quarto legate

7225 40 20

7225 40 50

7225 99 10

 

SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7226 92 10

 

SB — Prodotti lunghi

 

SB1 — Barre

7207 19 31

7207 20 71

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

 

SB2 — Vergella

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7221 00 10

7221 00 90

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

 

SB3 — Altri prodotti lunghi

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7218 99 20

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7224 90 31

7224 90 39

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

 

 

ALLEGATO II [2]

 

LIMITI QUANTITATIVI

 

(tonnellate)

 

Prodotti

2002

2003

2004

 

SA Prodotti piatti

 

 

 

 

SA1 — Arrotolati

 

259 000

 

256 250

 

262 660

 

SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

 

485 000

 

497 130

 

509 550

 

SA2 — Lamiera pesante

 

60 000

 

61 500

 

63 040

 

SA3 — Altri prodotti piatti

 

80 000

 

82 000

 

84 050

 

SA4 — Prodotti legati

 

90 000

 

92 250

 

94 560

 

SA5 — Lamiere quarto legate

 

 

20 000

 

20 500

 

SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

 

 

95 000

 

97 375

 

SB Prodotti lunghi

 

 

 

 

SB1 — Barre

 

15 000

 

15 380

 

15 760

 

SB2 — Vergella

 

60 000

 

61 500

 

63 040

 

SB3 — Altri prodotti lunghi

 

165 000

 

169 130

 

173 350

 

 

Note:

SA e SB corrispondono a categorie di prodotti.

SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.

 

