§ 20.6.226 - Regolamento 9 agosto 2001, n. 1809.
Regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:09/08/2001
Numero:1809


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.226 - Regolamento 9 agosto 2001, n. 1809.

Regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.C.E. 20 settembre 2001, n. L 252).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001, in particolare l'articolo 19, considerando quanto segue:

     (1) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (2) Con decisione del 9 novembre 2000, il Consiglio ha stabilito l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002.

     (3) Il 23 novembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (4) Il 4 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione di accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi (Repubblica di Bielorussia, Regno del Nepal, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Repubblica popolare cinese, Ucraina e Repubblica araba d'Egitto).

     (5) Il 19 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'Ucraina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (6) Il 22 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

     (7) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (8) Il 26 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina e ne autorizza l'applicazione provvisoria.

     (9) I protocolli tessili degli accordi europei con la Lettonia e la Lituania sono scaduti.

     (10) Il 23 luglio 2001 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che mette fine all'applicazione del protocollo n. 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

     (11) Il ministero del Commercio di Hong Kong è stato ribattezzato "ministero del Commercio e dell'industria". Le autorità di Hong Kong hanno fornito i nuovi moduli per le licenze e i certificati di origine.

     (12) Occorre pertanto modificare le sezioni pertinenti degli allegati I, II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto di dette modifiche, applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento suddetto. Per maggiore chiarezza, gli allegati I, II, V, VII, VIII e IX sono stati sostituiti da versioni aggiornate.

     (13) Per garantire che la Comunità adempia i suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001, fatta eccezione per gli accordi con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, con la Bosnia-Erzegovina, con l'Ucraina e con l'Estonia.

     (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

     1. L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

     2. L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

     3. Nell'allegato III, l'articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4. La tabella A dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

     5. Il facsimile della licenza di esportazione modulo 4 di Hong Kong è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

     6. Il facsimile della licenza di esportazione modulo 5 di Hong Kong è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

     7. Il facsimile del certificato di origine di Hong Kong è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

     8. L'allegato V è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

     9. L'allegato VII è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento.

     10. L'allegato VIII è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.

     11. L'allegato IX è sostituito dall'allegato X del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° marzo 2001 per quanto riguarda la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e la Bosnia-Erzegovina, a decorrere dal 26 marzo 2001 per quanto riguarda l'Ucraina e a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda l'Estonia.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)