Allegato III

Prodotti di cui all'articolo 10

     7201 10 11

     7201 10 19

     7201 10 30

     7201 10 90

     7201 50 10

     7201 50 90

     7202 11 20

     7202 11 80

     7202 99 11

     7203 10 00

     7203 90 00

     7204 10 00

     7204 21 10

     7204 21 90

     7204 29 00

     7204 30 00

     7204 41 10

     7204 41 91

     7204 41 99

     7204 49 10

     7204 49 30

     7204 49 91

     7204 49 99

     7204 50 10

     7204 50 90

     7206 10 00

     7206 90 00

     7207 11 11

     7207 11 14

     7207 11 16

     7207 12 10

     7207 19 11

     7207 19 14

     7207 19 16

     7207 19 31

     7207 20 11

     7207 20 15

     7207 20 17

     7207 20 32

     7207 20 51

     7207 20 55

     7207 20 57

     7207 20 71

     7208 10 00

     7208 25 00

     7208 26 00

     7208 27 00

     7208 36 00

     7208 37 10

     7208 37 90

     7208 38 10

     7208 38 90

     7208 39 10

     7208 39 90

     7208 40 10

     7208 40 90

     7208 51 10

     7208 51 30

     7208 51 50

     7208 51 91

     7208 51 99

     7208 52 10

     7208 52 91

     7208 52 99

     7208 53 10

     7208 53 90

     7208 54 10

     7208 54 90

     7208 90 10

     7209 15 00

     7209 16 10

     7209 16 90

     7209 17 10

     7209 17 90

     7209 18 10

     7209 18 91

     7209 18 99

     7209 25 00

     7209 26 10

     7209 26 90

     7209 27 10

     7209 27 90

     7209 28 10

     7209 28 90

     7209 90 10

     7210 11 10

     7210 12 11

     7210 12 19

     7210 20 10

     7210 30 10

     7210 41 10

     7210 49 10

     7210 50 10

     7210 61 10

     7210 69 10

     7210 70 31

     7210 70 39

     7210 90 31

     7210 90 33

     7210 90 38

     7211 13 00

     7211 14 10

     7211 14 90

     7211 19 20

     7211 19 90

     7211 23 10

     7211 23 51

     7211 29 20

     7211 90 11

     7212 10 10

     7212 10 91

     7212 20 11

     7212 30 11

     7212 40 10

     7212 40 91

     7212 50 31

     7212 50 51

     7212 60 11

     7212 60 91

     7213 10 00

     7213 20 00

     7213 91 10

     7213 91 20

     7213 91 41

     7213 91 49

     7213 91 70

     7213 91 90

     7213 99 10

     7213 99 90

     7214 20 00

     7214 30 00

     7214 91 10

     7214 91 90

     7214 99 10

     7214 99 31

     7214 99 39

     7214 99 50

     7214 99 61

     7214 99 69

     7214 99 80

     7214 99 90

     7215 90 10

     7216 10 00

     7216 21 00

     7216 22 00

     7216 31 11

     7216 31 19

     7216 31 91

     7216 31 99

     7216 32 11

     7216 32 19

     7216 32 91

     7216 32 99

     7216 33 10

     7216 33 90

     7216 40 10

     7216 40 90

     7216 50 10

     7216 50 91

     7216 50 99

     7216 99 10

     7218 91 11

     7218 91 19

     7218 99 11

     7218 99 20

     7219 11 00

     7219 12 10

     7219 12 90

     7219 13 10

     7219 13 90

     7219 14 10

     7219 14 90

     7219 21 10

     7219 21 90

     7219 22 10

     7219 22 90

     7219 23 00

     7219 24 00

     7219 31 00

     7219 32 10

     7219 32 90

     7219 33 10

     7219 33 90

     7219 34 10

     7219 34 90

     7219 35 10

     7219 35 90

     7219 90 10

     7220 11 00

     7220 12 00

     7220 20 10

     7220 90 11

     7220 90 31

     7221 00 10

     7221 00 90

     7222 11 11

     7222 11 19

     7222 11 21

     7222 11 29

     7222 11 91

     7222 11 99

     7222 19 10

     7222 19 90

     7222 30 10

     7222 40 10

     7222 40 30

     7224 10 00

     7224 90 01

     7224 90 05

     7224 90 08

     7224 90 15

     7224 90 31

     7224 90 39

     7225 11 00

     7225 19 10

     7225 19 90

     7225 20 20

     7225 30 00

     7225 40 20

     7225 40 50

     7225 40 80

     7225 50 00

     7225 91 10

     7225 92 10

     7225 99 10

     7226 11 10

     7226 19 10

     7226 19 30

     7226 20 20

     7226 91 10

     7226 91 90

     7226 92 10

     7226 93 20

     7226 94 20

     7226 99 20

     7227 10 00

     7227 20 00

     7227 90 10

     7227 90 50

     7227 90 95

     7228 10 10

     7228 10 30

     7228 20 11

     7228 20 19

     7228 30 20

     7228 30 41

     7228 30 49

     7228 30 61

     7228 30 69

     7228 30 70

     7228 30 89

     7228 60 10

     7228 70 10

     7228 70 31

     7228 80 10

     7228 80 90

     7301 10 00

     7302 10 31

     7302 10 39

     7302 10 90

     7302 20 00

     7302 40 10

     7302 90 10

 

     Verbale concordato n. 1

     Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti concordano quanto segue:

     - nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità,

     - qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Russia collabora evitando di rilasciare licenze d'esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie.

     Le parti collaborano strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati destinati alla rilaminazione (gruppo di prodotti SA1a); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegia i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informano immediatamente degli eventuali problemi,

     - la Russia tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

     Verbale concordato n. 2

     Nelle conclusioni dei negoziati per il nuovo accordo, le parti hanno deciso di aggiungere ai prodotti da esso contemplati i prodotti di acciaio legati al boro di cui ai codici 7226 20 20, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20 della nomenclatura combinata dell'UE per rassicurare l'UE circa il rischio che le importazioni di questi prodotti vengano considerate un'elusione dell'accordo.

     Le parti convengono che qualsiasi uso analogo dei prodotti di acciai legati tale da creare una situazione simile risulterebbe incompatibile con la corretta applicazione del nuovo accordo, e potrebbe essere considerato una violazione dello stesso. In tal caso, le parti avviano immediatamente consultazioni onde trovare rapidamente una soluzione accettabile. Qualora non si trovi una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica del problema, le parti possono prendere le misure del caso in attesa che si trovi una soluzione accettabile.

     Il contenuto dei verbali concordati costituisce parte integrante del nuovo accordo.

 

     Dichiarazione n. 1

     La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nell'UE centri di servizi per l'ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all'allegato II. In tal caso, la Commissione potrebbe esaminare le richieste di aumento sempre che la situazione del mercato lo consenta.

     Dichiarazione n. 2

     Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia la Comunità le fornisce assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicare nella Comunità. L'assistenza tecnica viene prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.

     Dichiarazione n. 3

     Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti decidono di non applicare nei confronti dell'altra parte restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

     Fatto salvo il paragrafo 1, per mancanza di tempo e onde evitare di ritardare la conclusione del presente accordo, le parti decidono di lasciare in sospeso la questione della tassa introdotta dalla Russia sulle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, attualmente fissata al 15% ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, fatta eccezione per la sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5%. Le parti proseguiranno comunque i colloqui per trovare quanto prima una soluzione soddisfacente.

     Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo verrebbero maggiorati del 12%, qualora la Federazione russa abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.

     I prodotti che interessano maggiormente la CE corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.

     Dichiarazione n. 4

     Per quanto riguarda le esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, la Russia dichiara che manterrà i due valichi doganali attualmente aperti e che ne aprirà altri due a Smolensk e a Topoly-Solovejentro entro la data di entrata in vigore del presente accordo, onde permettere il transito stradale e ferroviario delle esportazioni attraverso l'Europa centrale.

 

 

Protocollo A

 

TITOLO I

Classificazione

 

     Articolo 1

     Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

 

TITOLO II

Origine

 

     Articolo 2.

     1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia ai sensi dei regolamenti comunitari pertinenti possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.

     2. Il certificato d'origine viene autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.

 

     Articolo 3.

     Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

 

     Articolo 4.

     La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

 

TITOLO III

Sistema di duplice controllo per i prodotti soggetti a limiti quantitativi

 

Sezione I

Esportazione

 

     Articolo 5.

     Le autorità competenti governative russe rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

 

     Articolo 6.

     1. Le licenze d'esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

     2. Ciascuna licenza d'esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.

 

     Articolo 7.

     Le autorità competenti comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze d'esportazione già rilasciate.

 

     Articolo 8.

     1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza d'esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

 

Sezione II

Importazione

 

     Articolo 9.

     1. I prodotti di acciaio originari della Russia corredati di una licenza d'importazione valida ai sensi della decisione modificata 2001/932/CECA spediti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente accordo sono ammessi entro i limiti applicabili tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002.

     2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

 

     Articolo 10.

     1. La licenza d'importazione deve essere presentata dall'importatore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci.

     2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. L'elenco delle autorità competenti è allegato al presente protocollo.

     3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

     4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata.

     Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza d'esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

 

     Articolo 11.

     Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

 

TITOLO IV

Forma e presentazione delle licenze d'esportazione e dei certificati

d'origine e disposizioni comuni concernenti le esportazioni nella Comunità

 

     Articolo 12.

     1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

     Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

     2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

     Detto numero è composto dei seguenti elementi:

     - due lettere che indicano il paese esportatore: RU =Russia,

     - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

     BE = Belgio

     DE = Germania

     DK = Danimarca

     EL = Grecia

     ES = Spagna

     FR = Francia

     IE = Irlanda

     IT = Italia

     LU = Lussemburgo

     NL = Paesi Bassi

     AT = Austria

     PT = Portogallo

     FI = Finlandia

     SE = Svezia

     GB = Regno Unito,

     - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 2 per il 2002,

     - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

     - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

 

     Articolo 13.

     La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".

 

     Articolo 14.

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative russe competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi russi autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione russa per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicate".

     2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza d'esportazione o certificato d'origine).

 

TITOLO V

Cooperazione amministrativa

 

     Articolo 15.

     Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

 

     Articolo 16.

     Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze d'esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

 

     Articolo 17.

     La Russia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze d'esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

 

     Articolo 18.

     1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze d'esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

     2. In tal caso le autorità competenti comunitarie rinviano il certificato d'origine, la licenza d'esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti russe indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

     3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

     4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci. Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

     5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le autorità russe competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

     6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

 

     Articolo 19.

     1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

     2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci

     3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

     4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

     5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

 

     Licenza di esportazione

     (Omissis).

     Certificato di origine

     (Omissis).

 

     Elenco delle competenti autorità nazionali

     BELGIQUE/BELGIË

     Ministère des affaires économiques

     Administration des relations économiques

     Services Licences

     Rue Général Leman 60

     B-1040 Bruxelles

     Fax (32-2) 230 83 22

     Ministerie van Economische Zaken

     Bestuur van de Economische Betrekkingen

     Dienst Vergunningen

     Generaal Lemanstraat 60

     B-1040 Brussel

     Fax (32-2) 230 83 22

     DANMARK

     Erhvervsfremme Styrelsen

     Økonomi-og Erhvervsministeriet

     Vejlsøvej 29

     DK-8600 Silkeborg

     Fax: (45) 35 46 64 01

     DEUTSCHLAND

     Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

     Frankfurter Straße 29-35

     D-65760 Eschborn 1

     Fax (49-6196) 942 26

     ESPAÑA

     Ministerio de Economía

     Secretaría General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana 162

     E-28046 Madrid

     Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31

     FRANCE

     Setice

     8, rue de la Tour-des-Dames

     F-75436 Paris Cedex 09

     Fax (33) 155 07 46 69

     IRELAND

     Department of Enterprise, Trade and Employment

     Import/Export Licensing, Block C

     Earlsfort Centre

     Hatch Street

     Dublin 2

     Ireland

     Fax (353-1) 631 28 26

     ITALIA

     Ministero delle Attività produttive

     Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

     Viale America, 341

     I-00144 Roma

     Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

     LUXEMBOURG

     Ministère des affaires étrangères

     Office des licences

     BP 113

     L-2011 Luxembourg

     Fax (352) 46 61 38

     NEDERLAND

     Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in-en uitvoer

     Postbus 30003, Engelse Kamp 2

     9700 RD Groningen

     Nederland

     Fax (31) 505 26 06 98

     m.i.v. 18.1.2002

     Fax (31) 505 23 23 41

     ÖSTERREICH

     Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

     Aussenwirtschaftsadministration

     Landstrasser Hauptstraße 55-57

     A-1030 Wien

     Fax +43-1-711 00/8386

     PORTUGAL

     Ministério da Economia

     Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

     Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo

     P-1100 Lisboa

     Fax: (351-21) 881 42 61

     SUOMI

     Tullihallitus

     PL 512

     FIN-00101 Helsinki

     Faksi (358-9) 614 28 52

     SVERIGE

     Kommerskollegium

     Box 6803

     S-113 86 Stockholm

     Fax: (46-8) 30 67 59

     UNITED KINGDOM

     Department of Trade and Industry

     Import Licensing Branch

     Queensway House, West Precinct

     Billingham Cleveland

     TS23 2NF United Kingdom

     Fax (44) 1642 533 557.


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 dell’accordo accluso alla decisione n. 2004/42/CE.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 dell’accordo accluso alla decisione n. 2004/42/CE.